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Legge

L.R. Marche 3/2026

Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 24/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, introducendo nuovi commi agli articoli 2 e 4. Prevede una disciplina transitoria da definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore e un monitoraggio della Giunta sullo stato dei procedimenti di bonifica avviati dai Comuni, da trasmettere dopo un anno e poi ogni due anni. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale su rifiuti e bonifiche, con monitoraggio e invarianza finanziaria

Modifiche alla disciplina regionale su rifiuti e bonifiche

La legge interviene sulla legge regionale Emilia-Romagna 12 ottobre 2009, n. 24, recante la disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. L’intervento è limitato al territorio regionale e si concentra sull’organizzazione delle funzioni amministrative connesse alle bonifiche.

Ambito delle modifiche

Il testo consolidato risultante prevede:

  • l’inserimento di nuovi commi all’articolo 2 della l.r. 24/2009;
  • l’inserimento di un comma 2 bis all’articolo 4 della stessa legge.

Il contenuto puntuale dei nuovi commi non è riportato nel testo fornito, ma la legge disciplina espressamente la fase di prima applicazione delle funzioni introdotte o integrate.

Disposizione transitoria e prima applicazione

In fase di prima applicazione, la Giunta regionale deve disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo previste dal comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 24/2009, come modificato dalla presente legge.

Il termine fissato è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La norma transitoria attribuisce quindi alla Giunta il compito di definire operativamente l’esercizio di tali funzioni nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore.

Monitoraggio sull’attuazione

La Giunta regionale è tenuta a trasmettere al Consiglio-Assemblea legislativa regionale informazioni:

  • sui procedimenti di bonifica attivati dai Comuni;
  • sulle eventuali criticità rilevate.

La trasmissione deve avvenire decorso un anno dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale. Si tratta quindi di un obbligo periodico di monitoraggio e rendicontazione politica-istituzionale sull’attuazione della disciplina.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che:

  • dall’applicazione della legge non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale;
  • l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Rilievo pratico

L’atto ha natura prettamente modificativa e organizzativa, con effetti operativi connessi alla gestione delle funzioni regionali in materia di bonifiche e al raccordo con i procedimenti attivati dai Comuni. Non contiene una disciplina economica o sostanziale autonoma sui rifiuti, ma introduce meccanismi di coordinamento, supporto e monitoraggio della materia.

Testo integrale

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