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Legge

L.R. Marche 2/2026

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica varie disposizioni della l.r. Marche 7/1995 sulla tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria, intervenendo su autorizzazioni, indennizzi e altri profili collegati. Prevede inoltre obblighi di adeguamento regolamentare e di atti regionali entro 30 e 90 giorni, applicazione immediata di una nuova disciplina sugli indennizzi per incidenti stradali con fauna selvatica e invarianza finanziaria, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e l’attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e all’attività venatoria

La legge regionale interviene sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, che disciplina la protezione della fauna selvatica, la tutela dell’equilibrio ambientale e l’attività venatoria nella Regione Marche. Il testo consolida una serie di modifiche puntuali a diversi articoli della legge del 1995, con effetti soprattutto su regole operative, indennizzi e atti attuativi.

Oggetto delle modifiche

Il provvedimento modifica disposizioni della l.r. 7/1995 relative a:

  • articolo 13, con più interventi di integrazione e riscrittura di commi e lettere;
  • articolo 17, con modifica del comma 2;
  • articolo 18, con introduzione del comma 2 bis 1;
  • articolo 34, con modifica del comma 3 bis e abrogazione dei commi 3 quinquies e 3 sexies;
  • articolo 39, con modifica della lettera oo) del comma 1;
  • articolo 41, con sostituzione della lettera c bis) del comma 3.

Il contenuto sostanziale delle modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il risultato normativo è quello di un aggiornamento della disciplina regionale in materia faunistico-venatoria e degli strumenti connessi.

Indennizzi per incidenti con fauna selvatica

La novità applicativa espressamente richiamata riguarda il comma 3 bis dell’articolo 34, come modificato dalla legge. Tale disposizione si applica agli indennizzi per gli incidenti causati alla circolazione stradale da esemplari di fauna selvatica.

In particolare:

  • l’applicazione decorre dalla data di entrata in vigore della legge;
  • l’intervento si collega alla disciplina regionale sugli indennizzi, richiamando la l.r. 20 febbraio 1995, n. 17 per il quadro degli interventi e indennizzi connessi a danni da specie animali di interesse scientifico e da cani randagi.

Adempimenti della Giunta regionale

La legge impone due adempimenti alla Giunta regionale:

  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore, presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento previsto dal comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 7/1995;
  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore, adeguare l’atto previsto dal comma 3 quater dell’articolo 34 della l.r. 7/1995.

Nelle more dell’adeguamento di quest’ultimo atto continuano ad applicarsi le condizioni, i criteri e le modalità già vigenti.

Profilo finanziario

La legge dichiara espressamente l’invarianza finanziaria generale: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e gli adempimenti devono essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per la copertura degli oneri connessi al comma 3 bis dell’articolo 34, come modificato, il testo precisa che si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2026/2028.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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