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Legge

L.R. Lazio 42/2002

Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 42/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrare ogni anno per promuovere educazione, informazione e sensibilizzazione, con attenzione ai giovani in età scolare. La Regione può organizzare iniziative affidandole ad associazioni senza fini di lucro esperte del settore; la copertura è prevista nei limiti degli stanziamenti di bilancio richiamati.

Giornata regionale per la sicurezza stradale

Giornata regionale per la sicurezza stradale

La legge regionale del Lazio istituisce una giornata regionale dedicata alla sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno. L’iniziativa ha finalità di educazione, informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile in età scolastica.

Finalità e destinatari

La giornata è concepita come strumento di promozione della cultura della sicurezza stradale. Il baricentro dell’intervento è rivolto soprattutto ai giovani in età scolastica, indicati espressamente come destinatari privilegiati delle attività di sensibilizzazione.

Organizzazione delle iniziative

In occasione della giornata, la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale. La realizzazione può essere affidata ad una o più associazioni senza fini di lucro, purché di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.

Criteri di affidamento e disciplina attuativa

La scelta delle associazioni incaricate e le relative modalità operative sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici. La deliberazione deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con lo stesso atto la Giunta definisce anche:

  • le modalità di concessione del finanziamento;
  • le modalità di erogazione;
  • le modalità di rendicontazione;
  • i limiti entro cui il finanziamento può essere concesso, in relazione allo stanziamento disponibile.

Disposizioni finanziarie

La copertura della spesa è prevista entro lo stanziamento iscritto, per l’esercizio 2002, nell’unità previsionale di base D11 del bilancio regionale, al capitolo denominato "Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza". Le note al testo consolidato indicano inoltre che, dal 1° gennaio 2012, agli oneri derivanti dalla legge si provvede con il capitolo di spesa D11900.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La legge non prevede un termine finale di efficacia della giornata regionale, che resta formalmente istituita con cadenza annuale. Tuttavia la disciplina finanziaria originaria fa riferimento allo stanziamento dell’esercizio 2002 e il testo consolidato richiama una successiva imputazione degli oneri dal 2012; nel complesso, l’atto ha contenuto essenzialmente promozionale e di organizzazione di iniziative periodiche, oggi di utilità limitata ma non esplicitamente abrogato.

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