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Legge

L.R. Marche 4/2026

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 22/2001 inserendo nuovi commi all’art. 18 e un nuovo art. 18 bis, demandando alla Giunta l’adozione di una deliberazione attuativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore. È una norma di aggiornamento della disciplina regionale sugli impianti a fune e sulle piste da sci, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina degli impianti di trasporto a fune, piste da sci e innevamento programmato

Modifiche alla disciplina regionale degli impianti a fune e delle piste da sci

La legge regionale interviene sulla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, che disciplina gli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, le piste da sci e i sistemi di innevamento programmato nel territorio regionale. Il provvedimento ha natura modificativa e attuativa: inserisce nuovi contenuti nella disciplina vigente e affida alla Giunta regionale un successivo atto applicativo.

Aggiornamento della l.r. 22/2001

La legge apporta due modifiche alla normativa di settore:

  • all’articolo 18 della l.r. 22/2001 sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter;
  • nella stessa legge è inserito l’articolo 18-bis.

Il testo consolidato non riporta il contenuto puntuale dei nuovi commi e del nuovo articolo, ma ne conferma l’inserimento nella disciplina regionale vigente.

Attuazione e tempi

Per rendere operativa la nuova disciplina, la Giunta regionale deve adottare la deliberazione prevista dal comma 2 dell’articolo 18-bis della l.r. 22/2001.

  • il termine per l’adozione della deliberazione è di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • l’obbligo riguarda l’organo esecutivo regionale, cui è demandata l’attuazione della modifica legislativa.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. L’attuazione delle nuove disposizioni:

  • non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione;
  • avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Ambito applicativo e rilevanza pratica

La disciplina incide esclusivamente sull’ordinamento regionale relativo agli impianti di trasporto a fune, alle piste da sci e ai sistemi di innevamento programmato. Poiché il testo fornito è una legge modificativa e non riporta il dettaglio sostanziale delle nuove previsioni, la sua utilità pratica immediata riguarda soprattutto l’aggiornamento del quadro normativo e l’adozione della deliberazione attuativa da parte della Giunta.

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