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Legge

L.R. TAA 11/2014

Disposizioni in materia di Enti locali (B.U. 9 dicembre 2014, n. 49 - Numero Straordinario n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 11/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna numerose norme in materia di enti locali del Trentino-Alto Adige/Südtirol: elezioni comunali, segretari comunali, incarichi esterni, referendum, fusioni e unioni di comuni, revisione economico-finanziaria e referendum consultivo. Contiene anche regole transitorie su alcune fusioni di comuni nel 2015 e su graduatorie e contributi, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni in materia di enti locali e di elezioni, personale, referendum e fusioni dei comuni

Disposizioni in materia di enti locali

La legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2014 interviene in più settori dell’ordinamento degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La disciplina risultante riguarda soprattutto elezioni comunali, personale, istituti partecipativi, fusioni e unioni di comuni, con alcune previsioni transitorie a termine ormai superate.

Elezioni degli organi comunali

La legge modifica numerose disposizioni della normativa regionale in materia di elezione degli organi delle amministrazioni comunali, aggiornando varie regole procedurali e organizzative. Tra gli interventi principali vi sono la riformulazione di più previsioni della legge regionale del 1956 e l’inserimento di nuove disposizioni collegate al procedimento elettorale comunale.

Resta poi prevista la possibilità di svolgere contemporaneamente le elezioni comunali con:

  • le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  • le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

In caso di contemporaneità:

  • la data delle elezioni comunali è fissata dal Presidente della Regione, secondo le modalità della normativa regionale, non oltre il 45° giorno precedente la votazione;
  • gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale;
  • per le elezioni abbinate alle politiche si applica la disciplina statale richiamata;
  • per le elezioni abbinate alle europee si applica la disciplina statale richiamata.

Questa parte della legge è tuttavia oggi priva di autonoma utilità pratica, poiché l’articolo relativo al contemporaneo svolgimento è stato successivamente abrogato.

Personale dei comuni e segretari comunali

Il provvedimento interviene sull’ordinamento del personale dei comuni, con particolare attenzione ai segretari comunali.

Tra le misure principali vi sono:

  • la proroga, per i comuni della provincia di Trento, della validità delle graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2013, fino al 31 dicembre 2016;
  • la disciplina della nomina a segretario comunale di terza classe;
  • la mobilità dei segretari comunali;
  • il regime dei diritti di rogito;
  • la sostituzione della disciplina dell’art. 59 della legge regionale n. 4/1993;
  • ulteriori modifiche sui requisiti di accesso all’impiego e sugli incarichi dirigenziali e direttivi esterni.

La disciplina sulla proroga delle graduatorie aveva un orizzonte temporale espresso e risulta ormai esaurita. Anche le restanti disposizioni incidono su testi normativi successivamente modificati, ma il contenuto della legge del 2014 ha natura di novella.

Ordinamento dei comuni e istituti di democrazia locale

La legge modifica la normativa regionale sull’ordinamento dei comuni, incidendo su statuto comunale, referendum e procedure di fusione.

In materia di referendum popolare, viene aggiornato l’articolo 50 della legge regionale n. 1/1993 e i comuni sono tenuti ad adeguare il proprio statuto entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

La legge disciplina anche il procedimento di ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano, prevedendo una commissione specializzata, composta secondo la normativa provinciale richiamata, con funzioni di valutazione della legittimità, regolarità e ammissibilità dei referendum. È prevista inoltre la nomina mediante sorteggio, la durata coincidente con quella dei consigli comunali, la gratuità dell’onere per la provincia ma con costi a carico del comune interessato. Questa disciplina è stata successivamente abrogata.

Fusioni e unioni di comuni

Una parte rilevante dell’intervento riguarda le fusioni di comuni e le unioni di comuni.

La legge modifica la disciplina regionale sulle fusioni, introducendo anche un nuovo articolo sulla domanda di fusione. Inoltre, prevede specifiche regole sui contributi per i comuni già istituiti per fusione prima dell’entrata in vigore della legge e per quelli che avrebbero presentato domanda entro il 10 marzo 2015: per tali casi spettavano contributi secondo i criteri e la durata previsti dalla disciplina regionale vigente fino a quella data. Tale previsione è oggi non più operativa perché successivamente abrogata.

Per le unioni di comuni vengono introdotte modifiche e viene soppressa una precedente disciplina collegata ai contributi per le fusioni.

Proroga degli organi comunali nei procedimenti di fusione

La legge contiene una disciplina transitoria straordinaria per l’anno 2015. Nei comuni per i quali fosse stata presentata, entro il 10 marzo 2015, domanda di referendum per la fusione, approvata dal consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni richieste, l’elezione di sindaco e consiglio non si svolgeva nel turno elettorale generale del 2015, a condizione che la Giunta provinciale esprimesse parere positivo entro il 30 marzo 2015.

In tale ipotesi:

  • i referendum dovevano tenersi entro il 31 luglio 2015;
  • se il referendum aveva esito favorevole in tutti i comuni interessati, gli organi comunali erano prorogati fino al 31 dicembre 2015;
  • se il referendum aveva esito negativo, si procedeva al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Si tratta di una disciplina eccezionale riferita a un procedimento e a scadenze ormai definitivamente concluse.

Organo di revisione economico-finanziaria

La legge interviene anche sulla normativa relativa all’organo di revisione economico-finanziaria, mediante modifica della disciplina regionale vigente. Il contenuto ha natura di novella tecnica e non introduce, nel testo fornito, una disciplina autonoma dettagliata.

Referendum consultivo previsto dallo Statuto speciale

La legge modifica la normativa regionale sul referendum consultivo previsto dall’articolo 7 dello Statuto speciale, intervenendo sulla legge regionale n. 16/1950 con aggiunte e sostituzioni di disposizioni.

Disposizioni transitorie e finali

È prevista una disposizione transitoria che estende l’applicazione di una modifica in materia referendaria anche alle consultazioni indette prima dell’entrata in vigore della legge, limitatamente alla specifica modifica richiamata.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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