L.R. Basilicata 60/2000
"Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina la programmazione e gli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, con piani annuali e pluriennali, elenchi regionali e contributi a enti, imprese, cooperative e lavoratori. Molte misure sono riferite a finestre temporali ormai chiuse (2000-2004), quindi il testo ha oggi soprattutto rilievo storico.
Stabilizzazione lavorativa dei lavoratori socialmente utili in Basilicata
Stabilizzazione lavorativa dei lavoratori socialmente utili in Basilicata
La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, le attività socialmente utili e gli strumenti per favorire la fuoriuscita dal bacino LSU tramite stabilizzazione occupazionale. Il provvedimento è costruito attorno a una programmazione annuale e pluriennale, a elenchi regionali dei destinatari e a una serie di incentivi economici per enti utilizzatori, imprese, cooperative e lavoratori.
Programmazione regionale e monitoraggio
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e sentiti gli organismi competenti in materia di impiego e coordinamento delle politiche del lavoro, un piano pluriennale e i piani annuali di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili entro il 31 gennaio di ogni anno. I piani devono indicare le misure per l’uscita dal bacino LSU, il ruolo dei soggetti utilizzatori, i tempi di attuazione, le risorse pubbliche e private da mobilitare e gli strumenti di assistenza e promozione. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sullo stato di attuazione.
Attività socialmente utili ed elenco regionale
Le attività socialmente utili sono quelle previste dalla normativa statale richiamata e le ulteriori attività aggiuntive individuate dalla Regione Basilicata. È istituito un elenco regionale delle attività aggiuntive, tenuto dal Dipartimento competente e aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni di Giunta e Consiglio entro il 31 dicembre.
Le Province possono specificare e integrare l’elenco in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale; tali integrazioni sono recepite dalla Regione nella programmazione. La Giunta può inoltre individuare ulteriori attività socialmente utili funzionali allo sbocco occupazionale territoriale, con priorità per iniziative che comportino trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali finanziate con fondi strutturali europei o oggetto di programmazione negoziata.
Soggetti destinatari della stabilizzazione
La legge individua una platea prioritaria di destinatari delle misure di stabilizzazione occupazionale, distinta in più fasce:
- soggetti impegnati entro il 31 dicembre 1997 per almeno 12 mesi in progetti approvati secondo la disciplina statale richiamata, nonché coloro che avevano già svolto LSU entro quella data e raggiunto nel 1998 almeno 12 mesi di permanenza complessiva;
- soggetti che hanno maturato 12 mesi nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, con finanziamento del Fondo nazionale per l’occupazione;
- soggetti impegnati in progetti finanziati inizialmente dagli enti promotori o gestori e poi presi in carico dal Fondo per l’occupazione nell’ultimo semestre 1999, se in possesso dei 12 mesi di permanenza richiesti;
- ulteriori categorie di lavoratori socialmente utili, tra cui soggetti in servizio al 31 dicembre 1999 in progetti finanziati interamente dagli enti utilizzatori, titolari di trattamenti previdenziali impiegati in attività socialmente utili e soggetti che non hanno completato il periodo di 12 mesi previsto dalla normativa statale.
Le liste dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili, predisposte dall’ufficio regionale competente, sono approvate dalla Commissione permanente per l’impiego e costituiscono la platea regionale LSU. Gli enti utilizzatori possono continuare a impiegare tali soggetti beneficiando degli incentivi previsti.
Prosecuzione delle attività socialmente utili
Per consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili, la Regione riconosce contributi agli enti utilizzatori in relazione a specifiche categorie di lavoratori e per periodi temporali determinati.
In particolare, per il periodo 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001 sono previsti contributi pari al 50% o al 75% dell’onere a carico degli enti, a seconda della categoria di lavoratori interessata. La disciplina successivamente modificata prevede anche contributi per assunzioni e stabilizzazioni effettuate nel 2004, con varie tipologie contrattuali, e forme di sostegno per lavoratori costituiti in cooperative o avviati al lavoro autonomo.
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 la prosecuzione delle attività può avvenire solo se gli enti utilizzatori hanno già stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente entro il 30 giugno 2001.
Incentivi alla stabilizzazione, all’assunzione e all’autoimpiego
La legge prevede diversi strumenti di incentivazione, poi in parte rimaneggiati nel tempo:
- contributi a fondo perduto per assunzioni a tempo pieno, indeterminato, oppure con collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto di durata minima triennale;
- contributi anche per stabilizzazioni già realizzate da enti che hanno superato una certa soglia percentuale di assunzioni di LSU;
- sostegno ai lavoratori LSU costituiti in cooperative e a quelli che intraprendono lavoro autonomo;
- un ulteriore contributo per i lavoratori che avviano un’attività autonoma nel 2004, cumulabile con altri benefici regionali richiamati dalla legge;
- incentivi proporzionati per rapporti a tempo parziale;
- maggiorazioni per esternalizzazioni di servizi affidate a cooperative costituite in larga parte da LSU.
È inoltre previsto, in una formulazione poi abrogata, l’assunzione da parte della Regione dell’onere degli interessi e degli oneri sui mutui contratti dagli enti locali per la stabilizzazione.
Incentivi per imprese, cooperative e contratti a termine
Per favorire nuove iniziative imprenditoriali o cooperative, la legge riconosce contributi fino a un importo massimo fissato in lire per spese di costituzione e avvio, a condizione che l’attività impieghi lavoratori già inseriti in LSU in misura almeno pari al 50% della forza lavoro.
Per assunzioni a tempo pieno e determinato di durata superiore a otto mesi, o per collaborazioni coordinate e continuative a tempo pieno di durata superiore a otto mesi e inferiore a trentasei mesi, è previsto un contributo mensile per un massimo di dodici mesi; per il part-time sotto le 30 ore settimanali il contributo è ridotto proporzionalmente.
Per i soggetti che rinunciano alla prosecuzione dell’attività socialmente utile per avviare lavoro autonomo, e per le cooperative che assumono LSU in misura non inferiore al 50% dell’organico, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 70% di determinate spese di investimento, fino a un tetto massimo indicato nella legge.
Condizioni, istanze e revoca dei benefici
L’accesso ai benefici richiede la presentazione di apposita istanza alla struttura regionale competente, corredata della documentazione che attesti l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Gli enti utilizzatori che non applicano la disciplina regionale e quella statale richiamata non possono ottenere le agevolazioni previste; se già erogate, esse sono revocate.
Risorse finanziarie
Per il 2000 gli oneri relativi alla prosecuzione delle attività LSU sono coperti con trasferimenti statali e con risorse del bilancio regionale. Dal 2001 la copertura degli oneri è demandata alla legge di bilancio, sulla base delle assegnazioni statali e di finanziamenti propri della Regione.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Molte disposizioni finanziarie e di incentivo sono però legate a finestre temporali già concluse, in particolare tra il 2000 e il 2004, e il testo ha oggi prevalente rilievo storico-ricostruttivo più che applicativo.
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