L.R. Campania 12/2019
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Campania n. 3/2019 su benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, aggiornando regole su canili, guardie zoofile e requisiti delle associazioni, oltre ad abrogare alcune disposizioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del 15 luglio 2019.
Modifiche alla disciplina campana sugli animali d'affezione e il randagismo
Modifiche alla disciplina campana sugli animali d’affezione e il randagismo
La legge regionale della Campania interviene sulla L.R. 11 aprile 2019, n. 3, adeguandone alcuni profili organizzativi e soggettivi. Le modifiche riguardano la gestione dei canili, i requisiti delle associazioni abilitate, il ruolo delle guardie zoofile regionali e l’abrogazione di alcune previsioni non più mantenute nel testo vigente.
Interventi sulla disciplina dei canili e delle strutture esistenti
La norma sostituisce la disposizione relativa agli interventi regionali in materia di canili, precisando che le risorse sono destinate:
- alla costruzione dei canili;
- al risanamento delle strutture esistenti.
Viene inoltre specificato che i canili municipali, se non gestiti dal Comune, devono essere affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo il codice dei contratti pubblici.
Guardie zoofile regionali e formazione
È riformulata la previsione sulle guardie zoofile regionali delle associazioni protezionistiche. La disciplina vigente richiede che sia predisposto un apposito programma di formazione e aggiornamento, riferito:
- alle procedure e alle competenze;
- all’accertamento delle sanzioni amministrative.
Requisiti delle associazioni e adeguamento al Terzo settore
Per le associazioni interessate alla disciplina regionale viene introdotto l’obbligo di produrre l’attestazione dell’iscrizione al RUNTS, Registro unico nazionale del terzo settore. È previsto espressamente un regime transitorio: fino all’operatività del RUNTS, il requisito è soddisfatto dall’iscrizione prevista dall’articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo settore.
Abrogazioni e soppressioni
La legge elimina alcune previsioni della L.R. n. 3/2019, in particolare:
- la soppressione delle parole “di volontariato” in una disposizione relativa ad associazioni e soggetti coinvolti;
- l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10;
- l’abrogazione delle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 25.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 15 luglio 2019.
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