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Circolare

Circolare INAIL n. 84 del 17 dicembre 1998

Convenzione INAIL Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati SNAP per lesazione delle quote annuali associative art 1 undecies, legge n 641 del 21 ottobre 1978.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INAIL e Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati (SNAP) per la riscossione della quota associativa annuale mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, la procedura operativa per l’acquisizione centralizzata delle deleghe, il codice identificativo attribuito al sindacato, nonché le regole su decorrenza, rinnovo, revoca, riversamento delle somme, rimborsi spese e durata della convenzione.

Convenzione INAIL-SNAP per l'esazione delle quote associative annuali

Convenzione INAIL-SNAP per l’esazione delle quote associative annuali

La circolare comunica l’approvazione e l’entrata in vigore della convenzione tra INAIL e Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati (SNAP) per la riscossione della quota associativa annuale mediante trattenuta sulle prestazioni economiche continuative erogate dall’Istituto. La disciplina è fondata su deleghe rilasciate dagli aventi diritto e su una procedura di acquisizione centralizzata delle deleghe presso l’INAIL.

Approvazione, oggetto e decorrenza

Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con deliberazione n. 114/98, ha approvato la convenzione sottoscritta il 14 luglio 1998. La convenzione è entrata in vigore dal 1° agosto 1998 e regola la riscossione delle quote associative annuali dello SNAP mediante ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’INAIL.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

La delega per la trattenuta può essere rilasciata dai seguenti soggetti:

  • titolari di rendita per inabilità permanente liquidata ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
  • titolari di rendita ai superstiti ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
  • vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall’art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
  • infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 o al D.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, titolari dell’assegno continuativo mensile ai sensi degli artt. 124 e 235 del DPR n. 1124/1965.

Misura della quota associativa

La quota associativa annuale è stabilita inizialmente dallo SNAP nella misura dello 0,80% dell’importo erogato dall’INAIL. Ogni eventuale variazione decisa dalla Segreteria nazionale dello SNAP deve essere comunicata alla Direzione generale INAIL entro il 30 novembre di ciascun anno.

Procedura di rilascio e acquisizione delle deleghe

La convenzione prevede che lo SNAP acquisisca le deleghe in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato. Operativamente, il sindacato deve trasmettere mensilmente alle sedi INAIL competenti per territorio il modulo di delega e, con la stessa cadenza, inviare alla Direzione generale dell’INAIL un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe consegnate nel mese, corredato da una lista cartacea firmata da un responsabile dell’associazione.

La circolare precisa che, per questa convenzione, si applica la procedura centralizzata già utilizzata per altre convenzioni in vigore. Lo SNAP è identificato con il codice "SN".

Decorrenza, rinnovo e revoca

La ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il supporto magnetico è acquisito a livello centrale, ferma restando la verifica dei documenti agli atti delle sedi. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca comunicata dallo SNAP con raccomandata con ricevuta di ritorno all’unità periferica INAIL che gestisce la rendita, almeno due mesi prima della scadenza, con indicazione della data di cessazione della ritenuta.

Nel testo del modulo allegato è previsto un preavviso di revoca di almeno tre mesi prima della scadenza annuale, da trasmettere alla sede provinciale dello SNAP.

Rapporti economici tra INAIL e SNAP

Alla scadenza di ogni bimestre, l’INAIL versa alla sede centrale dello SNAP l’importo complessivo delle ritenute effettuate nel bimestre. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 30 giugno di ogni anno e comunque dopo l’approvazione del bilancio consuntivo.

Con cadenza semestrale l’INAIL consegna allo SNAP un nastro meccanografico contenente i nominativi dei deleganti, con indicazione di cognome, nome, data di nascita, indirizzo, residenza, codice di avviamento postale, grado di inabilità e suddivisione per codici delle unità INAIL competenti per territorio.

Rimborso spese, IVA e responsabilità

L’INAIL trattiene, a titolo di rimborso per l’elaborazione dei dati relativi alle quote associative, un importo forfettario pari all’1% delle quote trattenute. A fine anno è inoltre dovuto un importo di L. 2.890 per ogni delega presentata o revocata, quale corrispettivo per l’acquisizione dei dati e i servizi amministrativi prestati. Tale importo è aggiornato e quantificato quattro mesi prima dell’inizio di ciascun esercizio e comunicato dallo stesso INAIL allo SNAP.

Sugli importi indicati si applica l’IVA con l’aliquota ordinaria vigente al momento del pagamento.

Lo SNAP assume direttamente a proprio carico la restituzione delle quote associative non dovute, anche in caso di revoca della delega, e dichiara di sollevare l’INAIL da ogni conseguenza o responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata della convenzione e spese di registrazione

La convenzione ha durata di cinque anni dall’11 agosto 1998 ed è tacitamente rinnovabile per un ulteriore quinquennio. Ciascuna parte può disdirla alla scadenza di ogni anno con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tre mesi prima della scadenza annuale. La convenzione può inoltre essere modificata o integrata di comune accordo tra le parti qualora se ne ravvisi la necessità.

Le spese di registrazione sono a carico dello SNAP.

Punti principali

Approvazione e decorrenza della convenzione

Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con deliberazione n. 114/98, ha approvato la convenzione con lo SNAP, sottoscritta il 14 luglio 1998. La convenzione è entrata in vigore dal 1° agosto 1998 e disciplina la riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenute sulle prestazioni economiche continuative erogate dall’INAIL, sulla base di deleghe degli iscritti.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La delega può essere rilasciata dai titolari di rendita per inabilità permanente e dai titolari di rendita ai superstiti ai sensi del DPR n. 1124/1965, dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge n. 248/1976, nonché dagli infortunati liquidati in capitale che percepiscono l’assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del DPR n. 1124/1965.

Misura della quota associativa e variazioni

La quota associativa annuale è fissata inizialmente dallo SNAP nello 0,80% dell’importo erogato dall’INAIL. Eventuali variazioni deliberate dalla Segreteria nazionale dello SNAP devono essere comunicate alla Direzione generale INAIL entro il 30 novembre di ogni anno.

Procedura di acquisizione delle deleghe

Lo SNAP deve inviare mensilmente alle sedi INAIL competenti il modulo di delega sottoscritto dall’associato e, con la stessa cadenza, un supporto magnetico alla Direzione generale INAIL contenente gli estremi delle deleghe, corredato da lista cartacea firmata da un responsabile del sindacato. L’INAIL acquisisce le deleghe a livello centrale e le ritenute decorrono dal primo giorno del mese successivo all’acquisizione del supporto magnetico, salvo le verifiche documentali presso le sedi.

Rinnovo e revoca della delega

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. La revoca deve essere comunicata dallo SNAP mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’unità periferica INAIL che gestisce la rendita, almeno due mesi prima della scadenza, indicando la data di cessazione della ritenuta. Nel modello allegato è previsto un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza annuale verso la sede provinciale dello SNAP.

Versamento delle ritenute e conguagli

Alla scadenza di ogni bimestre l’INAIL versa alla sede centrale dello SNAP l’importo complessivo delle ritenute effettuate. I conguagli sono eseguiti entro il 30 giugno di ogni anno e comunque dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. Con cadenza semestrale l’INAIL consegna allo SNAP un nastro meccanografico con i dati anagrafici e assicurativi dei deleganti.

Rimborso spese e responsabilità

L’INAIL trattiene a titolo di rimborso spese l’1% delle quote associative trattenute, oltre a L. 2.890 per ciascuna delega presentata o revocata a fine anno, somma soggetta ad aggiornamento quattro mesi prima dell’inizio di ogni esercizio. Sugli importi si applica l’IVA ordinaria vigente. Lo SNAP si impegna a restituire direttamente le quote non dovute e solleva l’INAIL da ogni responsabilità verso terzi connessa all’esazione.

Durata, rinnovo e codice identificativo

La convenzione ha durata quinquennale, è tacitamente rinnovabile per un ulteriore quinquennio ed è disdettabile alla scadenza di ogni anno con raccomandata A/R da inviare tre mesi prima. La convenzione può essere modificata per accordo tra le parti. Al sindacato è stato attribuito il codice identificativo "SN". Le spese di registrazione sono a carico dello SNAP.

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