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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3078/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale celebrata con rito abbreviato, aveva riqualificato il fatto ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e applicato i nuovi limiti edittali (introdotti dall'art. 4, comma 3, D.L. 15/09/2023, n. 123, convertito) determinando la pena nella misura di 1 anno e 6 mesi e multa di euro 1200. La difesa contestava l'applicazione retroattiva dei più rigidi limiti edittali entrati in vigore dopo il fatto (22/01/2022) e la quantificazione della pena pecuniaria in misura superiore al minimo edittale vigente all'epoca (euro 1032).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo rilevando che la Corte territoriale aveva implicitamente applicato i limiti edittali successivi al fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., ridetermina la pena usando i parametri in vigore al momento del fatto: pena base minima all'epoca pari a 6 mesi di reclusione e multa di euro 1032; aumentata per la recidiva di 1/2 a 9 mesi e euro 1548 di multa; ridotta per il rito abbreviato di un terzo, con esito finale di 6 mesi di reclusione e multa di euro 1032. Sentenza del 04/12/2024: annullamento senza rinvio e nuova determinazione della pena come sopra.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie è stata richiamata dal giudice; la Cassazione ha ritenuto che per la determinazione della pena debano valere i limiti edittali vigenti al momento del fatto (principio di irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli).

  • art. 4, comma 3, D.L. 15/09/2023, n. 123 (conv. L. 13/11/2023, n. 159)

    Norma che ha novellato i limiti edittali dell'art. 73 comma 5; la Corte ha rilevato che tale modifica è intervenuta dopo il fatto e non poteva essere applicata retroattivamente a danno dell'imputato.

  • art. 620, lettera l), c.p.p.

    La Suprema Corte ha utilizzato questa previsione per correggere direttamente il trattamento sanzionatorio errato senza rinviare il processo, rideterminando la pena secondo i parametri corretti.

Massime di principio

  • Non possono essere applicate retroattivamente disposizioni che aggravano i limiti edittali: si applica la lex mitior o, comunque, non la lex gravior retroattiva; la pena va determinata secondo la disciplina vigente al momento del fatto.
  • La quantificazione della multa deve rispettare il minimo edittale in vigore al tempo del reato; se il giudice applica un importo superiore ai limiti allora vigenti, la sentenza è viziata e correggibile.
  • Quando la Corte territoriale utilizza norme novellate intervenute dopo il fatto per inasprire il trattamento, la Corte di Cassazione può annullare e, se i criteri di calcolo sono chiari, rideterminare direttamente la pena ex art. 620, lett. l), c.p.p., senza rinvio.
  • Nel calcolo della pena seguire ordine logico: determinare la pena base secondo la legge vigente al fatto, applicare aggravanti (es. recidiva), poi applicare riduzioni previste (es. rito abbreviato) e solo alla fine verificare la congruità della multa rispetto all'edittale.
  • È essenziale verificare la qualificazione fattuale (es. se la condotta può considerarsi occasionale) perché può incidere sull'applicabilità dell'ipotesi normativa e sui relativi limiti edittali.
  • La difesa deve censurare tempestivamente l'uso di limiti edittali successivi al fatto; il pubblico ministero può chiedere l'annullamento quando riconosce il vizio, come avvenuto nel caso.

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