Ordinanza ingiunzione o revoca n. 103 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Depurazione Acqua S.r.l. ha svolto attività promozionali nei confronti dell’interessato sulla base di dati acquisiti tramite una filiera di lead generation non adeguatamente governata. Il consenso raccolto dal list provider è stato ritenuto non valido, perché non granulare, non sufficientemente informato e supportato da evidenze probatorie idonee; inoltre, la società non ha dimostrato controlli adeguati sulla provenienza dei dati e non ha correttamente qualificato i ruoli con il partner commerciale coinvolto. È stato quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati acquisiti illegittimamente, l’ingiunzione ad adottare misure correttive, e una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Ordinanza-ingiunzione nei confronti di Depurazione Acqua S.r.l. per telemarketing e acquisizione di lead senza valida base giuridica e senza corretta individuazione dei ruoli privacy
Depurazione Acqua S.r.l. - trattamento illecito di dati per finalità promozionali tramite lead generation
Il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di Depurazione Acqua S.r.l. in relazione a trattamenti di dati personali svolti per finalità di telemarketing e promozione commerciale, a seguito di reclamo di un interessato che lamentava una chiamata indesiderata e l’utilizzo dei propri dati senza valido consenso.
Origine del procedimento e svolgimento dell’istruttoria
Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy a seguito di un reclamo pervenuto nel gennaio 2025 e regolarizzato ad aprile 2025. L’interessato contestava l’avvenuta ricezione di una telefonata promozionale su utenza iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni e la ricezione di un messaggio di conferma dell’avvenuto contatto promozionale. Contestava inoltre la risposta fornita dal titolare alla propria istanza di esercizio dei diritti.
L’istruttoria ha coinvolto:
- Depurazione Acqua S.r.l., quale destinatario finale delle anagrafiche;
- Unleadmited S.r.l., quale soggetto che avrebbe raccolto i dati tramite sito web;
- Conversion Media S.r.l., intervenuta nella filiera come intermediario tecnico e soggetto deputato alla cosiddetta chiamata di qualifica.
Ricostruzione dei trattamenti esaminati
Secondo le difese delle società, i dati dell’interessato sarebbero stati raccolti tramite il sito https://mediaonline.vinciadesso.com, mediante form di iscrizione a un concorso/servizio di lead generation. Il processo dichiarato prevedeva: invio di e-mail di conferma, telefonata di qualifica per verificare i dati e il consenso alla comunicazione a terzi, e successivo SMS con l’indicazione del soggetto terzo a cui i dati sarebbero stati comunicati.
Depurazione Acqua ha affermato di aver acquistato contatti prequalificati da Conversion Media e di aver ricevuto i lead solo dopo che il titolare originario avrebbe raccolto un consenso alla cessione a terzi per finalità di marketing. Ha altresì dichiarato di aver effettuato controlli ex ante e a campione sui lead ricevuti, verificando coerenza territoriale, provenienza dichiarata e presenza di evidenze del consenso.
Valutazioni del Garante sulla validità del consenso
Il Garante ha ritenuto che i form e le informative utilizzati non consentissero l’acquisizione di un consenso valido ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 GDPR. In particolare, è stato rilevato che:
- un unico flag era utilizzato per più finalità, tra cui marketing del titolare e cessione/comunicazione dei dati a terzi per finalità promozionali;
- l’informativa prevedeva categorie molto ampie e numerose di destinatari, appartenenti a settori eterogenei, con conseguente perdita di controllo da parte dell’interessato;
- l’informativa non era aggiornata rispetto ad alcuni destinatari menzionati;
- la documentazione prodotta non provava in modo certo, verificabile e non equivoco la reale manifestazione di volontà dell’interessato.
L’Autorità ha richiamato il proprio orientamento secondo cui log, timestamp e indirizzo IP, da soli, non bastano a dimostrare il consenso, in quanto documentazione modificabile e priva di requisiti di inequivocabilità. È stato inoltre osservato che la semplice e-mail di conferma dell’iscrizione non equivale a un sistema di doppio opt-in idoneo a verificare identità e volontà dell’interessato. La chiamata di qualifica e l’SMS successivo non sono stati ritenuti sufficienti a colmare le lacune probatorie.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato la responsabilità di Depurazione Acqua per le seguenti violazioni:
- artt. 5, 6, 7 e 24 GDPR, nonché art. 130 del Codice privacy, per trattamenti promozionali in assenza di idonea base giuridica e senza adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire e dimostrare la liceità del trattamento;
- artt. 4, 5, 24 e 28 GDPR, per aver effettuato trattamenti promozionali senza una corretta individuazione dei ruoli soggettivi e senza la formale designazione del partner come responsabile del trattamento.
Accountability e controlli sulla filiera dei lead
Secondo l’Autorità, Depurazione Acqua si è limitata a indicazioni generiche sulla pre-qualifica dei fornitori e su controlli non documentati sulle liste acquistate. Il Garante ha ritenuto insufficiente una governance basata su clausole contrattuali di garanzia o manleva non accompagnate da verifiche effettive e formalizzate.
È stato ribadito che il principio di accountability impone al titolare di governare l’intera filiera del trattamento, adottando misure reali, efficaci e documentabili. Nel caso concreto, sarebbero stati esigibili controlli a campione, verifiche da remoto sul sito e sulle informative utilizzate, criteri predeterminati di audit e formalizzazione degli esiti. La mancata predisposizione di tali strumenti ha evidenziato un difetto strutturale nella governance dei trattamenti affidati a terzi.
Corretta qualificazione dei ruoli e art. 28 GDPR
Il Garante ha ritenuto che Conversion Media abbia svolto attività materiali e operative direttamente funzionali alla campagna promozionale nell’interesse di Depurazione Acqua, tra cui il reperimento di lead, la chiamata di qualifica e l’invio del messaggio di conferma con richiamo a "italiadepura". Tali elementi hanno condotto l’Autorità a qualificare l’attività come trattamento effettuato per conto del titolare, con conseguente necessità di designazione formale di Conversion Media quale responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
L’assenza di tale nomina è stata quindi considerata ulteriore profilo di illiceità.
Misure adottate e sanzione
L’Autorità ha:
- dichiarato illecito il trattamento effettuato da Depurazione Acqua;
- imposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti in assenza di idonea base giuridica;
- ingiunto di adottare misure idonee affinché le attività promozionali siano svolte nel rispetto della normativa e previa corretta individuazione dei ruoli dei partner commerciali;
- ordinato la comunicazione, entro 30 giorni, delle iniziative intraprese per dare attuazione alle misure disposte.
È stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00. Nella quantificazione il Garante ha considerato, tra l’altro:
- la gravità delle violazioni e il loro inserimento nel fenomeno del telemarketing selvaggio;
- l’uso di internet e siti web, idonei a raggiungere un numero indefinito di interessati;
- l’assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori a carico della società;
- il fatto che le violazioni riguardavano dati comuni.
È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante come sanzione accessoria.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma che, nelle filiere di lead generation e marketing, il titolare che acquista contatti non può limitarsi a verifiche formali o documentali minime. Deve invece assicurare controlli sostanziali sulla liceità della raccolta, sulla qualità del consenso, sulla chiarezza delle informative e sulla corretta attribuzione dei ruoli privacy. In difetto, rischia di rispondere in proprio delle violazioni anche se la raccolta originaria è avvenuta tramite soggetti terzi.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazioni iniziali
Il procedimento origina da un reclamo relativo a una chiamata promozionale indesiderata ricevuta su utenza iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni e a un successivo messaggio di conferma. L’interessato contestava anche la legittimità del trattamento dei propri dati e la correttezza dei riscontri forniti dal titolare in relazione a un’istanza di esercizio dei diritti. L’istruttoria ha coinvolto Depurazione Acqua S.r.l., Unleadmited S.r.l. e Conversion Media S.r.l.
Filiera dei trattamenti e ricostruzione dei ruoli
Depurazione Acqua ha dichiarato di aver acquistato lead prequalificati tramite Conversion Media, che a sua volta operava nell’ambito di rapporti con Unleadmited, titolare del sito di raccolta dati. Il Garante ha invece ritenuto che Conversion Media svolgesse attività materiali e operative direttamente funzionali alle campagne promozionali nell’interesse di Depurazione Acqua, con conseguente necessità di designazione formale quale responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. La mancata corretta individuazione dei ruoli è stata ritenuta una violazione degli artt. 4, 5, 24 e 28 GDPR.
Invalidità del consenso e lacune informative
L’Autorità ha ritenuto che i form e le informative utilizzati da Unleadmited non consentissero un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e granulare, poiché un unico flag copriva più finalità, tra cui marketing del titolare e comunicazione dei dati a terzi. È stato inoltre evidenziato che l’informativa non era aggiornata rispetto ai destinatari indicati. Anche a voler ritenere esistente un consenso, il Garante ha giudicato insufficiente la documentazione prodotta: log, timestamp e IP non sono stati considerati idonei, da soli, a provare la volontà dell’interessato, soprattutto in assenza di un meccanismo di double opt-in o di elementi informatici di immodificabilità.
Violazione dei principi di liceità, accountability e prova del consenso
Secondo il Garante, le attività promozionali effettuate da Depurazione Acqua erano prive di idonea base giuridica e quindi in violazione degli artt. 5, 6 e 7 GDPR e dell’art. 130 del Codice privacy. La società non ha dimostrato di aver predisposto un sistema adeguato a garantire e documentare la conformità dei trattamenti, né di aver svolto controlli sufficientemente formalizzati e documentati sui fornitori e sulle liste acquistate. È stata quindi ravvisata anche una violazione dell’art. 24 GDPR in tema di responsabilizzazione.
Provvedimenti adottati e sanzione
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, ha imposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti in assenza di un’idonea base giuridica e ha ordinato di adottare misure idonee per realizzare le attività promozionali nel rispetto della normativa e con corretta individuazione dei ruoli. È stata inoltre ingiunta la comunicazione, entro 30 giorni, delle iniziative adottate. Per la violazione è stata applicata una sanzione pecuniaria di 15.000 euro, tenendo conto della gravità delle condotte, dell’uso di internet e siti web, dell’assenza di precedenti e del fatto che i dati riguardavano dati comuni.
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