L.R. Abruzzo 20/2012
Ratifica dell'Intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’Intesa di cooperazione tra la Provincia della Huila (Angola) e la Regione Abruzzo nei campi tecnologico, scientifico, sociale e culturale, ne disciplina l’attuazione da parte della Giunta e ne prevede modifiche, durata quinquennale rinnovabile, recesso con preavviso di 6 mesi e copertura finanziaria a invarianza di spesa per il triennio 2012-2014.
Ratifica dell’Intesa di cooperazione tra Provincia della Huila e Regione Abruzzo
Ratifica dell’Intesa di cooperazione tra Provincia della Huila e Regione Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo ratifica l’Intesa di cooperazione con la Provincia della Huila nella Repubblica d’Angola, relativa a iniziative nei settori tecnologico, scientifico, sociale e culturale. Il provvedimento rende efficace sul piano regionale l’accordo allegato, integrato dalla legge stessa, e ne disciplina attuazione, modifiche, durata e copertura finanziaria.
Ambito e oggetto della cooperazione
L’atto riguarda esclusivamente i rapporti tra la Regione Abruzzo e la Provincia della Huila. La cooperazione è orientata a iniziative di carattere tecnologico, scientifico, sociale e culturale, secondo quanto previsto nell’Intesa ratificata.
Attuazione dell’Intesa
L’attuazione dell’accordo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con propri atti. Quando le iniziative attuative siano formalizzate in atti qualificabili come Intese, tali atti devono seguire, per la parte regionale, le procedure previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 e dall’articolo 3, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Modifiche dell’accordo
L’Intesa può essere modificata solo previo mutuo consenso delle parti e nel rispetto, per la parte italiana, di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003.
Durata, rinnovo e recesso
Per la Regione Abruzzo l’Intesa ha durata quinquennale dalla data di perfezionamento. È previsto il recesso in qualsiasi momento mediante nota scritta, da notificare all’altra parte almeno 6 mesi prima della data di efficacia del recesso. In assenza di disdetta formale comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza, l’Intesa si rinnova tacitamente per ulteriori 5 anni. La disdetta non incide sui programmi e progetti già avviati sulla base dell’Intesa.
Oneri finanziari e clausola di invarianza della spesa
Gli oneri derivanti dall’Intesa, sostenuti dalle amministrazioni coinvolte, sono fronteggiati nel rispetto dell’invarianza della spesa pubblica regionale, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili e per gli anni del bilancio pluriennale 2012-2014. Per l’anno 2012 gli oneri previsti dall’articolo 4 dell’Intesa sono coperti con risorse già iscritte nelle specifiche unità previsionali di spesa della Giunta regionale e del Consiglio regionale; per gli anni successivi la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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