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Legge

L.R. Campania 13/2019

Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 13/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania 13/2019 disciplina la prevenzione e riduzione dei rischi da gas radon negli edifici, con limiti provvisori per nuove costruzioni e per alcuni edifici esistenti fino al Piano regionale radon. Prevede monitoraggi, piani di risanamento, adeguamento degli strumenti urbanistici e possibili misure integrative della Giunta. I termini sono stati poi sostituiti da quelli dei decreti attuativi della legge delega 117/2019.

Riduzione dell’esposizione al gas radon in Campania

Norme in materia di riduzione dell’esposizione al gas radon

La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, le misure di prevenzione, monitoraggio e risanamento contro l’esposizione al gas radon in ambiente confinato. L’obiettivo è garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica negli edifici residenziali e non residenziali.

Finalità e ambito di intervento

La Regione assume un approccio di massima cautela e prevenzione contro i rischi derivanti dalle radiazioni naturali e dai radionuclidi di matrice ambientale. La disciplina riguarda in particolare:

  • le nuove costruzioni;
  • gli edifici oggetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria;
  • gli edifici esistenti non destinati alla residenza;
  • gli edifici strategici e aperti al pubblico individuati dalla legge.

Piano regionale radon

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve approvare un Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, in coerenza con il Piano nazionale radon. Il Piano è predisposto con il supporto tecnico-scientifico di ARPAC e ASL, con possibile collaborazione dell’ISS e di altri enti pubblici di ricerca competenti.

Il Piano può essere articolato per stralci territoriali e deve contenere, tra l’altro:

  • l’aggiornamento delle aree a rischio;
  • l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
  • criteri e modalità per i progetti di risanamento degli edifici esistenti;
  • limiti di concentrazione del radon e prescrizioni costruttive per le nuove edificazioni;
  • misure di prevenzione e riduzione del rischio, anche con riferimento all’acqua potabile per uso domestico;
  • monitoraggio e prevenzione anche per l’esposizione tramite acqua potabile in ambienti confinati;
  • una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente;
  • studi continui sull’incidenza del radon, in collaborazione con OER e ISS;
  • un sistema di informazione e divulgazione alla popolazione;
  • criteri di monitoraggio differenziato, periodicità e modalità di eventuale risanamento.

In attesa del Piano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta costituisce un gruppo di lavoro gratuito con rappresentanti di ARPAC, ASL e Università per redigere le linee guida sull’informativa radon.

Adeguamento della pianificazione urbanistica

Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, Comuni, Città metropolitana, Province e Regione devono adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more, le prescrizioni del Piano prevalgono su quelle difformi e integrano le norme tecniche.

Limiti per le nuove costruzioni e per gli interventi edilizi

Fino all’approvazione del Piano e all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le nuove costruzioni e per gli immobili oggetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, il livello limite di concentrazione del radon non può superare la media annua di 200 Bq/m3, salvo limiti più restrittivi previsti dalla normativa nazionale o specifici per particolari attività di lavoro.

Il progetto edilizio deve dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon e contenere una relazione tecnica su:

  • tipologia di suolo e sottosuolo;
  • materiali impiegati;
  • soluzioni tecniche idonee a evitare l’accumulo di gas radon.

Entro sei mesi dal deposito della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità devono iniziare le misurazioni su ogni locale della nuova costruzione. Le caratteristiche tecniche indicate nella relazione devono essere mantenute nei successivi interventi edilizi. I piani urbanistici generali e attuativi devono inoltre essere preceduti da studi preliminari del suolo e del sottosuolo.

Limiti per gli edifici esistenti

Per gli edifici esistenti, fino al Piano e agli adeguamenti urbanistici, sono previsti limiti di riferimento misurati come valore medio annuale su due semestri:

  • 300 Bq/m3 per gli edifici strategici destinati all’istruzione, inclusi asili nido e scuole materne;
  • 300 Bq/m3 per interrati, seminterrati e locali a piano terra di edifici diversi da quelli strategici, aperti al pubblico, con esclusione degli edifici residenziali e dei vani tecnici isolati.

Gli esercenti delle attività interessate devono avviare le misurazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e trasmetterne gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune e ad ARPA Campania/ASL di riferimento. La mancata trasmissione entro 18 mesi può comportare, dopo ordinanza comunale e inutile decorso del termine assegnato, la sospensione della certificazione di agibilità.

Se le misurazioni superano i limiti, il proprietario deve presentare entro 60 giorni un piano di risanamento al Comune, con cronoprogramma delle opere non superiore a un anno. Il Comune approva il piano entro 60 giorni, previo parere della ASL. In assenza di osservazioni o di provvedimento di inibizione entro 60 giorni dalla presentazione, il proprietario avvia le opere secondo il piano, nel rispetto delle norme vigenti.

I lavori devono essere conclusi nel termine fissato dal Comune e comunque entro il limite del piano, con possibile proroga fino a sei mesi per comprovati motivi oggettivi. Terminati i lavori, il proprietario esegue nuove misurazioni annuali e dichiara al Comune, con relazione di tecnico abilitato, il rispetto dei limiti. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento determina la sospensione della certificazione di agibilità, revocabile solo con provvedimento espresso e dopo le verifiche prescritte.

Se il proprietario è il Comune, gli obblighi gravano sul dirigente con funzioni di datore di lavoro.

Progetti di recupero e risanamento

I Comuni, singolarmente o associati, devono predisporre progetti di recupero e risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio. In attesa del Piano regionale, tali progetti sono predisposti in attuazione di eventuali piani stralcio. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri per la valutazione dei progetti e per la graduatoria, secondo priorità basate sul livello di rischio.

Ulteriori poteri della Giunta e sportelli radon

Fino all’approvazione del Piano, la Giunta può ampliare la protezione anche ad altri radionuclidi diversi dal radon, definendo livelli limite di concentrazione e differenziandoli per destinazione e uso degli immobili. Il relativo provvedimento richiede il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, che si intende favorevole se non reso entro 30 giorni.

La Giunta può inoltre modificare i limiti e differenziare le procedure di monitoraggio e risanamento in conseguenza di nuove disposizioni europee o nazionali e di evidenze scientifiche. La Regione è autorizzata a stipulare protocolli con ENEA per diffondere sportelli radon sul territorio regionale, dedicati a informazione, misurazione e valutazione del rischio.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disciplina transitoria e aggiornamento dei termini

Con la modifica introdotta nel 2019, i termini previsti dalla legge sono sostituiti dai termini indicati nei decreti attuativi della legge delega 117/2019. Pertanto, per gli adempimenti soggetti a tali decreti, i termini originari della legge devono intendersi coordinati con la successiva disciplina attuativa.

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