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Legge

L.R. TAA 8/2014

Disposizioni in materia di libro fondiario (B.U. 30 settembre 2014, n. 39 - Suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Trentino-Alto Adige 26 settembre 2014, n. 8 interviene su norme del libro fondiario e del catasto, modificando la disciplina regionale sull’informatizzazione del libro fondiario, sul catasto fondiario e sull’Ufficio del Libro Fondiario. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 30 settembre 2014.

Disposizioni modificative in materia di libro fondiario e catasto

Disposizioni in materia di libro fondiario e catasto

La legge regionale Trentino-Alto Adige 26 settembre 2014, n. 8 apporta modifiche puntuali a disposizioni già vigenti in materia di libro fondiario, catasto fondiario e Ufficio del Libro Fondiario. Il provvedimento ha portata territoriale limitata alla Regione Trentino-Alto Adige e si inserisce nel processo di aggiornamento della disciplina tecnica e organizzativa del settore.

Ambito delle modifiche

L’atto non introduce una disciplina autonoma e organica, ma interviene su tre diverse fonti regionali preesistenti:

  • la legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, in tema di informatizzazione del libro fondiario;
  • la legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sulla normativa del catasto fondiario e sui tipi di frazionamento;
  • la legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, istitutiva dell’Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige.

Contenuto sostanziale

Le modifiche riguardano disposizioni interne delle norme richiamate, con interventi di integrazione e sostituzione di parti testuali. Dal testo consolidato disponibile risulta che:

  • viene aggiunto un comma 1-bis all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1999;
  • viene sostituito il testo tedesco del primo periodo del comma 3 del medesimo articolo;
  • viene aggiunto un nuovo periodo dopo il primo periodo del comma 3 dello stesso articolo;
  • viene modificato il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1985;
  • viene modificato il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1950.

Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle modifiche, limitandosi a indicare gli interventi normativi effettuati.

Decorrenza ed entrata in vigore

La legge stabilisce che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 30 settembre 2014, la decorrenza è fissata secondo la regola ordinaria indicata dalla legge stessa.

Rilevanza applicativa

Si tratta di un atto di modifica di norme settoriali regionali ancora riferite a istituti amministrativi e tecnici del libro fondiario e del catasto nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige. Non contiene termini di applicazione limitati a un esercizio o a un evento concluso, né un regime transitorio autonomo.

Testo integrale

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