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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio sostenendo che il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativo a IRPEF, addizionale regionale IRPEF e IVA per l'anno 2000, dovesse considerarsi perfezionato con il pagamento della sola prima rata. Ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 9-bis della L. n. 289 del 2002, nonché dell'art. 1, comma 2, della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 14 delle preleggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della cartella di pagamento. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis ha natura clemenziale e richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, in un'unica soluzione o mediante tutte le rate previste. Il pagamento della sola prima rata o di alcune rate non perfeziona il condono: l'istanza diviene inefficace e l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria, applicando le conseguenze sanzionatorie riferite all'inadempimento originario. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate; la cartella è stata emessa anche sulla base di tale procedimento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Disciplina i controlli automatizzati in materia IVA, applicati per il recupero dell'imposta dovuta.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Prevede una definizione agevolata di omessi o tardivi versamenti, con esclusione di sanzioni e maggiorazioni, subordinata al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima rende inefficace il condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Prevedono diverse forme di condono, aventi natura premiale. Le relative regole non possono essere applicate analogicamente al condono clemenziale dell'art. 9-bis.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria interpretazione, ma ritenuto non idoneo a consentire l'efficacia del condono in assenza del pagamento integrale.

  • Preleggi, art. 14

    Il carattere eccezionale delle norme sul condono impedisce l'applicazione analogica di disposizioni previste per differenti forme di definizione agevolata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    La mancata definizione del condono fa riemergere l'inadempimento originario dell'obbligazione tributaria; le sanzioni sono quindi riferite all'imposta originariamente non versata e non soltanto alle somme residue dopo i pagamenti parziali.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    Ha determinato la sospensione del procedimento, successivamente riassunto dopo la scadenza dei termini previsti.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata è subordinata al pagamento rateale integrale e tempestivo, il versamento della prima rata non è normalmente sufficiente: occorre rispettare tutte le scadenze e corrispondere l'intero importo previsto.
  • Le diverse forme di condono hanno discipline autonome. Le regole favorevoli previste per una specifica sanatoria non possono essere estese per analogia a un'altra, soprattutto quando la norma ha carattere eccezionale.
  • Il mancato perfezionamento del condono non trasforma necessariamente il debito in una nuova obbligazione; può invece far riemergere il debito tributario originario, con le relative conseguenze.
  • I pagamenti parziali effettuati nell'ambito di un condono inefficace non comportano automaticamente una riduzione proporzionale della base di calcolo delle sanzioni relative all'omesso versamento originario.
  • Prima di aderire a una definizione rateale occorre verificare con precisione importi, scadenze, modalità di pagamento e conseguenze previste in caso di omesso o tardivo versamento di una rata.

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