Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 13/2012

Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine

Normativa regionaleL.R. Sardegna 13/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Sardegna finanzia per il solo anno 2012 gli ammortizzatori sociali in deroga con 32,5 milioni di euro da trasferire all’INPS e contiene misure transitorie sui contratti CSL e CESIL. Una parte delle modifiche sui contratti è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Interventi regionali per il lavoro e disciplina transitoria dei contratti a termine

Rimodulazione degli interventi regionali a sostegno del lavoro e disciplina dei contratti a termine

La legge interviene sul sostegno alle politiche del lavoro in Sardegna, concentrandosi soprattutto sul finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012 e su una disciplina transitoria per alcuni contratti a termine nell’ambito delle amministrazioni provinciali e delle gestioni provvisorie. Il testo va letto tenendo conto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale richiamate in calce per alcune disposizioni.

Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

Per l’anno 2012 è autorizzata una spesa complessiva di 32.500.000 euro per finanziare gli interventi previsti dagli accordi istituzionali sottoscritti il 14 gennaio 2011 e il 22 dicembre 2011 tra Regione, parti sociali e istituzioni coinvolte. Tali accordi riguardano la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le risorse sono destinate al trasferimento all’INPS, indicato come soggetto titolare delle funzioni di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo la normativa vigente, per dare attuazione agli accordi richiamati.

Modifiche alla disciplina regionale sui contratti di collaborazione

La legge modifica la legge regionale n. 12 del 2012 aggiungendo, alla disciplina richiamata, una previsione relativa a selezioni effettuate con modalità analoghe e attestate dai dirigenti di servizio o generali, per figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011.

Tuttavia, la nota finale segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 277 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL

La disciplina transitoria riguarda i contratti a termine previsti dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011. Se tali contratti non erano stati rinnovati dalle soppresse province sarde alla data di approvazione della legge, essi dovevano essere stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle gestioni provvisorie attuali.

La stessa disciplina si applicava anche nei casi di raggiungimento dei 36 mesi di lavoro subordinato da parte dei soggetti aventi titolo all’assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali, secondo le disposizioni straordinarie della legge regionale n. 11 del 2012.

Anche per questo articolo la nota finale segnala una dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 277 del 2013. Inoltre, una disposizione successiva della legge regionale n. 17 del 2012 aveva esteso l’applicazione della norma agli operatori di tutela ambientale, ma tale estensione è stata anch’essa dichiarata incostituzionale.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

Gli oneri derivanti dalla legge, quantificati in 32.500.000 euro per il 2012, sono coperti mediante utilizzo delle risorse già presenti nella UPB S08.02.002, denominate “Altre partite generali che si compensano nell’entrata”, capitolo SC08.0323.

Nel bilancio regionale 2012-2014 sono disposte variazioni compensative:

  • diminuzione di 32.500.000 euro sulla UPB S08.02.002;
  • aumento di 32.500.000 euro sulla UPB S06.06.004, “Fondo regionale per l’occupazione - Spese correnti”, per incrementare il capitolo SC06.1607.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 28 giugno 2012.

Attualità della disciplina

La legge contiene interventi riferiti in modo specifico all’anno 2012 e a situazioni amministrative e contrattuali ormai concluse. Inoltre, le note richiamano pronunce di illegittimità costituzionale su parti rilevanti della disciplina. Per questo, nel suo complesso, l’atto ha oggi scarso interesse applicativo pratico ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.