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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione e successivo affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale, nonché diniego di accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 91,61 punti, ha impugnato l’aggiudicazione della gara per la gestione del nido d’infanzia comunale per il triennio 2026-2029, disposta in favore della controinteressata, prima classificata con 92,87 punti e un ribasso del 7,26%. Ha dedotto, principalmente, l’anomalia dell’offerta aggiudicataria per insufficiente copertura dei costi, soprattutto del personale educativo, assumendo che il ribasso non fosse compatibile con i costi della manodopera stimati dalla lex specialis. Ha inoltre contestato l’attribuzione di alcuni punteggi tecnici, chiedendone la riduzione e la conseguente inversione della graduatoria, nonché la durata del procedimento di verifica dell’anomalia, ritenuta superiore al termine di quindici giorni previsto dall’art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023. Con ricorso introduttivo e motivi aggiunti ha impugnato anche il diniego, espresso mediante oscuramenti estesi, di accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, chiedendo l’esibizione della versione non oscurata per esigenze difensive. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di accesso, rilevando che anche la ricorrente aveva chiesto l’oscuramento di parti della propria offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’aggiudicazione e dell’affidamento. Quanto al fumus, ha ritenuto non immediatamente fondate le censure sull’anomalia dell’offerta: la lex specialis non prevedeva il monte ore minimo prospettato dalla ricorrente, l’aggiudicataria aveva confermato il rispetto dei rapporti regionali tra bambini ed educatori e non risultava avere modificato l’offerta in sede di verifica. Il contenimento dell’utile e delle spese generali, pari complessivamente al 5%, è stato ritenuto sufficiente alla luce della natura dell’operatore, della sua struttura organizzativa e della complessiva sostenibilità dell’offerta. Il giudice ha inoltre rilevato che non esiste una soglia minima astratta di utile al di sotto della quale l’offerta debba essere considerata anomala, salvo il margine positivo pari a zero. Il termine di quindici giorni per la verifica dell’anomalia è stato ritenuto non perentorio, sicché il suo superamento non determina decadenze o altri effetti sanzionatori. Anche il periculum non è stato ritenuto sufficiente per sospendere l’aggiudicazione, pur essendo stata disposta in precedenza una proroga tecnica temporanea del servizio per assicurare la continuità dell’assistenza a bambini da tre a trentasei mesi. Quanto all’accesso, il TAR ha accolto l’istanza ex art. 116 c.p.a., annullando il diniego e accertando il diritto della ricorrente a conoscere integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. L’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché la decisione sull’oscuramento spetta alla stazione appaltante, quale organo filtro, e può essere contestata anche da chi abbia a sua volta chiesto analoghi oscuramenti. La posizione di non aggiudicataria attribuisce alla ricorrente un interesse concreto a conoscere gli elementi dell’offerta tecnica necessari per verificare la legittimità dell’ammissione, dei punteggi e della valutazione di congruità. Il segreto tecnico o commerciale deve essere provato in modo puntuale e l’oscuramento costituisce un’eccezione, da interpretare restrittivamente; non sono ammissibili oscuramenti generalizzati fondati su richiami generici al know-how. Nel caso concreto erano state oscurate ampie e strutturali parti dell’offerta, concernenti gli obiettivi educativi, l’organizzazione del servizio, il personale, i turni, le proposte laboratoriali e i servizi aggiuntivi, rendendo l’offerta sostanzialmente inintelligibile e impedendo l’esercizio della difesa. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a esibire entro dieci giorni l’offerta tecnica integrale e non oscurata. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Le spese sono state compensate, in considerazione del rigetto della domanda cautelare e dell’accoglimento dell’istanza di accesso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora per sospendere aggiudicazione e affidamento.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base della precedente misura cautelare monocratica, limitata alla continuità temporanea del servizio sino alla camera di consiglio.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente la tutela giurisdizionale dell’accesso nel corso del giudizio; il TAR lo ha applicato per annullare il diniego e ordinare l’esibizione dell’offerta tecnica integrale.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Disciplina i limiti all’accesso agli atti di gara e la protezione dei segreti tecnici e commerciali; le relative eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e sorrette da una dichiarazione motivata e comprovata.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Attribuisce alla stazione appaltante il compito di decidere sulle richieste di oscuramento e prevede l’impugnabilità delle relative decisioni mediante il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a.

  • art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il termine di quindici giorni per la verifica dell’anomalia dell’offerta è stato ritenuto non perentorio; il suo superamento non produce effetti sanzionatori o decadenziali.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    È richiamato per individuare i requisiti dei segreti commerciali: segretezza, valore economico proprio e sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, senza che il TAR la definisse nella fase cautelare.

  • art. 124 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per la domanda di subentro e tutela conseguente all’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, non decisa nell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l’oscuramento di parti dell’offerta per la tutela di segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione al principio di trasparenza e deve essere limitato alle sole informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette mediante misure adeguate.
  • La richiesta di oscuramento non può fondarsi su formule generiche riferite al know-how aziendale: l’operatore deve individuare puntualmente le informazioni riservate, illustrarne la funzione e indicare quale specifico vantaggio competitivo sarebbe compromesso dalla loro divulgazione.
  • La stazione appaltante è l’organo filtro competente a valutare e decidere sulle richieste di oscuramento delle offerte; la sua decisione può essere contestata mediante l’azione di accesso anche dall’operatore che abbia chiesto, per la propria offerta, analoghe limitazioni.
  • Il concorrente non aggiudicatario ha diritto di conoscere, per esigenze difensive, gli elementi essenziali dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario quando l’oscuramento sia così esteso da impedire la verifica dei punteggi, dell’ammissione o della congruità dell’offerta.
  • Nella verifica dell’anomalia, la sostenibilità dell’offerta deve essere valutata considerando tutte le circostanze concrete; non è possibile fissare una soglia minima astratta di utile, salvo il caso in cui il margine positivo sia pari a zero.
  • Il termine previsto per la verifica dell’anomalia dall’art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023 non è perentorio e il suo superamento, in assenza di una specifica previsione, non determina effetti sanzionatori o decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

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