Ordinanza n. 6848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 596 del 2 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso contro il nulla osta comunale per la realizzazione di due nuovi accessi carrabili e contro gli ulteriori atti e silenzi relativi all’intervento edilizio
Esito
La controversia
I proprietari di unità immobiliari del condominio hanno appellato la sentenza del TAR Basilicata nella parte relativa al rigetto delle censure contro il nulla osta comunale del 9 febbraio 2024, rilasciato al proprietario di locali siti al piano terra per la realizzazione di due nuovi accessi carrabili al servizio dell’autorimessa. Gli appellanti hanno dedotto, tra l’altro, la violazione del regolamento condominiale; la mancata considerazione delle delibere assembleari contrarie all’intervento; l’incidenza delle opere sulle parti comuni e sul marciapiede condominiale; il pregiudizio alla sicurezza dei pedoni e dei condomini; l’incidenza sul decoro architettonico; la lesione della proprietà e dei diritti di passaggio del condominio; l’illegittimità del mutamento di destinazione dei locali da ufficio ad autorimessa non autorizzato dal condominio; il mancato rispetto della normativa tecnica sulla sicurezza strutturale, in considerazione dell’elevata sismicità della zona e dei carichi connessi alla nuova destinazione; nonché l’omessa pronuncia del TAR sulla censura relativa alla falsità della dichiarazione del controinteressato circa la propria legittimazione a richiedere il nulla osta. Il Comune e il controinteressato hanno contestato l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello, sostenendo in particolare che i lavori non avrebbero interessato la struttura dell’edificio né compromesso la sicurezza o il decoro architettonico, riguardando il solo solaio interpiano tra piano terra e primo piano, appartenente ai proprietari dei rispettivi piani.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese e ha disposto una verificazione tecnica, ritenendo necessario accertare i fatti controversi. Il verificatore, individuato nel Direttore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con facoltà di delega, dovrà esaminare la situazione effettiva dell’immobile e stabilire se i lavori progettati o eseguiti per destinare i locali ad autorimessa abbiano interessato parti comuni, possano pregiudicare la sicurezza dell’edificio o delle persone, incidano sul decoro architettonico e sulla facciata, rispettino la normativa tecnica sulla sicurezza strutturale in relazione alla sismicità della zona, alla destinazione dei locali e ai carichi, nonché accertare la proprietà delle aree e strutture circostanti e l’eventuale esistenza di diritti condominiali. In caso di incidenza sulle parti comuni o di pregiudizio alla sicurezza o al decoro, dovrà inoltre individuare gli elementi tecnici utili alla quantificazione del danno. Sono stati disciplinati i termini per l’avvio delle operazioni, la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. L’appellante dovrà versare un anticipo di 1.000 euro al verificatore, ferma la successiva regolazione delle spese. All’esito della verificazione sarà fissata una nuova udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione al silenzio della Regione Basilicata oggetto dell’impugnazione; l’ordinanza non ne definisce l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- Quando i fatti tecnici rilevanti per la decisione sono controversi e non possono essere adeguatamente accertati sulla sola base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un’amministrazione o a una struttura pubblica dotata di specifica competenza tecnica.
- In una controversia relativa a opere edilizie incidenti potenzialmente su un edificio condominiale, la verificazione può riguardare l’interessamento delle parti comuni, la sicurezza dell’edificio e delle persone, il rispetto della normativa tecnica antisismica, il decoro architettonico e la proprietà delle aree circostanti.
- Quando l’esito dell’accertamento tecnico può incidere anche sulla domanda risarcitoria, il verificatore può essere incaricato di individuare gli elementi tecnici utili alla quantificazione del danno, senza che ciò anticipi la decisione sull’an debeatur o sulla responsabilità.
Come è indicizzato
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