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Legge

L.R. TAA 10/2014

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24.06.1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 .07.1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori) (Supplemento n. 1 al B.U. n. 44/I-II del 04/11/2014)

Normativa regionaleL.R. TAA 10/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per gli enti a ordinamento regionale gli obblighi di trasparenza, accesso civico e pubblicazione, con adattamenti al d.lgs. 33/2013 e regole specifiche per comuni, camere di commercio, società controllate e altri enti. Aggiorna inoltre i soggetti legittimati ad autenticare firme per iniziative popolari e referendum, ed è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Trasparenza, accesso civico e pubblicità degli enti regionali

Trasparenza, accesso civico e pubblicità per Regione ed enti a ordinamento regionale

La legge adegua l’ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti a ordinamento regionale alla disciplina statale su accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. La disciplina opera nell’ambito territoriale regionale e si applica anche a una serie di soggetti collegati agli enti pubblici regionali, con specifiche adattate alla normativa provinciale e regionale vigente.

Ambito di applicazione e rinvio al d.lgs. 33/2013

La Regione e gli enti a ordinamento regionale applicano, nei rispettivi ambiti di competenza, il d.lgs. 33/2013 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, con le eccezioni espressamente indicate dalla legge regionale. L’accesso civico “generalizzato” ha ad oggetto i documenti detenuti dall’amministrazione ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione.

Adattamenti e deroghe rispetto alla disciplina statale

La legge introduce numerose specificazioni rispetto al d.lgs. 33/2013. In particolare:

  • la disciplina sulle banche dati si applica solo a quelle indicate nell’allegato B del decreto, per cui esista l’obbligo di trasmissione dei dati;
  • non si applica in via generale l’art. 10 del decreto, salvo quanto previsto dal comma 8, lettere a) e c), restando comunque soggetti a pubblicazione il bilancio di previsione, il consuntivo, il piano esecutivo di gestione o atti analoghi e i piani territoriali e urbanistici con le varianti;
  • per i comuni, l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 14, comma 1, lett. f), riguarda solo sindaci e assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a partire dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge;
  • per le Camere di commercio di Bolzano e Trento, l’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), riguarda solo Presidente e Vicepresidente, mentre per gli incarichi dirigenziali e le posizioni organizzative restano fermi gli obblighi del decreto;
  • per la Regione e le Camere di commercio, le “posizioni organizzative” sono gli incarichi di direzione d’ufficio;
  • per gli incarichi di collaborazione o consulenza si applica la normativa provinciale;
  • per i comuni continuano ad applicarsi, in luogo degli artt. 16 e 17 del decreto, le disposizioni della l.r. 2/2012, mentre i dati sui tassi di assenza del personale seguono le modalità del decreto;
  • in materia di premi collegati al merito si pubblicano l’ammontare complessivo e l’entità media del premio conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
  • l’art. 23 del decreto si applica solo parzialmente e, dal 1° gennaio 2024, gli enti locali devono ripubblicare, dopo dieci giorni di pubblicazione ai sensi del Codice degli enti locali regionale, tutti i provvedimenti degli organi di indirizzo politico secondo le regole di trasparenza previste;
  • gli obblighi sugli affidamenti e contratti pubblici si applicano secondo l’art. 37 del decreto, salvo la normativa provinciale;
  • il responsabile per la trasparenza è nominato dall’organo esecutivo e, di norma, coincide con il responsabile per la prevenzione della corruzione;
  • i riferimenti all’OIV si intendono al nucleo di valutazione o all’organo equivalente; i richiami a d.lgs. 150/2009, d.lgs. 165/2001 e l. 241/1990 vanno letti come riferiti alle corrispondenti norme regionali o provinciali, se esistenti.

Soggetti ulteriormente obbligati

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche:

  • alle aziende e società in controllo della Regione e degli enti a ordinamento regionale, salvo diversa disciplina provinciale;
  • alle società in controllo pubblico come definite dalla normativa statale di attuazione della legge delega 124/2015, con esclusione delle società quotate;
  • ad associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato degli enti pubblici a ordinamento regionale, anche privi di personalità giuridica, se hanno bilancio superiore a 500.000 euro, sono finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio dagli enti pubblici regionali e hanno organi di amministrazione o indirizzo integralmente designati da tali enti.

Tutela dei dati personali e limiti alla pubblicazione

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla riservatezza. Le amministrazioni devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili, secondo l’art. 7-bis, comma 4, del decreto, nei limiti organizzativi e finanziari previsti dalla legge.

Coordinamento con la normativa provinciale e regolamentare

Restano salve le competenze legislative delle Province autonome. La Giunta regionale può adottare un regolamento per coordinare la disciplina regionale con eventuali norme regionali o provinciali in materia. Gli enti, le società e le aziende interessati devono adeguarsi secondo le intese raggiunte in Conferenza unificata e comunque entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, salvo la diversa decorrenza prevista per la lettera c) del comma 1.

Estensione alle forme collaborative intercomunali

La disciplina dell’articolo si applica, se compatibile, anche alle forme collaborative intercomunali previste dalla normativa regionale sugli enti locali.

Modifiche in materia di autenticazione delle firme per iniziative popolari e referendum

La legge modifica la normativa regionale su referendum abrogativo e iniziativa popolare, estendendo il novero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme dei sottoscrittori per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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