Cassazione Civile, Sentenza n. 19927/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'origine doganale di tubi in acciaio inossidabile importati dalla Siderpighi: l'OLAF aveva accertato che alcuni produttori thailandesi (tra cui TSP Precision Steel Tube Manufacturing Co. Ltd) avevano esportato verso l'UE tubi di origine cinese sottoposti ad antidumping, senza una trasformazione sufficiente a conferire origine thailandese. L'Agenzia delle Dogane, sulla base di tali rilievi, ha emesso avviso di rettifica applicando il dazio antidumping come merce di origine cinese. Siderpighi ha impugnato l'atto davanti alla Commissione tributaria di primo grado (sentenza favorevole alla società), l'Ufficio ha poi vinto in appello (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto) che ha ritenuto valido il rapporto OLAF e ha confermato il rigetto dell'origine thailandese, motivando anche con la mancata variazione di classificazione doganale (voce 7304). La Siderpighi ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo e quarto del ricorso (relativi a errata valutazione della regola d'origine e mancato esame concreto della classificazione/subvoce), assorbito il quinto, e rigettato gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Corte di appello nella parte interessata dai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea (in particolare Stappert C-210/22 e CS STEEL C-86/24) e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso della Siderpighi e rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla qualificazione doganale e alla regola d'origine.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF)
art. 8 (riservatezza); art. 9, comma 2 (uso dei rapporti)
I verbali/rapporti OLAF, pur avendo carattere riservato, possono essere utilizzati dalle autorità doganali e nei procedimenti giudiziari; il loro contenuto può essere richiamato "per relationem" nella motivazione dell'atto impositivo purché siano forniti gli elementi essenziali utili al contraddittorio
d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
L'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica in materia doganale può essere assolto mediante richiamo alle risultanze di indagini OLAF 'per relationem', se i tratti essenziali sono indicati in modo da consentire l'esercizio del diritto di difesa
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il requisito formale della motivazione dell'atto impositivo può essere assolto anche per relationem quando l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente nei suoi elementi essenziali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 58 (nuove prove in appello); art. 32 (termine decadenza)
In base alla versione applicabile al caso (ante riforma d.lgs. 220/2023), è consentita la produzione di nuovi documenti in appello purché rispettati i termini a tutela del contraddittorio; la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione integrale del rapporto OLAF in appello
art. 1, comma 1, lett. bb) e art. 4, comma 2 (disposizioni su nuove prove)
Il decreto aveva introdotto limiti alla produzione di nuovi documenti in appello, ma la relativa applicazione è stata oggetto di intervento della Corte costituzionale; nel caso in esame non ha impedito la valutazione della documentazione prodotta in appello
Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU)
Art. 60 (origine non preferenziale): le merci sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale; art. 119 (errore delle autorità/buona fede) è stato richiamato ma la questione è stata assorbita dalla valutazione sull'origine e sulla classificazione
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (e allegato 22-01)
allegato 22-01 (regole specifiche di origine per sottovoce 7304)
La regola primaria di allegato 22-01 disciplina la regola d'origine per certe sottovoci (es. 7304); la Corte UE ha interpretato/annullato parti di tale regola nella giurisprudenza Stappert e ha precisato i criteri di valutazione del cambiamento di sottovoce
Causa C-210/22 Stappert Deutschland GmbH (Corte di Giustizia UE, 21/09/2023)
sentenza C-210/22, 21 settembre 2023
Principale principio: il passaggio di sottovoce (es. da 7304 49 a 7304 41) può, se effettivamente realizzato mediante trasformazione sostanziale (anche mediante riduzione a freddo/trafilatura/laminazione), conferire l'origine del luogo di lavorazione; la regola primaria che in via generale escludeva tale possibilità è stata ritenuta invalida nella parte che escludeva il riconoscimento dell'origine in presenza del cambiamento di sottovoce
Causa C-86/24 CS STEEL a.s. (Corte di Giustizia UE, 02/10/2025)
sentenza C-86/24, 2 ottobre 2025
Ha precisato la portata della Stappert: la Commissione non ha commesso errore manifesto adottando una regola che differenzia casi a seconda della sottovoce di partenza (es. 7304 11 vs 7304 49), valutando anche elementi come la conformità a norme tecniche (es. ASTM) e la natura del prodotto 'finito' al momento dell'ulteriore lavorazione
Giurisprudenza Cassazione richiamata
es. Cass. n. 23686/2022; n. 9323/2017; n. 4639/2020; n. 10118/2017
Precedenti della Corte di Cassazione che confermano: a) la legittimità della motivazione per relationem in materia doganale qualora consentito il diritto di difesa; b) i limiti e le modalità di valutazione della motivazione e delle prove richiamate
Massime di principio
- I rapporti OLAF, pur riservati, possono fondare atti impositivi e essere utilizzati in giudizio; tuttavia l'amministrazione deve richiamarne per relationem gli elementi essenziali utili al contraddittorio e al diritto di difesa.
- La motivazione dell'avviso di rettifica in tema doganale può essere soddisfatta mediante rinvio alle risultanze OLAF se l'atto contiene i tratti essenziali che consentono al contribuente di esercitare le proprie difese; il contribuente deve dimostrare concretamente che parti mancanti sono indispensabili per il suo contraddittorio.
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile (con le limitazioni temporali e di contraddittorio previste dalla normativa applicabile): la Corte valuta l'indispensabilità dei documenti prodotti in appello.
- Per l'attribuzione dell'origine non preferenziale prevale la sostanza sulla forma: una lavorazione è 'sostanziale' se modifica in modo economicamente giustificato e rilevante il prodotto; tale trasformazione può manifestarsi anche con un cambiamento di sottovoce (es. 7304 49 -> 7304 41).
- La lavorazione a freddo (riduzione a freddo, trafilatura, laminazione) può costituire una trasformazione sostanziale ai fini dell'origine, se dimostrata concretamente; non è automatico: va valutata la natura del materiale in ingresso e il risultato finale.
- I giudici devono effettuare un accertamento concreto sulla classificazione doganale (in particolare sulla sottovoce) e non limitarsi ad affermazioni generiche: l'esito del giudizio dipende da tale valutazione fattuale e tecnica.
- L'eventuale buona fede del dichiarante (art. 119 CDU) richiede valutazione specifica: l'esistenza di evidenze che un certificato sia falso può escludere l'agevolazione dell'errore scusabile.
- In casi simili, convenevoli difensivi efficaci richiedono: a) ottenere e produrre documentazione tecnica che specifichi la sottovoce doganale e le fasi di lavorazione; b) contestare puntualmente gli elementi probatori OLAF, dimostrando perché le conclusioni non provano la mancanza di trasformazione sostanziale; c) se possibile, far valutare la questione alla luce della giurisprudenza UE più recente (Stappert, CS STEEL)
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