Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 43/2002

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (disciplina dell’esercizio delle attivita’ professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia) (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 43/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 43 del 2002 modifica l’articolo 26 della l.r. n. 10/2000 in materia di agenzie di viaggio e turismo. È però oggi obsoleta: è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della materia, poi individuato nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19, che ha disposto espressamente l’abrogazione della legge e della l.r. n. 10/2000 modificata.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale Lazio 27 gennaio 2000, n. 10 sulle agenzie di viaggio e turismo

Modifiche alla disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo

La legge regionale del Lazio 20 dicembre 2002, n. 43 interviene in modo puntuale sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo contenuta nella legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10, limitandosi a modificare l’articolo 26 di tale testo normativo. Il provvedimento riguarda quindi esclusivamente l’ordinamento regionale laziale e la materia dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e degli altri organismi operanti nel settore.

Ambito e contenuto dell’intervento

La legge non introduce una disciplina autonoma e generale, ma opera come atto modificativo della normativa già vigente. Il suo contenuto utile consiste nella variazione dell’articolo 26 della l.r. n. 10/2000, con effetti sulla disciplina regionale delle attività professionali legate ai viaggi e al turismo.

Regime di efficacia e abrogazione

Il provvedimento è oggi privo di utilità applicativa autonoma. La stessa nota normativa indica infatti che la legge è stata abrogata dall’articolo 59, comma 1, lettera u), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, con efficacia differita alla data di entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare la materia. Tale regolamento è stato poi emanato il 24 ottobre 2008, n. 19, il cui articolo 24, comma 1, lettera c), ha espressamente disposto l’abrogazione della legge. Per effetto di tale successione normativa, è stata abrogata anche la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10, come modificata dalla presente legge.

Rilievo pratico

Trattandosi di un atto modificativo ormai abrogato e riferito a una disciplina successivamente sostituita, la legge non ha oggi un autonomo valore operativo per l’applicazione corrente in giudizio o in attività professionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.