Ordinanza n. 1213/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comune di Brescia - Settore Sportello Unico dell’Edilizia prot. n. 179717/2026 del 30.04.2026, notificato in pari data, con cui sono state diffidate le pratiche edilizia presentate dal ricorrente sub PE 1348/26 e PE 1349/26 nonchè dichiarata l’inefficacia della pratica edilizia sempre presentata dal ricorrente sub PE 3470/24 e con cui il ricorrente è stato diffidato dalla prosecuzione dei lavori in corso inerenti la propria abitazione; - di ogni atto e provvedimento preordinato e presupposto ed in particolare, e per quanto occorrer possa, del Regolamento edilizio del Comune di Brescia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 9.06.2022 nella sola parte in cui richiede per gli interventi che interessano le parti comuni di un edificio l’assenso di tutti i titolari di diritti sulle dette parti; - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, conseguente e comunque connesso, ancorchè allo stato non cognito dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha diffidato le pratiche edilizie relative a un nuovo allaccio fognario e a una CILA in sanatoria, dichiarato inefficace una precedente CILA e diffidato dalla prosecuzione dei lavori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Brescia ha diffidato le pratiche edilizie PE 1348/26 e PE 1349/26, dichiarato inefficace la CILA PE 3470/24 e vietato la prosecuzione dei lavori presso la propria abitazione. Il ricorrente deduce, anzitutto, che il Comune avrebbe erroneamente qualificato gli interventi come frazionamento di un’unica unità immobiliare, mentre l’edificio sarebbe stato originariamente articolato in due distinte unità e nessun frazionamento sarebbe stato eseguito o indicato nella CILA. Deduce inoltre la lesione del legittimo affidamento, assumendo che il Comune, pur avendo più volte controllato il cantiere, non avrebbe mai contestato il presunto frazionamento. Con riferimento alle pratiche PE 1348/26 e PE 1349/26, il ricorrente sostiene che gli impianti tecnologici, incluso il nuovo allaccio fognario, potrebbero essere collocati nella parte comune dell’edificio senza il consenso dell’altro comproprietario, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non alterando la destinazione del bene comune né impedendone il pari uso. Deduce infine che l’eventuale controversia sull’utilizzazione della parte comune avrebbe natura esclusivamente civilistica. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso per mancata impugnazione del divieto di avvio dei lavori relativo alla SCIA PE 651/26 e ha contestato la fondatezza delle censure. Il controinteressato, comproprietario dell’altra porzione dell’immobile, ha sostenuto che la parte comune non sarebbe un semplice cavedio, ma una canna fumaria condominiale, che il ricorrente avrebbe sottratto all’uso comune collocandovi impianti eterogenei e impedendo eventuali futuri utilizzi, oltre ad avere eseguito ulteriori interventi su parti comuni e parti esclusive altrui.
La decisione
Il TAR, decidendo esclusivamente in sede cautelare, non ha definito l’eccezione di tardività né il merito delle censure e ha disposto un’istruttoria a carico del Comune di Brescia. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 1102 c.c. possa assumere rilievo anche per verificare la legittimazione del soggetto che esegue opere edilizie soggette a SCIA o CILA: il comproprietario può utilizzare la cosa comune senza il consenso degli altri se non ne altera la destinazione e non impedisce il pari uso. Tuttavia, la verifica della legittimazione non costituisce una mera controversia privatistica estranea al procedimento edilizio, poiché la disponibilità giuridica dell’immobile e la legittimazione a realizzare le opere costituiscono presupposti dei titoli edilizi. Nel caso concreto è controverso se la parte definita dal ricorrente cavedio sia in realtà una canna fumaria comune, quale sia il suo ingombro, il percorso e la destinazione, se sia ancora utilizzabile per l’evacuazione dei fumi, quali interventi di messa in sicurezza siano necessari, se possa ospitare gli impianti del ricorrente e futuri impianti del controinteressato, quali impianti siano già presenti e a chi siano collegati, nonché se esistano percorsi alternativi per le tubazioni. Il Comune dovrà accertare tali elementi in contraddittorio con le parti e depositare entro il 27 novembre 2026 una relazione sottoscritta dal responsabile del SUE, corredata da rappresentazione grafica e fotografica. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 1102 c.c.
Ogni partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La norma può fondare la legittimazione del comproprietario a eseguire opere edilizie su parti comuni senza il consenso degli altri, purché siano rispettati i limiti dell’alterazione della destinazione e del pari uso. La verifica di tali presupposti rileva anche ai fini della legittimità di SCIA e CILA.
Massime di principio
- L’utilizzazione di una parte comune dell’edificio per la realizzazione di opere soggette a SCIA o CILA può essere legittimata dall’art. 1102 c.c. senza il consenso degli altri comproprietari, purché l’intervento non alteri la destinazione del bene comune e non impedisca agli altri il pari uso secondo il loro diritto.
- La verifica comunale della disponibilità giuridica dell’immobile e della legittimazione del richiedente a realizzare opere su parti comuni non costituisce una mera controversia civilistica tra privati, poiché tali elementi sono presupposti della legittimità dei titoli edilizi e possono essere valutati nell’esercizio dei poteri edilizi.
- Quando la legittimazione a realizzare opere su una parte comune dipende da controversi elementi tecnici e fattuali, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria finalizzata ad accertare la natura, la destinazione, la concreta utilizzabilità e l’ingombro della parte comune, nonché la compatibilità degli impianti progettati con il pari uso degli altri comproprietari.
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