L.R. Marche 2/2026
Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattività venatoria)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica varie disposizioni della l.r. Marche 7/1995 sulla tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria, intervenendo su autorizzazioni, indennizzi e altri profili collegati. Prevede inoltre obblighi di adeguamento regolamentare e di atti regionali entro 30 e 90 giorni, applicazione immediata di una nuova disciplina sugli indennizzi per incidenti stradali con fauna selvatica e invarianza finanziaria, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e l’attività venatoria
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e all’attività venatoria
La legge regionale interviene sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, che disciplina la protezione della fauna selvatica, la tutela dell’equilibrio ambientale e l’attività venatoria nella Regione Marche. Il testo consolida una serie di modifiche puntuali a diversi articoli della legge del 1995, con effetti soprattutto su regole operative, indennizzi e atti attuativi.
Oggetto delle modifiche
Il provvedimento modifica disposizioni della l.r. 7/1995 relative a:
- articolo 13, con più interventi di integrazione e riscrittura di commi e lettere;
- articolo 17, con modifica del comma 2;
- articolo 18, con introduzione del comma 2 bis 1;
- articolo 34, con modifica del comma 3 bis e abrogazione dei commi 3 quinquies e 3 sexies;
- articolo 39, con modifica della lettera oo) del comma 1;
- articolo 41, con sostituzione della lettera c bis) del comma 3.
Il contenuto sostanziale delle modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il risultato normativo è quello di un aggiornamento della disciplina regionale in materia faunistico-venatoria e degli strumenti connessi.
Indennizzi per incidenti con fauna selvatica
La novità applicativa espressamente richiamata riguarda il comma 3 bis dell’articolo 34, come modificato dalla legge. Tale disposizione si applica agli indennizzi per gli incidenti causati alla circolazione stradale da esemplari di fauna selvatica.
In particolare:
- l’applicazione decorre dalla data di entrata in vigore della legge;
- l’intervento si collega alla disciplina regionale sugli indennizzi, richiamando la l.r. 20 febbraio 1995, n. 17 per il quadro degli interventi e indennizzi connessi a danni da specie animali di interesse scientifico e da cani randagi.
Adempimenti della Giunta regionale
La legge impone due adempimenti alla Giunta regionale:
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore, presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento previsto dal comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 7/1995;
- entro 30 giorni dall’entrata in vigore, adeguare l’atto previsto dal comma 3 quater dell’articolo 34 della l.r. 7/1995.
Nelle more dell’adeguamento di quest’ultimo atto continuano ad applicarsi le condizioni, i criteri e le modalità già vigenti.
Profilo finanziario
La legge dichiara espressamente l’invarianza finanziaria generale: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e gli adempimenti devono essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Per la copertura degli oneri connessi al comma 3 bis dell’articolo 34, come modificato, il testo precisa che si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2026/2028.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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