L.R. Piemonte 5/2026
Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese introduce fino al 31 dicembre 2030 una disciplina accelerata per varianti urbanistiche legate a interventi finanziati con fondi europei, statali, PNRR o regionali e per progetti di interesse strategico regionale. Riduce termini procedurali, prevede una cabina di regia per Torino e i capoluoghi e finanzia la redazione delle varianti, con priorità ai comuni sotto i 5.000 abitanti.
Disposizioni temporanee per accelerare le varianti urbanistiche connesse a finanziamenti e interventi strategici regionali in Piemonte
Disposizioni temporanee per l’accelerazione urbanistica in Piemonte
La legge regionale del Piemonte introduce misure straordinarie e a tempo per velocizzare l’adeguamento degli strumenti urbanistici in funzione di interventi finanziati e di progetti di rilevanza strategica regionale. La disciplina opera solo nel territorio piemontese ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo economico, occupazionale e territoriale.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti necessarie per attuare programmi o progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare PNRR, o regionali. Si applica anche a programmi o progetti di interesse strategico regionale, secondo i criteri fissati dalla stessa legge.
Interventi di interesse strategico regionale
Sono qualificati come strategici gli interventi che riguardano destinazioni produttive, industriali, logistiche, artigianali, commerciali, turistico-ricettive, direzionali e agricole, purché accompagnati da investimenti privati di rilevante importo economico-finanziario.
I requisiti principali sono:
- investimento minimo pari a 5 milioni di euro;
- coerenza con le politiche di sviluppo regionale;
- incremento occupazionale complessivo pari almeno al 10%, comunque non inferiore a 20 addetti, per almeno 5 anni dopo l’agibilità dell’impianto;
- calcolo dell’incremento riferito al personale in forza all’impresa due anni prima della richiesta;
- per i nuovi insediamenti, numero minimo di addetti pari o superiore a 100.
Il Comune stipula una convenzione assistita da garanzie, anche fideiussorie, per assicurare l’adempimento degli obblighi. La convenzione disciplina tempi di realizzazione, livelli occupazionali minimi e durata, penali e clausole di revoca o decadenza degli effetti urbanistici in caso di inadempimento. La Giunta regionale può specificare i criteri applicativi e individua gli interventi, anche su proposta degli enti locali, in forma singola o associata.
Varianti strutturali: termini ridotti
Per le varianti strutturali relative esclusivamente a programmi o progetti finanziati dai fondi indicati dalla legge, nonché per quelle relative agli interventi strategici non ancora sviluppati fino al progetto edilizio, si applicano termini abbreviati:
- prima conferenza di copianificazione e valutazione: 30 giorni;
- seconda conferenza: 45 giorni;
- pubblicazione del progetto preliminare e osservazioni: 30 giorni complessivi, oppure 45 giorni se la variante è sottoposta a VAS.
Ai fini del coordinamento procedurale, l’autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità entro 30 giorni dalla conclusione della prima conferenza.
Varianti semplificate: termini ridotti e uso esteso
Per le varianti semplificate relative a programmi o progetti finanziati dai fondi indicati dalla legge e per quelle relative agli interventi strategici già sviluppati a livello di progetto edilizio, i termini della conferenza sono così ridotti:
- 30 giorni per il parere di cui alla lettera c) dell’articolo 17 bis, comma 2, della l.r. 56/1977;
- 15 giorni per pubblicazione e osservazioni, oppure 45 giorni se la variante è assoggettata a VAS;
- 15 giorni per il parere finale.
L’autorità competente per la VAS emette la verifica di assoggettabilità entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi prevista per il parere iniziale. Inoltre, anche per interventi non ancora sviluppati a livello di progetto edilizio, tali procedure possono essere usate per approvare le sole varianti urbanistiche funzionali ai finanziamenti e alla futura conformità degli interventi, se l’area interessata è inferiore a 10 ettari.
Avvio dei procedimenti prima della concessione del finanziamento
I procedimenti accelerati previsti dalla legge possono essere avviati anche prima della concessione formale dei finanziamenti, purché ciò sia motivato. In ogni caso, l’efficacia della variante urbanistica resta subordinata all’effettiva attribuzione del finanziamento.
Regime speciale per Torino e i capoluoghi di provincia
Le disposizioni speciali per la gestione urbanistica si applicano solo alla Città di Torino e ai capoluoghi di provincia. In caso di variante generale al PRG o di nuovo PRG, su richiesta motivata dell’amministrazione interessata si attiva una cabina di regia per definire le azioni necessarie a rendere più efficiente il procedimento.
La cabina di regia è composta da:
- assessori regionali e comunali competenti in materia urbanistica;
- consigliere della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata delegato alla materia;
- vertici tecnici dei tre enti.
La Soprintendenza competente è invitata ai lavori. La cabina può avvalersi in ogni fase di un tavolo tecnico interistituzionale, con funzione di supporto alla condivisione della documentazione e alla gestione di tempi certi. Il Comune, quale responsabile del procedimento, cura anche la gestione operativa della cabina e dell’eventuale tavolo tecnico.
Per la seconda conferenza di copianificazione e valutazione i termini sono ridotti da 120 a 60 giorni. Nell’ambito di tale conferenza l’espressione della Regione e degli altri enti partecipanti è limitata alla conformità alla normativa vigente, alla coerenza con la pianificazione sovraordinata e alla sostenibilità ambientale e territoriale.
Non possono essere richieste prescrizioni o modifiche che vadano oltre tali profili. Se la cabina di regia è attivata, la seconda conferenza è convocata con comunicazione che indica la prima seduta, da svolgersi entro il quindicesimo giorno dalla trasmissione; i termini decorrono dalla data di invio della convocazione. La mancata espressione del parere entro il termine equivale ad assenso sui soli profili sopra indicati, ma non sul parere motivato VAS.
Il parere motivato VAS è espresso entro 45 giorni dalla conclusione della conferenza.
Monitoraggio e relazioni alla Regione
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati conseguiti. Inoltre, dopo due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, deve presentare alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione, sulle criticità emerse e sull’ammontare dei contributi erogati ai comuni.
Regime transitorio ed efficacia temporale
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore, la legge si applica per la parte residua, salvi gli adempimenti già eseguiti. Le disposizioni cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2030, ma restano applicabili ai procedimenti già avviati entro tale data fino alla loro conclusione.
Finanziamento delle varianti e criteri di erogazione
La Regione finanzia le varianti previste dalla legge, comprese le varianti parziali attivate per la stessa finalità, redatte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, singoli o associati. Solo se le risorse annuali lo consentono, possono essere finanziate anche le varianti dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma solo dopo la conclusione dei programmi rivolti ai comuni più piccoli.
Per la prima applicazione, gli oneri sono quantificati in:
- 400.000 euro per il 2026;
- 500.000 euro per il 2027;
- 500.000 euro per il 2028.
La copertura è assicurata con le risorse del bilancio di previsione 2026-2028, missione 08, programma 08.01, titolo 2. Per gli anni successivi al 2028, la copertura avviene con le risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio.
La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente e confronto con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce criteri, modalità di erogazione e termini per i comuni singoli o associati per la conclusione del procedimento urbanistico. Tali criteri devono essere oggettivi e verificabili, in particolare sul riuso di aree dismesse e sulla riduzione del consumo di suolo, e devono prevedere obblighi di rendicontazione pubblica sugli esiti e sulle tempistiche dei procedimenti finanziati.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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