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Circolare

Circolare numero 47 del 5-3-2007

Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2007. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’approvazione del modello CUD 2007 e la successiva integrazione per il 5 per mille, definendo soggetti obbligati, termini di consegna e criteri di compilazione della parte previdenziale INPS. Vengono inoltre chiariti numerosi casi particolari (agricoli, edilizia, collaborazioni, fondi integrativi, contribuzione aggiuntiva e figurativa) e le regole per indicare imponibili, contributi, bonus e mesi coperti da denuncia EMens. Il documento è utile soprattutto per corretta gestione certificativa e previdenziale da parte di datori di lavoro, enti pensionistici e sostituti d’imposta.

CUD 2007: integrazioni, rilascio e compilazione della parte previdenziale INPS

CUD 2007 e integrazioni normative

La circolare disciplina la certificazione unica CUD 2007, approvata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 dicembre 2006, e la successiva integrazione resa necessaria dalla disciplina del cinque per mille introdotta dalla legge finanziaria 2007. Il documento riguarda la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, trattamenti di fine rapporto e prestazioni pensionistiche, nonché dei relativi dati fiscali, previdenziali e assistenziali.

Finalità della certificazione e ambito dei dati

Il modello CUD 2007 è destinato ad attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
  • i redditi assoggettati a tassazione ordinaria o separata, compresi arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni;
  • le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale;
  • le ritenute d’acconto operate;
  • le detrazioni effettuate;
  • i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

Soggetti obbligati al rilascio

La certificazione deve essere rilasciata dai datori di lavoro, dagli enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che corrispondono trattamenti pensionistici. Per la sola parte previdenziale INPS, la circolare estende l’obbligo anche a datori di lavoro non sostituti d’imposta, come:

  • Ambasciate;
  • Organismi internazionali;
  • aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Devono inoltre essere certificati i compensi corrisposti nel 2006 ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Termine di consegna

La certificazione unica deve essere consegnata al contribuente entro il 15 marzo 2007, con riferimento al periodo d’imposta precedente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.

Parte previdenziale INPS e rapporto con EMens

La parte C del CUD 2007, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è rimasta invariata nel tracciato rispetto all’anno precedente, già semplificato a seguito dell’introduzione della denuncia EMens. La circolare precisa però che l’obbligo di invio delle denunce mensili EMens non ha eliminato l’obbligo di certificazione CUD ai fini previdenziali previsto dal DPR n. 322/1998.

La parte previdenziale è articolata in due sezioni:

  • Sezione 1: lavoratori subordinati;
  • Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative.

Casi particolari e casi di esclusione

Per alcuni soggetti la certificazione è assolta in modo speciale o non è dovuta.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’obbligo di certificazione dei dati previdenziali è assolto dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata presentate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è quindi esentato dalla certificazione di tali dati, e questi lavoratori sono esclusi dalla denuncia EMens.

Per gli operai agricoli dipendenti da cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984, non devono essere certificati i dati previdenziali relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con sistema DM10, mentre per tali lavoratori resta prevista la denuncia EMens per l’allineamento con il modello DM10.

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo non è previsto il rilascio del CUD, pur rimanendo necessaria la denuncia EMens per le ragioni richiamate dalla circolare.

Non deve essere compilata la parte previdenziale da parte del datore di lavoro quando il lavoratore, per l’intero anno, abbia svolto funzioni pubbliche elettive o abbia ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. Per tali fattispecie le informazioni sono individuate nell’EMens.

Compilazione della sezione lavoratori subordinati

La sezione relativa ai lavoratori subordinati contiene indicazioni di dettaglio sulla compilazione dei principali punti.

Nel punto 1 va indicata la matricola azienda attribuita dall’INPS. Nei punti 2 e 3 occorre distinguere se i contributi pensionistici sono versati all’INPS oppure a un altro ente pensionistico. Nelle annotazioni può essere specificato il fondo di appartenenza.

Il punto 4, relativo all’imponibile previdenziale, deve riportare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno, sia intere sia ridotte, oltre alle competenze non mensili e alle altre voci imponibili, tra cui:

  • arretrati spettanti per legge o contratto;
  • 13ª e 14ª mensilità;
  • premi di risultato;
  • importi per ferie e festività non godute;
  • valori soggetti a contribuzione ordinaria riferiti a fringe benefits, polizze extra professionali, mutui agevolati e uso di autovetture.

Se gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le relative basi convenzionali. Nei casi di basi imponibili diverse, come lavoratori all’estero in convenzioni parziali, soci di cooperative ex DPR n. 602/1970 e soggetti al massimale contributivo ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, va indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS. Per l’anno 2006 il massimale è fissato in euro 85.478,00.

La circolare fornisce inoltre precisazioni specifiche:

  • per i premi di risultato va indicata solo la parte assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale, con esclusione della quota soggetta al contributo di solidarietà del 10% non pensionabile;
  • l’indennità di preavviso va inclusa nel punto 4;
  • gli arretrati da indicare sono solo quelli dovuti per legge o contratto con effetti retroattivi, corrisposti nel 2006; restano esclusi gli arretrati liquidati per transazione, conciliazione o sentenza, che devono seguire un diverso regime contributivo e certificativo;
  • per i lavoratori iscritti a fondi integrativi INPS, nel CUD va indicato il solo imponibile riferito al FPLD.

Sono poi richiamati casi particolari:

  • contribuzione "aggiuntiva" per organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996, da indicare anche se riferita a competenza 2005 ma versata nel 2006;
  • contribuzione "figurativa" per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario nel settore del credito, con possibilità di evidenziare nelle annotazioni la collocazione temporale;
  • informazioni relative agli operai dell’edilizia, con inclusione nel campo dell’importo assoggettato a contribuzione per ferie, riposi annui, gratifica natalizia e del 15% delle somme dovute alle Casse edili per le altre voci contributive soggette a previdenza e assistenza;
  • indicazioni per i lavoranti a domicilio, per i quali devono essere evidenziate le maggiorazioni retributive a titolo di gratifica natalizia, ferie annuali e festività.

Variabili retributive e rettifiche

La circolare ricorda che l’imponibile riferito al 2006 deve essere rettificato tenendo conto degli importi pagati o recuperati in gennaio o febbraio 2006 riferiti a dicembre 2005, nonché di quelli pagati o recuperati in gennaio o febbraio 2007 riferiti a dicembre 2006. Le rettifiche sono collegate anche alla denuncia EMens, che utilizza l’elemento "VarRetributive" con i relativi attributi di aumento o diminuzione dell’imponibile.

Contributi dovuti, trattenuti e bonus

I punti 5, 6 e 7 del CUD attestano rispettivamente se i contributi dovuti risultano interamente versati, parzialmente versati o non versati. La verifica riguarda il complesso dei contributi dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, scaduti al momento della consegna della certificazione. Se il versamento è omesso o parziale, nelle annotazioni può essere indicato il motivo, ad esempio per calamità naturali.

La circolare richiama anche le novità introdotte dall’art. 37, commi 32 e 33, del D.L. n. 233/2006, in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali: la deducibilità resta ferma se prevista dalla legge, ma i contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo in cui sono effettivamente versati.

Il punto 8 riguarda i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Non devono essere indicati i contributi dovuti a enti diversi dall’INPS né la trattenuta per i pensionati che lavorano. Tra i contributi ordinariamente da riportare sono richiamati quelli IVS, CIGS, credito e credito cooperativo, il contributo sulla parte eccedente la prima fascia pensionabile, il contributo integrativo per i lavoratori in miniera e il contributo di solidarietà del 2% per gli iscritti agli ex fondi integrativi INPS. Non vanno riportate le ritenute riferite a componenti variabili della retribuzione assolte nel mese di gennaio dell’anno successivo.

Il punto 9 riguarda il bonus previsto dalla legge n. 243/2004 per i lavoratori che hanno esercitato la relativa opzione. È precisato che, in caso di sospensione della contribuzione per calamità naturali, anche il bonus segue la stessa disciplina.

Mesi coperti da denuncia EMens

I punti 10 e 11, per la sezione subordinati, e i punti 16 e 17, per la sezione collaborazioni, servono a indicare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens.

Deve essere barrato il campo "Tutti" quando la denuncia è stata trasmessa per tutti i mesi dell’anno. In alternativa, devono essere barrati i mesi singolarmente nei quali la denuncia non è stata presentata. Se, al momento del rilascio del CUD, alcuni flussi non sono ancora stati trasmessi, la circostanza può essere riportata nelle annotazioni.

Sezione collaborazioni coordinate e continuative

La seconda sezione del CUD 2007 certifica i compensi corrisposti nel 2006 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e gli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il modello non va presentato per:

  • lavoratori autonomi occasionali;
  • titolari di borse di studio e dottorati di ricerca MIUR;
  • associati in partecipazione.

Nella sezione devono essere indicati:

  • il totale dei compensi corrisposti nell’anno, entro il massimale contributivo annuo di euro 85.478,00 per il 2006;
  • i contributi dovuti all’INPS secondo le aliquote vigenti nella Gestione Separata;
  • i contributi trattenuti al collaboratore, pari alla quota a suo carico;
  • i contributi effettivamente versati dal committente.

Anche per i collaboratori, i punti relativi alla denuncia EMens consentono di attestare i mesi per i quali le denunce retributive sono state trasmesse con flusso telematico, con la medesima logica di barratura del campo "Tutti" o dei singoli mesi mancanti.

Indicazioni finali

La circolare richiama infine le istruzioni allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello e segnala alcuni riferimenti normativi e di prassi utili per l’aggiornamento delle variabili retributive e delle certificazioni sostitutive eventualmente necessarie.

Punti principali

Approvazione del CUD 2007 e integrazione per il 5 per mille

Il provvedimento del 6 dicembre 2006 ha approvato lo schema di certificazione unica CUD 2007 per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati, trattamenti di fine rapporto e prestazioni pensionistiche, con relative ritenute, detrazioni e dati previdenziali e assistenziali. A seguito della legge finanziaria 2007, che ha introdotto la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF anche per il periodo d’imposta 2006, è stata resa necessaria un’integrazione del modello con provvedimento del 15 gennaio 2007.

Soggetti tenuti al rilascio della certificazione

La certificazione deve essere rilasciata dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che corrispondono trattamenti pensionistici. Per la sola parte previdenziale INPS, l’obbligo riguarda anche i datori di lavoro non sostituti d’imposta, come Ambasciate, Organismi internazionali e aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. Deve essere inoltre certificata la contribuzione relativa ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS con reddito assimilato a lavoro dipendente.

Termine di rilascio della certificazione

La certificazione unica deve essere consegnata al contribuente entro il 15 marzo 2007, con riferimento ai redditi dell’anno precedente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il rilascio deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.

Parte previdenziale INPS e rapporto con EMens

La parte C del CUD 2007, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è rimasta invariata nel tracciato rispetto all’anno precedente, pur in un contesto di semplificazione dovuto all’introduzione della denuncia EMens. L’obbligo di EMens non elimina l’obbligo di certificazione CUD ai fini previdenziali previsto dal DPR n. 322/1998. La parte previdenziale è suddivisa in due sezioni: lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi.

Casi particolari ed esclusioni dalla certificazione previdenziale

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato la certificazione dei dati previdenziali è assolta dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro; il datore è quindi esentato. Per gli operai agricoli dipendenti da cooperative di cui alla legge n. 240/1984 non vanno certificati alcuni dati relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con DM10, pur restando prevista EMens. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo non è previsto il CUD. Non va compilata la parte previdenziale per lavoratori che nell’intero anno abbiano svolto funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali/provinciali con aspettativa non retribuita ex art. 31 L. n. 300/1970.

Imponibile previdenziale e casistiche di compilazione

Nel punto relativo all’imponibile previdenziale va indicato il totale delle retribuzioni e delle competenze non mensili assoggettate a contribuzione nell’anno, incluse 13ª e 14ª mensilità, arretrati da legge o contratto, premi di risultato, ferie e festività non godute, fringe benefits e altre voci imponibili. Per lavoratori con retribuzioni convenzionali, lavoratori all’estero in convenzioni parziali, soci di cooperative ex DPR n. 602/1970 e soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, va indicata la base assoggettata a IVS. Sono fornite indicazioni specifiche su premi di risultato, indennità di preavviso, arretrati di retribuzione, fondi integrativi INPS, contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti e contribuzione figurativa per assegni straordinari nel credito.

Indicazioni per edilizia, lavoro a domicilio e variabili retributive

Per gli operai dell’edilizia devono essere ricompresi gli importi relativi a ferie, riposi annui, gratifica natalizia e il 15% delle somme versate alle Casse edili diverse da quelle specifiche per ferie e gratifica, soggette a contribuzione previdenziale e assistenziale. Per i lavoranti a domicilio vanno indicate le maggiorazioni della retribuzione a titolo di gratifica natalizia, ferie annuali e festività. Il CUD deve inoltre tener conto delle variabili retributive riferite a dicembre 2005 o dicembre 2006, rettificando la certificazione dell’anno di competenza secondo le regole richiamate.

Contributi dovuti, trattenuti e bonus

I punti 5, 6 e 7 attestano rispettivamente il versamento integrale, parziale o mancato dei contributi dovuti e consentono, nelle annotazioni, di indicare il motivo dell’omesso versamento, ad esempio in caso di calamità naturali. Il punto 8 riguarda i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore, con esclusione di quelli non dovuti all’INPS. Il punto 9 indica il bonus previsto dalla legge n. 243/2004 per i lavoratori che hanno esercitato la relativa facoltà; il bonus segue le medesime regole di sospensione contributiva previste in caso di calamità naturali.

Denuncia EMens: mesi coperti e gestione delle anomalie

I punti 10 e 11, per i subordinati, e i punti 16 e 17, per i collaboratori, servono a indicare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Deve essere barrata la casella "Tutti" quando la denuncia è stata trasmessa per tutti i mesi dell’anno; in caso contrario si barrano i singoli mesi mancanti. Se alla data di rilascio del CUD alcuni flussi non sono ancora stati trasmessi, la situazione può essere segnalata nelle annotazioni.

Sezione collaborazioni coordinate e continuative

La seconda sezione del CUD 2007 certifica i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, inclusi i collaboratori a progetto e gli altri iscritti alla Gestione Separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Non deve essere presentato per lavoratori autonomi occasionali, titolari di borse di studio e dottorati MIUR e associati in partecipazione. Vanno indicati compensi, contributi dovuti, quota a carico del collaboratore, contributi versati e i mesi di presentazione EMens, considerando anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2007 riferite al 2006.

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