Cassazione Penale, Sentenza n. 26431/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.M. impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di custodia in carcere nei confronti di Sera per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sostenendo che Sera avrebbe accettato la promessa di voti dalla cosca Araniti tramite Daniel Barillà. Il ricorso censura: (i) errata qualificazione e interpretazione dell'art. 416-bis c.p. e del comma 3 relativo alle interferenze elettorali; (ii) mancata valutazione della natura trilaterale della condotta (associazione – mediatore – candidato) e possibile concorso esterno; (iii) errata interpretazione dell'art. 416-ter (nozione di "appartenente" e portata della nozione di "qualunque altra utilità"); (iv) vizio di motivazione per presunta atomizzazione delle prove e mancata lettura congiunta delle intercettazioni che, secondo il P.M., dimostrerebbero l'appartenenza o il ruolo organico/strumentale di Barillà e la concreta promessa/controprestazione di utilità da parte di Sera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. confermando l'ordinanza impugnata. Ha richiamato i presupposti del reato di cui all'art. 416-ter (promessa di procurare voti da soggetti appartenenti o che agiscono con metodo mafioso e controprestazione/ disponibilità a soddisfare interessi o utilità) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'insussistenza dei gravi indizi richiesti per la misura cautelare in ordine a tre punti fondamentali: (1) non risultano gravi indizi che la promessa di voto provenisse effettivamente dalla cosca Araniti ovvero che Barillà fosse un "appartenente" organico o partecipe dell'associazione; (2) non risultano gravi indizi che Sera abbia concretamente promesso utilità in favore della cosca o manifestato una disponibilità tale da configurare lo scambio politico-mafioso; (3) le prove (principalmente intercettazioni) potevano essere logicamente interpretate anche in senso alternativo (Barillà come attore politico animato da interesse personale) e il Tribunale ha rispettato il livello probatorio richiesto per l'applicazione della misura (art. 273 c.p.p.). La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (verifica di logicità e rispetto dei principi di diritto, non rinnovazione del giudizio di merito).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'associazione di stampo mafioso e al fatto che le interferenze elettorali possono essere condotte tipiche dell'associazione; la Corte richiama che, ai fini della valutazione cautelare, occorre accertare la corrispondenza fra la fattispecie astratta e il materiale probatorio, e che non è sufficiente la mera contiguità o vicinanza per qualificare una persona come appartenente al sodalizio
art. 416-ter cod. pen.
"qualunque altra utilità"
La norma punisce lo scambio elettorale politico-mafioso: è necessario che l'indagato accetti la promessa di procurare voti da soggetti appartenenti a un'associazione mafiosa o che agiscono con metodo mafioso e, in cambio, prometta utilità o manifesti disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione. La Corte conferma che l'oggetto della controprestazione può essere ampio (anche non quantificabile) e che non è necessario specificare puntualmente tutti i favori promessi
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato (concorso morale/ materiale) in relazione alla valutazione di eventuale partecipazione o concorso esterno di terzi nelle condotte contestate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui per applicare una misura cautelare personale sono richiesti gravi indizi di colpevolezza; il Tribunale del riesame ha valutato che gli indizi raccolti non raggiungono tale soglia in relazione alla provenienza mafiosa della promessa di voto e alla concreta promessa di utilità da parte dell'indagato
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari in reati di scambio elettorale politico‑mafioso è necessario il livello probatorio dei "gravi indizi": fermo restando l'esistenza di elementi indiziari, è imprescindibile che emerga con sufficiente concretezza la provenienza mafiosa della promessa di voto o il ruolo effettivo (appartenenza/concorrente esterno) del mediatore.
- La nozione di "appartenente" non si risolve nella mera contiguità o parentela con esponenti mafiosi: occorre evidenziare una messa a disposizione funzionale agli scopi dell'associazione, non solo rapporti di vicinanza o benefici personali.
- L'art. 416‑ter ammette una nozione ampia di utilità ("qualunque altra utilità"), compresa quella non economica; tuttavia, perché questa utilità sia rilevante nello scambio politico‑mafioso deve emergere un nesso con l'interesse o la disponibilità volta a soddisfare esigenze dell'associazione o il suo rafforzamento.
- La prova del patto sinallagmatico richiede elementi che colleghino la promessa di voto alla controprestazione: la mera erogazione o promessa di favori personali non è automaticamente idonea a provare lo scambio con la mafia, se non è dimostrata la provenienza mafiosa del sostegno o l'interesse dell'organizzazione.
- Nella valutazione giurisdizionale delle intercettazioni e degli indizi è ammessa una pluralità di letture: il giudice deve motivare la scelta interpretativa; il giudice di legittimità controlla la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, non riesamina liberamente le prove.
- Nel caso di relazioni politiche e presunte pressioni mafiose, è cruciale provare la consapevolezza del candidato circa l'origine mafiosa del sostegno o la sua volontà di soddisfare interessi dell'associazione; l'assenza di tale consapevolezza può rendere insufficiente il quadro indiziario.
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