Deliberazione n. 649 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure hanno imposto l’immediata adozione di cautele per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento è una ratifica ex post di interventi urgenti volti a prevenire la circolazione del contenuto segnalato.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, rispetto al quale la persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedirne la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce competenza al Garante a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La stessa disposizione prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure adottate in via d’urgenza
In base alla verifica preliminare di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 401 e 402 del 20 ottobre 2025. Tali atti sono stati trasmessi alle società gestori delle piattaforme e prevedono:
- l’ingiunzione a mettere in atto immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la necessità di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale effettivamente acquisito.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 23 ottobre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma e rende stabile l’intervento urgente finalizzato a prevenire la circolazione del contenuto segnalato e a preservare eventuali elementi utili sul piano probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento si fonda sulla disciplina speciale in materia di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, con possibile invio, cessione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 401 e 402 del 20 ottobre 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatoria
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 ottobre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 401/2025 e 402/2025 adottati dal dirigente competente nei confronti delle società indicate.
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