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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 620 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro più testate giornalistiche per la pubblicazione di articoli e immagini relative alla sfera personale e privata del reclamante. L’interessato chiedeva il divieto di ulteriore trattamento, sostenendo la violazione dei principi di correttezza e di essenzialità dell’informazione. Dopo aver acquisito le osservazioni degli editori, l’Autorità ha ritenuto che la vicenda avesse indubbio rilievo pubblico, anche per il ruolo ricoperto dall’interessato, e che gli articoli e le immagini pubblicate rientrassero nei limiti del trattamento per finalità giornalistiche. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Reclamo contro vari editori per articoli e fotografie sulla vita privata di un soggetto pubblico: reclamo dichiarato infondato

Reclamo contro editori per articoli e fotografie su vicenda di interesse pubblico

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR contro più editori, relativo alla pubblicazione di articoli e immagini che ritraevano il reclamante in contesti della sua vita privata. L’interessato chiedeva di vietare l’ulteriore trattamento dei dati, lamentando la violazione dei principi di correttezza e di essenzialità dell’informazione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamo, regolarizzato il 10 ottobre 2024, riguardava contenuti pubblicati da testate riconducibili a editori differenti, sia su carta sia online, e ripresi in alcuni casi nell’ambito di rassegne stampa. L’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire osservazioni e di rappresentare l’eventuale disponibilità ad aderire alle richieste del reclamante.

Le società coinvolte hanno sostanzialmente sostenuto che:

  • la vicenda aveva forte rilievo pubblico, anche politico e giudiziario;
  • l’interessato era una persona nota o comunque titolare di un ruolo pubblico;
  • le fotografie erano state scattate in luoghi pubblici o accessibili al pubblico;
  • i contenuti pubblicati rispettavano i canoni della continenza e dell’essenzialità dell’informazione;
  • in alcuni casi i contenuti erano già stati rimossi o deindicizzati, oppure pubblicati solo in edizione cartacea.

Il reclamante, in replica, ha insistito sulla violazione dei principi di correttezza e di essenzialità, sostenendo che alcune immagini sarebbero state riprese anche nel cortile condominiale e dunque in ambiti riconducibili al domicilio.

Regime giuridico applicato al trattamento giornalistico

Il Garante richiama la disciplina speciale del trattamento dei dati per finalità giornalistiche, ricordando che la normativa privacy consente il trattamento anche senza consenso, purché avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

In particolare, sono richiamati:

  • gli artt. 136 e seguenti del Codice privacy;
  • l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice;
  • l’art. 6 delle Regole deontologiche.

Viene inoltre ricordato che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque renda dichiarazioni o produca documenti falsi in un procedimento dinanzi al Garante risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice.

Valutazione del Garante sull’interesse pubblico e sull’essenzialità dell’informazione

Nel merito, l’Autorità ritiene che la vicenda fosse già nota a livello nazionale e che presentasse un indubbio interesse pubblico in ragione del ruolo ricoperto dall’interessato. Il Garante osserva anche che la stessa vicenda, per le sue peculiarità, aveva coinvolto aspetti della vita privata del soggetto, i quali apparivano intrecciati con la dimensione pubblica della sua esposizione, anche per effetto di dichiarazioni rese dallo stesso interessato.

Quanto alle immagini, il Garante reputa che quelle pubblicate dalla prima testata e poi riprese da altri editori fossero state scattate in luoghi accessibili al pubblico o comunque estranei al concetto tecnico di domicilio. Le immagini sono state considerate funzionali a veicolare un’informazione collegata a fatti di notevole clamore mediatico.

A sostegno di tale impostazione, il provvedimento richiama anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. civ., sez. I, n. 29583 del 24 dicembre 2020, secondo cui, per le pubblicazioni tipiche di periodici specialistici o “leggeri”, rileva che foto e articolo veicolino una notizia di interesse pubblico, anche quando il pubblico di riferimento sia attratto da una cronaca più “leggera” o divulgativa.

Esito del procedimento

Alla luce delle valutazioni svolte, il Garante conclude che gli articoli pubblicati dagli editori coinvolti non appaiono in contrasto con la disciplina sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il reclamo è dichiarato infondato.

Mezzi di impugnazione

Il provvedimento ricorda la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011. L’opposizione va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento origina da un reclamo regolarizzato il 10 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il reclamante ha chiesto di vietare a diversi editori la ulteriore diffusione di dati personali contenuti in articoli pubblicati su testate cartacee e online, lamentando la divulgazione di elementi della propria vita privata ritenuti irrilevanti rispetto ai profili pubblici della vicenda.

Posizione dei titolari del trattamento

Gli editori coinvolti hanno difeso la liceità dei trattamenti richiamando il diritto di cronaca, l’interesse pubblico della vicenda, il ruolo pubblico dell’interessato e il fatto che le immagini fossero state scattate in luoghi pubblici o comunque accessibili al pubblico. Alcuni titolari hanno anche rappresentato di aver rimosso il contenuto segnalato e chiesto la deindicizzazione, mentre altri hanno evidenziato la pubblicazione esclusivamente in versione cartacea o la natura meramente riproduttiva del contenuto nell’ambito di una rassegna stampa.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, gli artt. 136 e seguenti e l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice per il trattamento a fini giornalistici, nonché l’art. 6 delle Regole deontologiche sul principio di essenzialità dell’informazione. Viene inoltre richiamato l’art. 168 del Codice in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Valutazione del Garante

Il Garante osserva che la vicenda oggetto degli articoli era nota a livello nazionale e presentava un indubbio interesse pubblico, anche in ragione del ruolo pubblico ricoperto dall’interessato. Inoltre, la stessa vicenda aveva intrecciato aspetti della vita privata con quelli pubblici, anche per effetto di dichiarazioni rese dall’interessato. In tale contesto, gli articoli e le immagini pubblicate non sono stati ritenuti in contrasto con la disciplina sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico.

Esito e tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato. È stato altresì ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatogiornalismo e diritto di cronacaessenzialità dell'informazionecorrettezza del trattamentoprivacy e stampa

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