Ordinanza ingiunzione o revoca n. 656 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo proposto da un’interessata contro diversi editori per la pubblicazione di articoli e fotografie relativi alla sua sfera personale, privata e, in alcuni casi, sanitaria. Il reclamo è dichiarato infondato per alcune testate, mentre è accolto nei confronti di Hearst Magazines Italia, Editoriale Argo e Novaretis, ritenendo eccedenti rispetto al principio di essenzialità dell’informazione le notizie e le immagini diffuse. Per queste ultime testate il Garante ordina il divieto di ulteriore trattamento, anche online e in archivio storico, e dispone, per Hearst, la limitazione dell’accessibilità alla copia cartacea in archivio. Sono inoltre irrogate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 20.000 euro, 12.000 euro e 5.000 euro, con valutazione dei criteri di cui all’art. 83 GDPR e richiamo alle regole deontologiche giornalistiche.
Reclamo contro quattro editori di testate giornalistiche per articoli e immagini ritenuti lesivi della riservatezza, con divieto di ulteriore trattamento e sanzioni a Hearst, Editoriale Argo e Novaretis
Reclamo contro tre editori e altre testate per articoli e immagini eccedenti rispetto alla cronaca
Il Garante decide su un reclamo proposto da un’interessata contro diversi editori di testate giornalistiche, relativo alla pubblicazione di articoli e immagini riferiti alla sua sfera personale, privata e, in parte, sanitaria. La vicenda è stata trattata come conflitto tra diritto alla protezione dei dati personali e libertà di stampa, con applicazione delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica e dei principi di essenzialità dell’informazione.
Svolgimento del procedimento e difese dei titolari
Il reclamo, presentato ex art. 77 GDPR e poi integrato, chiedeva il divieto di ulteriore trattamento dei dati contenuti in articoli pubblicati da Hearst Magazines Italia S.p.A. per "Gente", Novaretis Sagl per "Assodigitale.it", G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. per "Open online", Sky Italia S.r.l. per TgSky24.it, Ciaopeople S.r.l. per "Fanpage.it", Robin S.r.l. per "Quotidiano Nazionale" e, successivamente, Editoriale Argo S.r.l. per "Torinocronaca.it".
Le controdeduzioni dei titolari hanno ruotato attorno a tre linee difensive principali:
- interesse pubblico della vicenda e rilievo pubblico della reclamante;
- assenza di dati personali o, comunque, di dati particolarmente sensibili;
- rimozione o deindicizzazione degli articoli in una fase successiva.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy e le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
In particolare, sono rilevanti:
- art. 5, par. 1, lett. a), c) e d) GDPR, sui principi di liceità, minimizzazione e esattezza;
- art. 9 GDPR, richiamato dal reclamo con riguardo ai dati particolari;
- artt. 136 e ss. del Codice e art. 137, comma 3, del Codice, in materia di trattamento giornalistico;
- artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche, relativi a diritto all’informazione ed essenzialità dell’informazione;
- art. 85 GDPR, sulla conciliazione tra protezione dei dati e libertà di espressione e informazione;
- art. 58, par. 2 GDPR per le misure correttive;
- art. 83 GDPR per le sanzioni amministrative.
Valutazione del Garante sui contenuti giornalistici
L’Autorità ribadisce che il trattamento a fini giornalistici può essere lecito anche senza consenso, ma solo entro il perimetro dei limiti posti dalla normativa e dalle Regole deontologiche. Il diritto di cronaca non consente la diffusione di dati non strettamente necessari alla comprensione della notizia.
Il provvedimento sottolinea che:
- la pubblicazione di dati personali è ammessa solo se indispensabile in ragione dell’originalità del fatto, delle modalità del fatto o della qualificazione dei protagonisti;
- la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche va comunque rispettata quando le notizie non hanno rilievo sul ruolo pubblico;
- l’archiviazione non elimina di per sé la permanenza del trattamento, soprattutto quando i contenuti restano accessibili a utenti non determinati.
Reclamo infondato per alcune testate
Il Garante dichiara infondato il reclamo nei confronti di:
- Robin S.r.l. / "Quotidiano Nazionale";
- Sky Italia S.r.l. / TgSky24.it;
- Ciao People S.r.l. / "Fanpage.it";
- G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. / "Open online".
Per Quotidiano Nazionale è stato ritenuto che l’articolo non contenesse dati personali della reclamante, neppure indiretti. Per Fanpage.it e TgSky24.it il Garante ha ritenuto che il profilo professionale della reclamante e i riferimenti riportati fossero collegati a una vicenda di interesse pubblico e già noti o reperibili in rete, con informazione non eccedente. Per Open online è stato considerato prevalente l’interesse pubblico a ricostruire la vicenda, anche alla luce delle dichiarazioni pubbliche delle parti coinvolte; inoltre la testata aveva provveduto alla rimozione dell’articolo.
Violazione accertata nei confronti di Hearst Magazines Italia S.p.A.
Per il settimanale "Gente", pubblicato da Hearst Magazines Italia S.p.A., il Garante ritiene che l’articolo, nella versione cartacea e in quella digitale tramite app, abbia travalicato il principio di essenzialità dell’informazione.
In particolare, sono stati considerati non essenziali rispetto alla vicenda di cronaca:
- i riferimenti alla vita privata e alle abitudini personali della reclamante;
- la descrizione dettagliata delle attività quotidiane;
- le immagini che la ritraggono in momenti di vita privata;
- le didascalie e le deduzioni sul significato di tali comportamenti.
L’Autorità esclude, invece, la violazione di domicilio prospettata dalla reclamante, ritenendo che le fotografie fossero state riprese in luoghi visibili al pubblico senza mezzi intrusivi e senza dettagli tali da consentire l’identificazione precisa del luogo.
È quindi disposta, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali e delle immagini, con sola conservazione a fini giudiziari. Per la copia cartacea in archivio, il Garante ordina di limitarne l’accessibilità da parte di utenti esterni, richiamando anche un precedente provvedimento del 16 novembre 2023.
Violazione accertata nei confronti di Editoriale Argo S.r.l.
Per "Torinocronaca.it" il Garante accerta la diffusione di informazioni sulla vita privata della reclamante, con enfasi su un presunto grave stato di salute e con la descrizione di momenti di raccoglimento e preghiera in un santuario, oltre a ulteriori dichiarazioni di terzi.
L’Autorità ritiene tali elementi non essenziali rispetto alla cronaca della vicenda principale e lesivi della sfera di riservatezza dell’interessata. Viene preso atto della rimozione dell’articolo nel corso del procedimento, ma viene comunque disposto il divieto di ulteriore trattamento.
Violazione accertata nei confronti di Novaretis Sagl
Per "Assodigitale.it" il Garante osserva che l’articolo riportava elementi della vita privata della reclamante, come la tipologia di negozi frequentati, gli acquisti e deduzioni sul cambiamento di look, associandoli a un’immagine generata con intelligenza artificiale.
Anche se l’editore ha dichiarato di non voler ritrarre la reclamante, il risultato complessivo è stato ritenuto idoneo a generare confusione e a rafforzare impropriamente il collegamento con la persona interessata. Tali informazioni sono giudicate estranee alle esigenze di cronaca e non indispensabili. Anche qui viene presa atto della rimozione dell’articolo e disposto il divieto di ulteriore trattamento.
Misure correttive e divieti
Nei confronti di Hearst Magazines Italia S.p.A., Editoriale Argo S.r.l. e Novaretis Sagl il Garante dispone il divieto di ulteriore trattamento, anche online e nell’archivio storico, dei dati personali e delle immagini riferiti ad aspetti della vita personale e privata della reclamante.
È però consentita:
- la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
- per Hearst, l’accessibilità alla copia cartacea in archivio solo entro i limiti delle comprovate esigenze di ricerca e delle disposizioni di settore.
Sanzioni amministrative pecuniarie
Il Garante adotta ordinanze-ingiunzioni nei confronti dei tre editori ritenuti responsabili di violazioni.
- Hearst Magazines Italia S.p.A.: euro 20.000,00
- Editoriale Argo S.r.l.: euro 12.000,00
- Novaretis Sagl: euro 5.000,00
Nella quantificazione sono richiamati i criteri dell’art. 83, par. 1 e 2 GDPR, con riferimento a natura, gravità, durata della violazione, tipologia dei dati, diffusione digitale e misure adottate dal titolare.
Per Hearst, tra gli elementi aggravanti figurano la particolare delicatezza dei dati e la ulteriore diffusione digitale tramite app; tra gli attenuanti, la finalità giornalistica. Per Editoriale Argo, tra gli aggravanti viene considerata anche la sussistenza di precedenti violazioni in materia giornalistica. Per Novaretis, l’Autorità valorizza la natura dei dati trattati, ma anche la rimozione dell’articolo e la finalità di cronaca.
Esiti finali e rimedi
Il provvedimento conclude:
- dichiarando infondato il reclamo per Robin S.r.l., Sky Italia S.r.l., Ciao People S.r.l. e G.O.L. Impresa Sociale S.r.l.;
- dichiarando fondato il reclamo per Hearst Magazines Italia S.p.A., Editoriale Argo S.r.l. e Novaretis Sagl;
- ordinando il divieto di ulteriore trattamento nei loro confronti;
- irrogando le sanzioni pecuniarie indicate.
È disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno. È inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessata
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, poi integrato, con il quale l’interessata ha chiesto di vietare l’ulteriore trattamento di dati personali contenuti in articoli pubblicati da varie testate. La reclamante ha contestato la divulgazione di informazioni sulla propria vita privata e, in alcuni casi, di dati particolari relativi alla salute, ritenendo violati i principi di liceità, correttezza ed essenzialità dell’informazione.
Riscontri dei titolari e trattamenti non contestati in modo fondato
Alcuni editori hanno rappresentato di non aver pubblicato dati della reclamante oppure di aver già rimosso o deindicizzato gli articoli. Il Garante ha ritenuto infondato il reclamo nei confronti di Robin S.r.l., Sky Italia S.r.l., Ciao People S.r.l. e G.O.L. Impresa Sociale S.r.l., valorizzando l’assenza, nei rispettivi contenuti, di dati personali non essenziali o, comunque, la prevalenza dell’interesse pubblico alle informazioni divulgate.
Valutazione su Hearst Magazines Italia S.p.A.
Per il settimanale "Gente" il Garante ha ritenuto che l’articolo e le immagini pubblicate indugiassero su profili di vita personale della reclamante non strettamente connessi alla vicenda di cronaca. È stato ritenuto superato il principio di essenzialità dell’informazione, anche considerando la diffusione dell’articolo in formato cartaceo e digitale tramite app. È stato quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento, fatta salva la mera conservazione ai fini di eventuale uso giudiziario, e per la copia cartacea in archivio è stata ordinata la limitazione dell’accessibilità da parte di utenti esterni per comprovate esigenze di ricerca.
Valutazione su Editoriale Argo S.r.l.
Per l’articolo di "Torinocronaca.it" il Garante ha rilevato la diffusione di informazioni sulla vita privata e sullo stato di salute della reclamante, con ulteriori dettagli non necessari alla comprensione della vicenda di cronaca. Anche in questo caso è stata riconosciuta una violazione dei principi di liceità e minimizzazione/essenzialità ed è stato disposto il divieto di ulteriore trattamento, con presa d’atto della rimozione dell’articolo avvenuta nel corso del procedimento.
Valutazione su Novaretis Sagl
Per "Assodigitale.it" il Garante ha ritenuto che l’articolo riportasse e amplificasse elementi della sfera privata della reclamante, anche attraverso un’immagine generata con intelligenza artificiale che, pur non ritraendola, ne risultava associabile nel contesto. Il contenuto è stato ritenuto non essenziale rispetto alla vicenda di cronaca richiamata, con conseguente divieto di ulteriore trattamento e presa d’atto della rimozione dell’articolo.
Sanzioni e criteri di quantificazione
A Hearst Magazines Italia S.p.A. è stata irrogata una sanzione di 20.000 euro, a Editoriale Argo S.r.l. una sanzione di 12.000 euro e a Novaretis Sagl una sanzione di 5.000 euro. Il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 1 e 2 GDPR, valorizzando, tra gli elementi aggravanti, la natura dei dati trattati, la persistente circolazione dei contenuti e, per Editoriale Argo, anche precedenti violazioni in materia giornalistica; tra gli attenuanti, le finalità di cronaca e informazione e, per due titolari, la rimozione degli articoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 636 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 633 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 620 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 631 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 625 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 629 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →