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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24691/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto (€ 559.955,00) per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduce: (1) carenza/insufficiente motivazione in ordine al "periculum in mora", contestando che gli elementi indicati dal giudice (entità del profitto, incapienza patrimoniale, movimenti verso conti esteri) non giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo e lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le acquisizioni probatorie né applicato il principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui in caso di concorso nel reato la confisca è limitata a quanto concretamente conseguito dal singolo; (2) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per non aver eseguito prima il sequestro sui conti correnti della ditta individuale e solo successivamente, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente sui beni personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità su provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali radicali; non sono devoluti in questa sede i profili di adeguatezza logico-fattuale della motivazione. Sul merito della motivazione, il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale non apparente e conforme ai criteri giurisprudenziali (Sez. U. n. 36959/2021), avendo il Tribunale indicato elementi sintomatici di capacità di dispersione (uso di società e conti esteri connessi alla commercializzazione in evasione IVA) tali da giustificare il periculum in mora e l'anticipazione del sequestro sulle disponibilità liquide per € 135.165,41 e, in via equivalente, fino a € 559.955,00. La Corte ha escluso l'applicazione del principio delle Sezioni Unite sul divieto di solidarietà passiva (Sez. U. n. 13783/2024) perché non sussiste, allo stato, una fattispecie di concorso: l'imputazione riguarda il ricorrente in qualità di titolare della ditta individuale, identica alla persona fisica. Ha inoltre ritenuto legittimo il sequestro diretto sui beni del titolare di ditta individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riguardo al riesame del provvedimento di sequestro; contesto procedurale dell'istanza di riesame. Nessuna interpretazione particolare oltre all'indicazione del rito.

  • art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale contestata (dichiarazioni fraudolente/reati tributari) dalla quale deriva il profitto soggetto a sequestro/confisca.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Dispositivo che regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione anche con sequestro diretto sui beni del titolare della ditta individuale e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: consentito solo per motivi attinenti alla violazione di legge.

  • art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e carenza di motivazione). La Corte ha richiamato i limiti della devoluzione dei motivi di fatto e di motivazione in Cassazione.

  • art. 125 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in rapporto alle censure sulla motivazione; la Corte ha escluso il sindacato di merito sulle valutazioni fattuali svolte dal giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che individua il contenuto dell'onere motivazionale del giudice quando dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve spiegare perché il bene potrebbe essere nelle more modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, ossia indicare elementi sintomatici di rischio di rendere impraticabile la confisca se si attendesse la sentenza.

  • Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Giurisprudenza che sancisce l'esclusione di solidarietà passiva nella confisca tra concorrenti e che la confisca deve essere disposta nei confronti del singolo in relazione a quanto concretamente conseguito; la Corte ha ritenuto il principio non applicabile nello specifico perché non è emersa una fattispecie di concorso, trattandosi di ditta individuale identificata con il titolare.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'applicazione dell'ammenda alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che il ricorso non fosse presentato con colpa grave e ha quantificato equitativamente l'importo da versare.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali radicali; le critiche di merito alla valutazione probatoria vanno proposte nei gradi di merito e non sono solitamente devolute in Cassazione.
  • Per giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto (periculum in mora) il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere un rischio di modifica, dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione dei beni nelle more del processo (es. trasferimenti o disponibilità all'estero, uso di società estere strumentali).
  • La presenza di beni immobili o di un patrimonio apparente non esclude, di per sé, il periculum in mora se sussistono segnali oggettivi di capacità o intenzione di disperdere le disponibilità (es. conti esteri, società estere, trasferimenti non giustificati).
  • Nei casi di ditta individuale la ditta si identifica con il titolare: è legittimo il sequestro diretto sui beni del titolare e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente fino all'importo richiesto.
  • Il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla esclusione di solidarietà passiva tra concorrenti si applica solo se ricorre effettivamente una fattispecie di concorso; è dunque necessario verificare la specifica qualifica soggettiva e la titolarità degli illeciti.
  • Chi impugna deve ben delimitare il motivo di ricorso in Cassazione: le censure sulla insufficiente o non convincente motivazione devono essere inquadrate nei profili di legge previsti dall'art. 606 (in particolare la lett. e) per l'illogicità manifesta) altrimenti rischiano l'inammissibilità.
  • Documentare trasferimenti verso conti esteri e l'utilizzo di società estere può risultare determinante per dimostrare il pericolo di dispersione e ottenere o giustificare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Testo integrale

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