L.R. TAA 8/2014
Disposizioni in materia di libro fondiario (B.U. 30 settembre 2014, n. 39 - Suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Trentino-Alto Adige 26 settembre 2014, n. 8 interviene su norme del libro fondiario e del catasto, modificando la disciplina regionale sull’informatizzazione del libro fondiario, sul catasto fondiario e sull’Ufficio del Libro Fondiario. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 30 settembre 2014.
Disposizioni modificative in materia di libro fondiario e catasto
Disposizioni in materia di libro fondiario e catasto
La legge regionale Trentino-Alto Adige 26 settembre 2014, n. 8 apporta modifiche puntuali a disposizioni già vigenti in materia di libro fondiario, catasto fondiario e Ufficio del Libro Fondiario. Il provvedimento ha portata territoriale limitata alla Regione Trentino-Alto Adige e si inserisce nel processo di aggiornamento della disciplina tecnica e organizzativa del settore.
Ambito delle modifiche
L’atto non introduce una disciplina autonoma e organica, ma interviene su tre diverse fonti regionali preesistenti:
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, in tema di informatizzazione del libro fondiario;
- la legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sulla normativa del catasto fondiario e sui tipi di frazionamento;
- la legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, istitutiva dell’Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige.
Contenuto sostanziale
Le modifiche riguardano disposizioni interne delle norme richiamate, con interventi di integrazione e sostituzione di parti testuali. Dal testo consolidato disponibile risulta che:
- viene aggiunto un comma 1-bis all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1999;
- viene sostituito il testo tedesco del primo periodo del comma 3 del medesimo articolo;
- viene aggiunto un nuovo periodo dopo il primo periodo del comma 3 dello stesso articolo;
- viene modificato il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1985;
- viene modificato il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1950.
Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle modifiche, limitandosi a indicare gli interventi normativi effettuati.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge stabilisce che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 30 settembre 2014, la decorrenza è fissata secondo la regola ordinaria indicata dalla legge stessa.
Rilevanza applicativa
Si tratta di un atto di modifica di norme settoriali regionali ancora riferite a istituti amministrativi e tecnici del libro fondiario e del catasto nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige. Non contiene termini di applicazione limitati a un esercizio o a un evento concluso, né un regime transitorio autonomo.
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