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Legge

L.R. Marche 5/2026

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM))

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 8/2001 sul CORECOM: integra le regole sulle nomine richiamando la l.r. 34/1996 e il regolamento interno del Consiglio regionale, e aggiorna le cause di incompatibilità includendo i membri di Consigli e Giunte dei comuni con più di 10.000 abitanti, oltre agli organi regionali e provinciali. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina del CORECOM regionale

Modifiche alla disciplina del CORECOM regionale

La legge regionale interviene sulla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, che disciplina istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM). Le modifiche riguardano le regole per le nomine e un aggiornamento delle incompatibilità soggettive, senza introdurre nuovi oneri finanziari.

Regole applicabili alle nomine

Per quanto non disciplinato specificamente dall’articolo 3 della l.r. 8/2001, si applicano:

  • le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, in materia di nomine e designazioni di spettanza della Regione;
  • la disciplina del Regolamento interno del Consiglio regionale relativa alle modalità di votazione per le nomine.

La modifica coordina quindi la procedura di nomina del CORECOM con la normativa regionale generale sulle designazioni e con le regole interne del Consiglio.

Requisiti e incompatibilità dei componenti

La legge aggiorna la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 8/2001, ampliando il novero dei soggetti interessati dalla previsione di incompatibilità. In particolare, il riferimento comprende ora:

  • i membri del Consiglio regionale;
  • i membri della Giunta regionale;
  • i membri dei Consigli e delle Giunte dei comuni con più di diecimila abitanti;
  • i membri degli organi provinciali.

L’intervento rafforza la disciplina delle incompatibilità per i componenti del CORECOM, evitando cumuli tra l’incarico e le principali cariche elettive e di governo territoriale.

Profili finanziari

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La Regione provvede quindi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Ambito temporale ed efficacia pratica

La legge ha carattere modificativo e si inserisce nella disciplina vigente del CORECOM regionale. Non contiene limiti temporali di applicazione né regimi transitori specifici. L’atto non è da considerarsi obsoleto, poiché incide su una disciplina organizzativa ancora attuale.

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