L.R. Campania 16/2019
Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge della Regione Campania che interviene su ambiente e rifiuti, servizio idrico, attività produttive, ZES Campania, turismo, viabilità regionale, urbanistica e sanatoria edilizia, introducendo semplificazioni procedurali, nuovi obblighi informativi e alcune modifiche/abrogazioni. Molte misure sono strutturali, ma alcune riguardano termini specifici (es. entro 60, 90, 120 o 180 giorni) o decorrenze dal 1° gennaio 2020 e dalla data di entrata in vigore.
Efficientamento ambientale, rilancio produttivo e semplificazione normativa in Campania
Norme per l’efficientamento ambientale, il rilancio produttivo e la semplificazione in Campania
La legge interviene in molteplici settori dell’ordinamento regionale campano, con l’obiettivo dichiarato di semplificare procedure, rafforzare il coordinamento amministrativo e favorire attività produttive, turismo e governo del territorio. La disciplina risultante opera esclusivamente nel territorio della Regione Campania.
Finalità generali
Il provvedimento detta disposizioni in materia di ambiente, ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, attività produttive e ricerca scientifica, mobilità, turismo, urbanistica e governo del territorio. La finalità complessiva è il rilancio delle attività economiche e la semplificazione normativa e amministrativa.
Ambiente, rifiuti e ciclo idrico
La legge modifica la disciplina regionale sui rifiuti e sull’economia circolare, rafforzando il coordinamento tra gli Enti d’ambito (EdA) e disciplinando meglio alcuni aspetti organizzativi e finanziari.
In particolare:
- gli EdA possono individuare un tesoriere unico o altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari;
- lo statuto dell’EdA deve disciplinare i compensi agli organi dell’Ente in conformità alla normativa statale;
- il Presidente dell’EdA, se cessa dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni per garantire continuità amministrativa, se previsto dallo statuto e per un periodo non superiore a dodici mesi, con delibera del Consiglio d’ambito approvata a maggioranza assoluta;
- alla Regione sono attribuiti poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell’EdA, in caso di inadempimento degli obblighi previsti;
- le Province e la Città metropolitana di Napoli devono trasferire le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali ai soggetti gestori individuati dagli EdA, anche a tutela della continuità occupazionale;
- in difetto intervengono i poteri sostitutivi regionali.
Per la gestione post-operativa di discariche e siti di stoccaggio provvisorio:
- i costi sono ripartiti tra Province e Città metropolitana di Napoli nella fase transitoria e successivamente tra gli EdA;
- il riparto avviene secondo un Accordo tra EdA da sottoscriversi entro il 30 settembre di ogni anno;
- se l’Accordo non si perfeziona, provvede la Giunta regionale;
- l’Accordo può prevedere un fondo unico regionale per la compensazione dei maggiori costi.
È inoltre previsto che il personale interessato perda i benefici e le tutele speciali se rifiuta, senza giustificato motivo, attività lavorativa o un’offerta con nuova assunzione nell’ambito dei programmi previsti, ferma restando la normativa statale applicabile. La durata di alcuni benefici è estesa da diciotto a ventiquattro mesi.
Servizio idrico integrato e riscossione crediti regionali
Nella disciplina del servizio idrico integrato e delle entrate regionali collegate:
- la Giunta regionale disciplina rateizzazioni fino a un massimo di quindici anni per la riscossione di crediti relativi a forniture idriche, canoni di depurazione e crediti derivanti dai conferimenti presso il TMV di Acerra;
- la Regione può affidare la riscossione di tali crediti a SMA Campania S.p.A., nel rispetto dell’in house providing;
- sono previsti criteri per l’eventuale cessione dei crediti connessi alla tariffa per il conferimento presso gli STIR e per la compensazione volontaria dei debiti delle società provinciali verso la Regione.
Consorzi ASI e attività produttive
La legge riorganizza l’assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale:
- tra i compiti degli organi consortili vengono ricompresi quelli di cui all’articolo 20 del d.lgs. 123/2011;
- la durata in carica degli organi è fissata in cinque anni;
- è eliminato il riferimento alle linee guida del Paser;
- la Giunta regionale deve stabilire le linee di indirizzo dell’attività gestionale volte a rendere omogenee le attività consortili;
- presso l’assessorato alle attività produttive è istituito un Comitato di coordinamento dei Consorzi ASI, presieduto dall’Assessore regionale competente e composto dai Presidenti dei Consorzi o loro delegati;
- il Comitato deve adottare entro novanta giorni un schema di regolamento per armonizzare le gestioni consortili; lo schema è approvato dalla Giunta e poi dai singoli Consigli generali entro i successivi trenta giorni, con eventuali modifiche statutarie;
- sono soppressi alcuni passaggi procedurali, tra cui l’obbligo di sentire le associazioni industriali più rappresentative in una determinata fase.
Semplificazioni urbanistiche e ZES Campania
Per la disciplina già vigente in materia di governo del territorio sono apportate modifiche puntuali, tra cui:
- aggiornamenti della data di decorrenza di alcune disposizioni al 1° gennaio 2019;
- estensione di alcune regole alle aree contigue ai perimetri di cui al d.l. 70/2011 per i Comuni aderenti ai distretti turistici, previo parere tecnico-scientifico;
- rafforzamento degli strumenti informativi regionali per attrarre investimenti e favorire la ZES Campania.
Per la ZES Campania viene disciplinato il procedimento autorizzatorio:
- presso ogni Commissario straordinario opera uno sportello unico digitale per la presentazione dei progetti;
- in attesa della piena operatività, funge da responsabile unico del procedimento lo SUAP dell’ente territorialmente competente;
- il procedimento per l’autorizzazione unica si svolge tramite conferenza di servizi semplificata;
- l’autorizzazione unica sostituisce tutti gli altri atti di assenso e consente la realizzazione di opere e attività previste nel progetto;
- se le opere ricadono nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’autorizzazione è rilasciata da quest’ultima;
- gli uffici regionali devono coordinarsi per rispettare i termini di legge, inclusi quelli abbreviati previsti dalla normativa statale sulle ZES.
Misure agevolative integrate e delocalizzazioni temporanee
La Regione promuove regimi agevolativi integrati per attrarre investimenti e rafforzare le filiere produttive:
- le agevolazioni possono integrare strumenti nazionali e comunitari;
- la concessione è subordinata alla valutazione positiva dell’impatto socio-economico, della coerenza con le direttrici di sviluppo e della sostenibilità energetico-ambientale;
- la gestione è affidata secondo la disciplina regionale richiamata per la razionalizzazione delle società partecipate.
È inoltre prevista la delocalizzazione temporanea, totale o parziale, di attività commerciali o agenzie di servizi in caso di gravi calamità o eventi eccezionali:
- la delocalizzazione è possibile in strutture esistenti prossime alle aziende danneggiate o in aree attrezzate adiacenti;
- si attiva con comunicazione ai Comuni competenti e con attestazione tecnica del mantenimento dei requisiti di legittimità e agibilità;
- entro sessanta giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità procedurali semplificate.
Ricerca scientifica e certificazione delle competenze
Per la ricerca scientifica la legge aggiorna la governance e le modalità di controllo:
- le proposte sono formulate dall’Assessore delegato in materia;
- il Comitato scientifico di garanzia supporta elaborazione, attuazione e verifica del Programma;
- la verifica e il controllo ex post dei progetti spettano alla struttura amministrativa competente;
- la Giunta definisce modalità di erogazione dei contributi per stati di avanzamento e modalità/fasi di verifica;
- la disciplina si applica anche ai programmi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore.
Nel lavoro e formazione professionale si precisa che accertamento, certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi sono definiti secondo il Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, con possibile rinvio a deliberazione di Giunta.
Viabilità regionale e funzioni amministrative
Dal 1° gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli alcune funzioni regionali in materia di codice della strada, tra cui:
- riscossione di canoni per autorizzazioni e concessioni sulla rete viaria regionale;
- rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali su rete regionale, provinciale e comunale;
- autorizzazioni per macchine agricole e operatrici eccezionali;
- autorizzazioni per manifestazioni sportive sulla rete regionale;
- voltura di concessioni e autorizzazioni.
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire indirizzi e criteri direttivi, compresi:
- canoni e corrispettivi;
- contributi per spese istruttorie e relative modalità di rendicontazione.
I proventi, compresi quelli non ancora accertati e riscossi per annualità precedenti al 2020, sono introitate direttamente da Province e Città metropolitana e vincolate alla manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale.
Turismo e offerta ricettiva
La disciplina turistica viene profondamente aggiornata.
È istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), per strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni brevi:
- il codice serve a semplificare i controlli e a identificare tipologia e eventuale classificazione;
- è obbligatorio in promozione, commercializzazione e comunicazione, anche tramite intermediari;
- è necessario per partecipare a fiere e iniziative promozionali e per ottenere contributi regionali;
- la Giunta regionale, entro centottanta giorni, disciplina generazione, attribuzione, rilascio e poteri sanzionatori;
- l’uso difforme o l’omessa indicazione comporta una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuna attività;
- le strutture ricettive e le locazioni brevi devono comunicare mensilmente i movimenti turistici tramite l’applicativo regionale “Rilevatore Turistico Regionale”.
Per le locazioni brevi:
- la destinazione di più di quattro unità immobiliari determina esercizio in forma imprenditoriale;
- i Comuni devono istituire un registro per la banca dati delle attività di locazione breve;
- chi intende esercitare l’attività deve comunicare al Comune, prima dell’inizio, dati catastali, ubicazione, numero di camere/unità e posti letto, nonché i dati identificativi e di contatto del soggetto esercente;
- deve trasmettere una dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;
- deve denunciare la presenza di ospiti secondo le indicazioni di pubblica sicurezza;
- deve comunicare i periodi di locazione ai fini dell’imposta di soggiorno;
- la mancata comunicazione comporta sanzione da 500 a 2.000 euro.
Professioni turistiche
La normativa sulle attività professionali turistiche viene semplificata:
- è soppresso il rinnovo triennale del titolo previsto dalla disciplina regionale;
- distretti turistici, parchi e soggetti similari istituiti con decreto ministeriale possono attivare piani di formazione pratica non formale e informale, anche retribuiti, per chi frequenta o ha frequentato corsi riconosciuti nel repertorio regionale;
- tali piani servono a rafforzare competenze, conoscenza del territorio, cultura del turismo e coinvolgimento giovanile;
- non costituiscono titolo per l’abilitazione o l’esercizio della guida turistica e non possono svolgersi fuori del territorio di competenza perimetrato dagli atti istitutivi.
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta
La disciplina dei campeggi e villaggi turistici viene riscritta.
Per i campeggi:
- sono complessi ricettivi all’aria aperta a gestione unitaria, in aree recintate con piazzole per sosta e ospitalità;
- possono ospitare manufatti leggeri e mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili;
- possono contenere piazzole con unità abitative stabili e strutture mobili destinate a turisti non dotati di mezzi propri, entro il limite del 30% delle piazzole autorizzate;
- l’installazione di tali manufatti, anche permanente all’interno di campeggi già autorizzati urbanisticamente, ediliziamente e, se necessario, paesaggisticamente, costituisce attività edilizia libera;
- tali strutture devono essere autonome, non saldamente ancorate al suolo e removibili.
Per i villaggi turistici:
- sono complessi ricettivi a gestione unitaria con aree recintate e piazzole per unità abitative stabili e strutture mobili;
- possono avere piazzole libere per turisti con mezzi propri entro il limite del 20% delle piazzole autorizzate;
- l’installazione dei manufatti mobili costituisce attività edilizia libera;
- le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il 60% del totale;
- le unità abitative stabili devono avere superficie abitabile compresa tra 15 e 40 mq, inclusi i servizi;
- i complessi che possiedono i requisiti previsti dalla tabella C assumono la denominazione di “villaggi alberghieri”.
Urbanistica, gestione del territorio e sanatoria edilizia
La legge interviene sulla pianificazione costiera e sulla disciplina della sanatoria edilizia.
È eliminato, nella procedura di adozione del PUAD, il vincolo testuale che imponeva contestualmente l’avvio della valutazione ambientale strategica e la redazione del rapporto ambientale.
In materia di condono edilizio:
- la disciplina regionale viene allineata alla sanatoria prevista dall’articolo 32 della legge 326/2003;
- per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, le modalità procedimentali semplificate si applicano alle istanze presentate nei termini previsti dall’articolo 25 del d.l. 109/2018.
Ulteriori modifiche normative
La legge apporta ulteriori ritocchi puntuali a varie leggi regionali, tra cui:
- soppressione del riferimento a termini di cinque giorni per alcuni adempimenti di pubblicazione/adozione;
- abrogazione di un comma della legge comunitaria regionale;
- modifica della disciplina sulle strutture per animali d’affezione, con limitazioni all’ampliamento delle capacità di accoglienza esistenti;
- soppressione di una destinazione vincolata di fondi nel settore delle acque minerali e termali;
- estensione da tre a cinque anni di un termine nella disciplina di parchi e riserve naturali;
- sostituzione di un termine lessicale relativo all’uso prevalente di determinate attività.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge avviene con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Stato di attualità
L’atto non è nel suo complesso deprecato, perché contiene una disciplina ancora utile e vigente in più ambiti. Tuttavia alcune sue parti risultano superate o abrogate: in particolare l’articolo 18 è stato abrogato successivamente, e le norme sulla sanatoria edilizia e sulle locazioni/strutture turistiche hanno una componente fortemente legata a specifici procedimenti e adempimenti ancora operativi solo per i casi in corso o per i settori interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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