Ordinanza n. 5/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto della Provincia di Rimini Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla difficoltà di reperire un’adeguata sistemazione in ragione del considerevole afflusso di cittadini extracomunitari. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del diniego, sostenendo la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di assicurare l’accoglienza e i livelli minimi di assistenza, anche mediante il ricorso a strutture temporanee o alla collocazione in altra provincia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha accolto l’istanza di sospensione, senza disporre direttamente l’inserimento in una specifica struttura. Ha rimesso all’amministrazione il riesame dell’istanza e la rinnovazione dell’attività istruttoria entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il riesame dovrà considerare che, in caso di esaurimento dei posti ordinari dovuto ad arrivi consistenti e ravvicinati, l’art. 11 del d.lgs. 142/2015 consente l’ospitalità in strutture temporanee di emergenza; la Prefettura dovrà quindi individuare una soluzione anche provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza, eventualmente presso altra provincia. È stata fissata una successiva camera di consiglio per l’11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 142/2015
nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza
L’esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie, determinato da arrivi consistenti e ravvicinati, non giustifica il diniego dell’accoglienza: l’amministrazione deve valutare e utilizzare, ove necessario, strutture temporanee di emergenza o soluzioni equivalenti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- Il richiedente protezione internazionale ha diritto all’accesso alle misure di accoglienza e l’amministrazione è tenuta ad assicurare almeno i livelli minimi di assistenza previsti dall’ordinamento.
- La carenza o l’esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie, anche se causati da un considerevole afflusso di richiedenti, non legittimano il rigetto della domanda di accoglienza quando l’art. 11 del d.lgs. 142/2015 consente il ricorso a strutture temporanee di emergenza.
- Per adempiere all’obbligo di accoglienza, la Prefettura può individuare una soluzione provvisoria e collocare il richiedente anche in una struttura situata in altra provincia, purché siano assicurati i livelli minimi di assistenza.
- In sede cautelare, il giudice può accogliere l’istanza rimettendo all’amministrazione il riesame dell’istanza e la rinnovazione dell’istruttoria secondo criteri conformativi e entro un termine prefissato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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