Circolare INAIL n. 80 del 16 dicembre 1998
Articoli 4 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n 173 concernente "disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dellarticolo 55, commi 14 e 15 delle legge 27 dice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti, in materia assicurativa e contributiva, degli articoli 4 e 9 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173. In particolare, vengono ricondotte al settore agricolo alcune attività prima classificate come industriali: cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli connessi alla raccolta; lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento e manutenzione di aree a verde; allevamento di equini in connessione con l’azienda agricola. La circolare disciplina inoltre le conseguenze sugli inquadramenti INAIL/INPS, sulle posizioni assicurative, sulla regolazione premi e sulla liquidazione delle prestazioni per eventi verificatisi dal 20 giugno 1998.
Estensione della qualificazione agricola per alcune attività e lavorazioni ai sensi del d.lgs. n. 173/1998
Articoli 4 e 9 del d.lgs. n. 173/1998: ricadute assicurative e contributive nel settore agricolo
La circolare dell’INAIL chiarisce l’impatto degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sulla delimitazione tra attività agricole e industriali. Il documento, emanato dalla Direzione centrale rischi, si concentra sulle conseguenze in materia di inquadramento assicurativo, contribuzione unificata, gestione delle posizioni INAIL/INPS e liquidazione delle prestazioni.
Quadro normativo e decorrenza
Il richiamo principale è all’art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come integrato dal d.lgs. n. 173/1998. La circolare precisa che le nuove disposizioni decorrono dal 20 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto. Viene inoltre richiamata la disciplina già vigente in materia di tutela agricola, la fiscalizzazione degli oneri sociali e la normativa di interpretazione autentica relativa alla tutela degli impiegati e dirigenti in agricoltura.
Ampliamento delle attività considerate agricole
L’art. 4 del decreto amplia il settore agricolo in due direzioni principali:
- la lettera d) dell’art. 6 della legge n. 92/1979 viene estesa ai dipendenti di imprese non agricole addetti, oltre che alla raccolta dei prodotti agricoli, anche alle attività di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse alla raccolta;
- viene introdotta la lettera e), che comprende le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, limitatamente agli addetti a tali attività.
La circolare specifica che, nel caso in cui un’impresa svolga sia lavorazioni su prodotti raccolti sia su prodotti acquistati, il mantenimento dell’inquadramento agricolo richiede che la produzione raccolta sia superiore a quella acquistata.
Allevamento di equini e qualifica di imprenditore agricolo
L’art. 9 del d.lgs. n. 173/1998 stabilisce che sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 c.c., anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza in connessione con l’azienda agricola. L’INAIL interpreta la disposizione nel senso che anche l’allevamento di cavalli da corsa, se svolto in stretta colleganza con il fondo e nell’interesse di un’azienda agricola, deve essere ricondotto al titolo II "Agricoltura" anziché al titolo I "Industria".
Soggetti esclusi o trattati con regole speciali
La circolare evidenzia due precisazioni rilevanti:
- i titolari artigiani che svolgono le attività ora ricondotte al settore agricolo restano assicurati nel titolo I "Industria" del Testo Unico infortuni;
- la tutela assicurativa di impiegati e dirigenti in agricoltura, anche se addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, resta in via esclusiva all’ENPAIA.
Effetti su contribuzione, posizioni assicurative e regolazione
Per gli operai addetti alle attività indicate, la circolare afferma l’assoggettamento alla contribuzione unificata presso l’INPS. Le conseguenze operative dipendono dalla composizione del personale tutelato:
- se i lavoratori interessati costituiscono la totalità del personale assicurato, i rapporti INAIL devono cessare al 19 giugno 1998 e il datore di lavoro deve essere avvisato, insieme all’INPS;
- in questo caso, per il 1998 va presentata la dichiarazione delle retribuzioni relativa al periodo 1° gennaio - 19 giugno 1998;
- se invece le maestranze interessate rappresentano solo una parte del personale assicurato e la voce di tariffa è unica, la nuova classificazione incide solo in sede di regolazione;
- se è stato applicato un tasso ponderato tra lavorazioni agricole e lavorazioni che restano industriali, il tasso deve essere rideterminato con effetto dal 20 giugno 1998.
La circolare prevede anche l’invio di specifici tabulati da parte della Direzione generale per individuare le posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 1111, 1112 e 0551, interessate dalla nuova disciplina.
Adempimenti delle sedi INAIL e delle imprese
Le sedi devono acquisire una denuncia di esercizio aggiornata, da richiedere con il fac-simile allegato alla circolare, e notificare alle ditte le nuove classificazioni e tassazioni facendo riferimento al d.lgs. n. 173/1998. Il fac-simile richiede alle imprese di indicare se i soggetti interessati costituiscono la totalità o solo parte del personale assicurato e per quale periodo siano adibiti alle nuove attività.
Se l’intera attività assicurata rientra nella nuova disciplina, la ditta deve:
- cessare la posizione INAIL con decorrenza 19 giugno 1998;
- presentare dal 20 giugno 1998 la denuncia aziendale alla competente sede INPS per gli adempimenti previdenziali unificati in agricoltura;
- dare notizia anche all’INAIL;
- calcolare immediatamente la regolazione del premio dovuto fino al 19 giugno 1998 secondo le ordinarie regole di autoliquidazione.
Se la disciplina riguarda solo parte del personale, la denuncia aziendale all’INPS resta obbligatoria e la regolazione del premio della posizione industriale continua ad avvenire in occasione della successiva autoliquidazione.
Prestazioni assicurative e gestione dei casi pregressi
Per gli eventi verificatisi dal 20 giugno 1998 si applicano le norme previste per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato o indeterminato. Le prestazioni eventualmente già liquidate secondo i criteri dell’industria devono essere riliquidate.
La circolare disciplina inoltre alcune situazioni pregresse frequenti:
- per l’inabilità temporanea assoluta iniziata prima del 20 giugno 1998 e ancora in atto oltre tale data, l’indennità va calcolata con i criteri dell’industria fino al 19 giugno 1998 e con quelli dell’agricoltura dal 20 giugno 1998;
- per la rendita riferita a un evento anteriore al 20 giugno 1998 ma decorrente da tale data o successivamente, la liquidazione segue i criteri del settore agricolo;
- in caso di decesso successivo al 19 giugno 1998 di un lavoratore già titolare di rendita liquidata in base ai criteri dell’industria, l’eventuale rendita ai superstiti va liquidata secondo i criteri dell’agricoltura.
Contenuto dell’allegato e funzione operativa
L’allegato n. 2 contiene un modello di comunicazione alle imprese, utile per la gestione degli aggiornamenti di denuncia. Il testo ribadisce che le attività di cernita, pulitura e imballaggio connesse alla raccolta, i lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale e l’allevamento di equini in connessione con l’azienda agricola devono essere trattati come attività agricole a partire dal 20 giugno 1998.
L’obiettivo operativo della circolare è quindi uniformare l’inquadramento assicurativo e contributivo delle posizioni interessate, coordinando i passaggi tra INAIL e INPS e disciplinando il trattamento delle prestazioni e delle regolazioni premi conseguenti al mutato regime.
Punti principali
Aggiornamento del perimetro del settore agricolo
L’art. 4 del d.lgs. n. 173/1998 integra l’art. 6 della legge n. 92/1979, ampliando il campo agricolo alle attività di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse alla raccolta. La stessa disposizione ricomprende nel settore agricolo i lavoratori impiegati da imprese che svolgono lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde. Per l’art. 9, sono imprenditori agricoli anche coloro che allevano equini di qualsiasi razza in connessione con l’azienda agricola.
Decorrenza e criteri di classificazione
Le nuove disposizioni operano dal 20 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto. I dipendenti di imprese non agricole addetti alle lavorazioni richiamate devono essere considerati lavoratori agricoli dipendenti. Se l’impresa cernisce, pulisce e imballa sia prodotti raccolti sia prodotti acquistati, resta il titolo II solo se la produzione raccolta è prevalente rispetto a quella acquistata.
Effetti per titolari artigiani, impiegati e dirigenti
La circolare precisa che i titolari artigiani che svolgono le attività sopra indicate continuano a essere assicurati nel titolo I "Industria" del Testo Unico infortuni. Resta inoltre fermo che la tutela assicurativa di impiegati e dirigenti in agricoltura, anche se addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, è attribuita in via esclusiva all’ENPAIA.
Contribuzione e inquadramento assicurativo
Gli operai addetti alle attività ricondotte al settore agricolo sono soggetti alla contribuzione unificata presso l’INPS. Se tali lavoratori costituiscono la totalità del personale tutelato, i rapporti assicurativi INAIL devono cessare al 19 giugno 1998. Se costituiscono solo parte del personale, il passaggio al settore agricolo incide sulla regolazione del periodo assicurativo; ove vi sia un tasso ponderato tra lavorazioni agricole e industriali, il tasso va rideterminato con effetto dal 20 giugno 1998.
Adempimenti a carico delle sedi e delle imprese
La Direzione generale fornirà alle sedi tabulati per individuare le posizioni classificate alle voci di tariffa 1111, 1112 e 0551 interessate dalla nuova disciplina. Le sedi devono acquisire una denuncia di esercizio aggiornata mediante il fac-simile allegato e notificare alle ditte le nuove classificazioni e tassazioni, informando anche l’INPS e i datori di lavoro interessati.
Gestione dei rapporti assicurativi e della regolazione premio
Se la normativa riguarda la totalità del personale assicurato, la posizione INAIL va cessata al 19 giugno 1998 e il datore di lavoro deve presentare la denuncia aziendale all’INPS per gli adempimenti previdenziali unificati in agricoltura. In tal caso la regolazione 1998 riguarda solo il periodo 1° gennaio - 19 giugno 1998. Se la normativa riguarda solo parte del personale, la posizione industriale continua e la regolazione del premio avverrà alla successiva autoliquidazione.
Prestazioni assicurative e casi pregressi
Per gli eventi verificatisi dal 20 giugno 1998 si applicano le regole previste per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato o indeterminato. Le prestazioni già liquidate secondo i criteri dell’industria devono essere riliquidate. Per i casi più ricorrenti: inabilità temporanea assoluta iniziata prima del 20 giugno 1998 e proseguita oltre tale data va liquidata con criteri industria fino al 19 giugno 1998 e agricoltura dal 20 giugno 1998; per rendita con evento anteriore ma decorrenza dal 20 giugno 1998 o successiva si applicano i criteri agricoli; per decesso successivo al 19 giugno 1998 di soggetto già titolare di rendita industriale, l’eventuale rendita ai superstiti segue i criteri agricoli.
Richiamo al fac-simile allegato
Il fac-simile allegato invita le ditte a comunicare se i soggetti interessati costituiscono la totalità o solo parte del personale assicurato e il periodo di adibizione alle attività. Se l’intero personale rientra nella nuova disciplina, la ditta deve cessare la posizione INAIL dal 19 giugno 1998 e presentare denuncia aziendale all’INPS dal 20 giugno 1998, oltre a regolare il premio fino al 19 giugno 1998. Se la disciplina riguarda solo parte del personale, permane l’obbligo di denuncia all’INPS e la regolazione della posizione industriale resta alla prossima autoliquidazione.
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