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Ordinanza

Ordinanza n. 16312/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare presidenziale inaudita altera parte e/o collegiale, 1. del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 165/2026 recante il contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui: (a) determina il contingente regionale per la Lombardia in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, senza reintegrare il residuo di 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025; b) disattende l’impegno dell’Amministrazione volto ad accantonare i posti pre mobilità ad esclusivo beneficio dei cc.dd ordinaristi; c) non include la ricorrente nel novero dei vincitori assunti nell’a.s. 2026/2027 nonché nei limiti del suo recepimento ed effetto applicativo nella Regione Lombardia; 2. degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, dando attuazione al medesimo, hanno determinato il contingente regionale utile e disposto le conseguenti operazioni di immissione in ruolo senza includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo per l'a.s. 2026/2027; 3. del Decreto USR per la Lombardia prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, recante le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui assegna al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 soli 72 posti e omette di includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo; 4. degli altri atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attuativi delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui non comprendono la ricorrente tra i destinatari di nomina, ivi compreso l’avviso MIM prot. 20632 del 7 agosto 2026 sulle assunzioni dei concorsisti riservati, la nota USR Lombardia prot. 43908 del 14.8.2026 avente ad oggetto l’avvio delle procedure di assegnazione sede ai dirigenti scolastici neoassunti, l’avviso USR Lombardia avente ad oggetto le assegnazioni ai ruoli regionali dei neo DS 2026-2027; 5. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti ministeriali e regionali di quantificazione dei posti vacanti e disponibili, gli atti di gestione delle rinunce e delle surroghe nella graduatoria regionale Lombardia, nonché gli atti che abbiano recepito un'interpretazione restrittiva della nozione di "contingente regionale dei posti del concorso ordinario"; per l'accertamento del diritto della ricorrente, in quanto vincitrice di concorso inclusa nei contingenti già autorizzati dai decreti assunzionali del triennio 2024-2026, ad essere immessa in ruolo nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia dall'a.s. 2026/2027 e con decorrenza giuridica retroattiva all'a.s. 2025/2026 o, in subordine, all'a.s. in cui avrebbe dovuto essere assunta secondo il corretto computo del contingente spettante; E IN VIA SUBORDINATA, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da mancata o ritardata immissione in ruolo, comprensivo delle differenze retributive, degli effetti previdenziali e contributivi, della perdita di anzianità di servizio dirigenziale, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'assunzione avrebbe dovuto essere disposta.

Giustizia amministrativa202608926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di determinazione del contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 e atti attuativi regionali di assegnazione dei posti e immissione in ruolo in Lombardia, nella parte in cui hanno previsto 72 posti per il concorso ordinario e non hanno incluso la ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, vincitrice del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, ha impugnato il decreto ministeriale n. 165/2026 e gli atti ministeriali e dell'USR Lombardia relativi alle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027. Ha contestato la determinazione in 72 del contingente lombardo destinato al concorso ordinario, deducendo che non sarebbe stato reintegrato il residuo di 98 posti non restituiti nell'a.s. 2024/2025 e che sarebbe stato disatteso l'impegno ad accantonare i posti pre-mobilità a beneficio degli ordinaristi. Ha lamentato la propria mancata inclusione tra i vincitori da assumere, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto all'immissione in ruolo in Lombardia dall'a.s. 2026/2027, con decorrenza giuridica retroattiva dall'a.s. 2025/2026 o, in subordine, dall'anno in cui l'assunzione avrebbe dovuto essere disposta. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione, comprese differenze retributive, effetti previdenziali e contributivi e perdita di anzianità dirigenziale. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure: dispone l'integrazione del contraddittorio e solleva d'ufficio dubbi sulla giurisdizione amministrativa per gli atti relativi alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, da effettuare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni; ha precisato che entrambi i termini sono perentori e il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. Ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., i dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo rispetto agli atti indicati ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso, perché relativi alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo, assegnando 30 giorni per le memorie. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026, salva ogni decisione sulla questione di rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto;

    Prima di decidere d'ufficio sulla giurisdizione, il giudice sottopone la questione al contraddittorio delle parti e assegna loro un termine per depositare memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione di giurisdizione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Se occorre integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati, il giudice può disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, fissando i termini e le modalità per la notifica e per il deposito della relativa prova; ove dichiarati perentori, la loro inosservanza comporta l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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