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Circolare

Circolare numero 48 del 5-3-2007

Premessa. 1. Rimborso dei contributi; 2. Forme assicurative; 3. Regolarizzazioni contributive; 4. Lavoratori autonomi; 5. Proroga; 6. Istruzioni procedurali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi sull'applicazione dell'Accordo di previdenza sociale tra Italia e Corea, già in vigore dal 1° aprile 2005, in particolare per i lavoratori distaccati e per i lavoratori autonomi. Vengono precisate le condizioni per ottenere il rimborso dei contributi, i certificati da produrre, le forme assicurative interessate, le modalità di regolarizzazione contributiva e i limiti della proroga del distacco. È inoltre indicata la procedura DM 10/V per rimborsi e regolarizzazioni dei lavoratori subordinati.

Chiarimenti sull'applicazione dell'Accordo di previdenza sociale Italia-Corea, con regole su distacco, rimborsi, regolarizzazioni e proroghe

Chiarimenti sull'Accordo di previdenza sociale Italia-Corea

La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative sull'Intesa amministrativa del 26 gennaio 2006 per l'attuazione dell'Accordo di previdenza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea, in vigore dal 1° aprile 2005. Le precisazioni riguardano soprattutto il distacco dei lavoratori subordinati, il rimborso dei contributi versati in eccesso, le regolarizzazioni contributive e la disciplina dei lavoratori autonomi.

Rimborso dei contributi e prova della copertura assicurativa

Il rimborso dei contributi versati da imprese coreane per dipendenti distaccati in Italia è ammesso solo per periodi successivi al 1° aprile 2005 e solo se sussiste una doppia contribuzione. Per dimostrare tale presupposto, la richiesta deve essere accompagnata da un'attestazione di copertura assicurativa secondo la legislazione coreana, mediante il "certificate of coverage" bilingue (inglese e coreano), compilato in tutte le sue parti e vidimato e timbrato dall'ente previdenziale coreano NPS.

La circolare chiarisce inoltre che, per i lavoratori subordinati, non è sufficiente la mera presenza di una copertura assicurativa nel Paese di provenienza: la tutela convenzionale opera solo se vi è effettivamente una situazione di distacco. Se l'attività svolta in Italia non è riconducibile all'interesse del datore di lavoro coreano, i lavoratori coreani assunti in Italia restano soggetti alla normativa territoriale italiana.

Forme assicurative interessate in Italia

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, per l'Italia rientrano nell'ambito di applicazione:

  • l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • l'ordinamento speciale per i lavoratori autonomi;
  • le forme di assicurazione sostitutive dell'assicurazione obbligatoria.

Regolarizzazioni contributive per i lavoratori subordinati

La circolare distingue le situazioni dei lavoratori subordinati già assoggettati, in assenza di convenzione, alla normativa italiana o alle regole contributive speciali previste per i distacchi.

Per i lavoratori coreani distaccati in Italia, in assenza di convenzione il datore di lavoro aveva già assolto tutti gli oneri previdenziali e assistenziali secondo il principio di territorialità. Se il distacco viene riconosciuto, il datore può ottenere il rimborso dei soli versamenti IVS, mentre le altre contribuzioni restano dovute.

Per i lavoratori italiani distaccati in Corea, in assenza di convenzione gli obblighi contributivi erano stati assolti in Italia sulle retribuzioni convenzionali previste dal D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Se viene applicato retroattivamente il distacco ai sensi della convenzione, la contribuzione IVS deve essere ricalcolata sulla retribuzione effettiva e versata in Italia, mentre le assicurazioni minori mantengono validi i versamenti effettuati sulle retribuzioni convenzionali.

La circolare precisa inoltre che non si applica l'abbattimento di 10 punti di aliquota previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 398/1987. Di conseguenza, i datori di lavoro devono ricalcolare la contribuzione IVS con aliquota piena, senza abbattimenti, e versare la differenza dovuta.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi italiani, l'articolo 4 della convenzione comporta l'assoggettamento alla sola legislazione del Paese di residenza abituale. Essi possono quindi chiedere il rimborso della contribuzione assicurativa versata in Corea, regolarizzando la propria posizione in Italia.

Per i lavoratori autonomi coreani, il diritto al rimborso della contribuzione versata in Italia è riconosciuto anche se il soggetto risulta assicurato nel proprio Paese come lavoratore subordinato.

Proroga del distacco

La proroga del distacco per lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo, non può superare 36 mesi ed è comprovata da un attestato riportato nel riquadro 4 del "certificato di copertura", rilasciato dall'istituzione competente del Paese la cui legislazione continua ad applicarsi. La proroga può essere concessa una sola volta.

Per i lavoratori italiani distaccati in Corea, l'attestato deve essere rilasciato, vidimato e timbrato dalla Direzione provinciale INPS territorialmente competente e dagli altri enti previdenziali interessati, come ENPALS e INPGI. Per i lavoratori coreani distaccati in Italia, il "certificate of coverage" e la parte relativa alla proroga devono essere rilasciati, vidimati e timbrati dall'ente previdenziale coreano NPS.

Il lavoro autonomo, essendo disciplinato dalle regole generali dell'Accordo, è regolato per tutta la sua durata e non richiede proroghe.

Procedure operative

Per le regolarizzazioni e i rimborsi relativi ai lavoratori subordinati, i datori di lavoro possono utilizzare la procedura DM 10/V. La circolare segnala infine l'allegazione di un fac-simile del certificato di copertura conforme alla legislazione italiana, valido sia per il distacco sia per la proroga.

Punti principali

Rimborso dei contributi versati

Il rimborso dei contributi versati da imprese coreane per dipendenti distaccati in Italia è ammesso solo per periodi successivi al 1° aprile 2005 e solo in presenza di doppia contribuzione. La domanda deve essere corredata da attestazione di copertura assicurativa secondo la legislazione coreana, mediante il "certificate of coverage" bilingue, compilato integralmente e vidimato/timbrato dall'ente previdenziale coreano NPS. Per i lavoratori subordinati non basta una generica copertura nel Paese d'origine: deve risultare effettivamente una situazione di distacco; in mancanza, se l'attività in Italia non è svolta nell'interesse del datore di lavoro coreano, si applicano le norme territoriali italiane.

Forme assicurative interessate in Italia

L'Accordo si applica, per la parte italiana, all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, all'ordinamento speciale per i lavoratori autonomi e alle forme di assicurazione sostitutive dell'assicurazione obbligatoria.

Regolarizzazioni contributive per i lavoratori subordinati

Per i lavoratori coreani distaccati in Italia, in assenza di convenzione il datore di lavoro aveva assolto tutti gli obblighi previdenziali e assistenziali secondo la legge italiana; se il distacco viene riconosciuto, è rimborsabile il solo versamento IVS, mentre restano dovute le altre contribuzioni. Per i lavoratori italiani distaccati in Corea, gli obblighi erano stati assolti in Italia sulle retribuzioni convenzionali ex D.L. n. 317/1987; se il distacco viene applicato retroattivamente, la contribuzione IVS deve essere ricalcolata in Italia sulla retribuzione effettiva, mentre restano validi i versamenti per le assicurazioni minori. Non si applica l'abbattimento di 10 punti di aliquota previsto dalla legge n. 398/1987: i datori di lavoro devono quindi versare la differenza dovuta a titolo di regolarizzazione.

Regole per i lavoratori autonomi

Per gli autonomi italiani, l'articolo 4 della convenzione comporta l'assoggettamento alla sola legislazione del Paese di residenza abituale; pertanto, possono chiedere il rimborso della contribuzione versata in Corea regolarizzando la posizione in Italia. Per gli autonomi coreani, il rimborso della contribuzione versata in Italia spetta anche se il lavoratore è assicurato nel proprio Paese come subordinato.

Proroga del distacco

La proroga del distacco per lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Accordo, non può superare 36 mesi ed è documentata da un attestato (riquadro 4 del certificato di copertura) rilasciato dall'istituzione competente del Paese la cui legislazione resta applicabile. La proroga può essere concessa una sola volta. Per i lavoratori italiani distaccati in Corea, l'attestato deve essere rilasciato, vidimato e timbrato dalla Direzione provinciale INPS competente e dagli altri istituti previdenziali interessati (ENPALS, INPGI); per i lavoratori coreani distaccati in Italia, il certificate of coverage e la parte relativa alla proroga devono essere rilasciati, vidimati e timbrati dal NPS coreano. Per il lavoro autonomo non sono previste proroghe, essendo disciplinato per tutta la durata dell'attività.

Procedure operative

Per la regolarizzazione e i rimborsi relativi ai lavoratori subordinati, i datori di lavoro possono utilizzare la procedura DM 10/V. È richiamato anche un fac-simile di certificato di copertura conforme alla legislazione italiana, valido sia per il distacco sia per la proroga.

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