Risposta n. 317 del 7/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone di qualificare l'acquisto della clientela come bene immateriale (lista clienti) ai sensi dell'OIC 24, iscriverlo in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzarlo fiscalmente con quote annue deducibili ai sensi dell'art. 103 TUIR (riferendosi a una deducibilità fino al 50% del costo annuo).
Articolo 108, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - Indennità di portafoglio
Il quesito
Un consulente finanziario subentrante versa alla banca mandante un importo in rivalsa pari all'indennità corrisposta al consulente cedente per l'acquisizione di clienti: quale trattamento tributario di tale importo ai fini del reddito d'impresa?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le somme siano il prezzo per l'acquisizione del diritto di sfruttamento della clientela (una 'licenza') e non il trasferimento della clientela, che resta della banca; pertanto il costo è deducibile secondo l'art. 108, comma 1 TUIR, cioè nella misura della quota imputabile a ciascun esercizio.
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