Cassazione Civile, Ordinanza n. 33345/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente e per alcuni vaglia cambiari protestati, ingiunto a due fideiussori del correntista. Gli opponenti avevano dedotto l’illegittimità del credito per applicazione di interessi anatocistici, ultralegali o usurari e di commissioni non dovute. Dopo il decesso degli originari opponenti, il giudizio è proseguito nei confronti degli eredi, che in cassazione hanno censurato: 1) la declaratoria di inammissibilità della questione sulla carenza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria, sostenendo che si trattasse di mera difesa rilevabile in ogni stato e grado; 2) l’omesso esame sulla ripetibilità delle somme annotate "extrafido", assumendo che il c.t.u. avesse accertato partite illegittime e che la motivazione della corte territoriale fosse solo apparente; 3) la violazione delle regole su buona fede, correttezza, responsabilità contrattuale e onere della prova, per non avere la banca fornito prova dell’esatto adempimento degli obblighi informativi e per avere negato il risarcimento del danno da inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione sulla titolarità del credito fosse coperta da giudicato interno, perché il primo giudice aveva reso sul punto una decisione implicita non specificamente impugnata. Ha poi escluso il vizio motivazionale sul secondo motivo perché la sentenza d’appello era resa in doppia conforme e i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Infine ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che non risultavano ulteriori obblighi informativi della banca oltre alla consegna del contratto e che comunque mancava la prova certa dell’an del danno, presupposto indispensabile anche per la quantificazione equitativa. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore in favore della controricorrente e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, applicando la disciplina sanzionatoria collegata alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
comma terzo; comma quarto
La decisione conforme alla proposta del consigliere legittima la declaratoria di inammissibilità e l’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui ai commi 3 e 4, secondo una valutazione tipica di abuso del processo, non automatica ma collegata alle caratteristiche del caso concreto.
È richiamato per la possibilità per la parte di chiedere la decisione della causa dopo la proposta di definizione anticipata.
Il vizio ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni; nel caso concreto tale onere non è stato assolto.
È invocato come parametro della doglianza sul vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è ritenuto infondato per la presenza di giudicato interno sul punto.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità della questione sulla titolarità del credito, ma la Corte afferma che il punto era ormai coperto da giudicato interno e quindi non più esaminabile.
La mancata specifica impugnazione di una decisione implicita del primo giudice impedisce di rimettere in discussione il punto in appello.
È citato in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito, ma la Corte rileva che entrambe le decisioni di merito avevano escluso la ripetibilità delle somme per la sussistenza di una posizione debitoria del correntista.
artt. 1175, 1218, 1226, 1337, 1375, 2056 e 2697 c.c.
Sono invocati a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte ritiene infondata la censura perché mancava la prova del danno e non risultavano ulteriori obblighi informativi della banca oltre al contratto.
Richiamato, tramite l’art. 380-bis c.p.c., per la condanna aggravata e la somma ulteriore dovuta in caso di conferma della proposta del consigliere.
È menzionato per il contributo unificato ulteriore dovuto in conseguenza dell’esito del ricorso.
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando su una questione si è formato un giudicato interno, la parte che intenda rimetterla in discussione deve proporre uno specifico motivo di appello contro la decisione, anche implicita, del primo giudice; non basta richiamare la questione come mera difesa nei successivi atti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In tema di ripetizione di somme addebitate in conto corrente, la domanda non può essere accolta se, all’esito dell’istruttoria contabile, risulti comunque una posizione debitoria del correntista e non sia dimostrata la natura solutoria dei versamenti di cui si chiede la restituzione.
- La domanda di risarcimento per illegittima gestione del rapporto bancario richiede la prova dell’an del danno; la liquidazione equitativa non può sopperire alla totale mancanza di prova certa del pregiudizio.
- La pretesa violazione degli obblighi informativi della banca non può essere affermata in modo generico: occorre allegare quali informazioni ulteriori e specifiche dovessero essere fornite rispetto a quelle già desumibili dal contratto sottoscritto.
Come è indicizzato
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