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Interpello

Risposta n. 316 del 7/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che il reddito debba essere tassato solo in Svizzera, essendo ivi fiscalmente residente al momento dell'esercizio delle stock options

Trattamento fiscale del fringe benefit da stock options con vesting maturato in Italia ed esercizio dopo trasferimento della residenza in Svizzera

Il quesito

Se il reddito da lavoro dipendente (fringe benefit) derivante dall'esercizio di stock options il cui vesting è maturato in Italia debba essere tassato in Italia o esclusivamente in Svizzera, essendo il contribuente residente in Svizzera al momento dell'esercizio

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che la verifica della residenza è questione di fatto e richiama la presunzione prevista dall'art.2, comma 2-bis TUIR per trasferimenti in Stati a fiscalità privilegiata (tra cui la Svizzera). Assumendo però la residenza svizzera come indicata, applicando l'art.15 della Convenzione Italia-Svizzera e il Commentario OCSE, conclude che il collegamento del reddito al territorio italiano sussiste perché il vesting period è stato svolto interamente in Italia; quindi l'intero fringe benefit è imponibile in Italia.

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