Ordinanza ingiunzione o revoca n. 625 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Ordine degli Avvocati di Latina ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento del Tribunale contenente dati personali di imputati, difensori e informazioni su procedimenti penali, rendendolo anche indicizzabile dai motori di ricerca. La pubblicazione è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per assenza di idonea base giuridica e per la diffusione di dati relativi a reati in mancanza delle garanzie richieste dalla normativa. Pur considerando il contesto emergenziale Covid-19, l’errore umano e la successiva rimozione del contenuto, il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di 15.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.
Ordine degli Avvocati di Latina: pubblicazione online di un documento con dati personali e dati relativi a reati, senza base giuridica
Ordine degli Avvocati di Latina: pubblicazione online di dati personali e dati relativi a reati
Il provvedimento riguarda l’Ordine degli Avvocati di Latina, ritenuto responsabile della pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un documento contenente dati personali e dati relativi a reati e procedimenti penali, poi indicizzato dai motori di ricerca. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessato.
Fatti e origine del reclamo
Il reclamante ha segnalato la presenza online di un file PDF accessibile dal sito dell’Ordine e rintracciabile tramite i motori di ricerca inserendo nome e cognome. Il documento, proveniente dal Tribunale di Latina, conteneva informazioni su tredici procedimenti penali e includeva:
- dati identificativi di diciotto imputati;
- nominativi di quattro avvocati difensori;
- imputazioni con riferimento alle norme penali violate;
- stato del procedimento;
- data dell’udienza;
- giudice competente.
L’Autorità ha accertato che il file era liberamente consultabile e scaricabile e che, per un periodo, i contenuti sono rimasti indicizzati dai motori di ricerca.
Attività istruttoria e difese del titolare
A fronte della richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy, l’Ordine ha spiegato che la pubblicazione era collegata alla gestione dei rinvii di udienza in fase emergenziale Covid-19, in accordo con il Tribunale di Latina. Ha richiamato un decreto del Tribunale che consentiva al Consiglio dell’Ordine di pubblicare i fogli di udienza o forme equivalenti di pubblicità.
L’Ordine ha inoltre rappresentato che:
- il file era stato inviato dagli uffici giudiziari via PEC;
- il documento era stato poi caricato sul sito istituzionale;
- la successiva rimozione era stata immediata, con attivazione della deindicizzazione e cancellazione della pagina;
- la pubblicazione integrale, senza oscuramento dei dati, era dipesa da un errore umano.
In sede di memoria difensiva e audizione, ha insistito sul contesto straordinario della pandemia, sulla difficoltà organizzativa e sul fatto che l’Ordine fosse commissariato.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica e sulla liceità della diffusione
Il Garante ha richiamato la disciplina applicabile ai soggetti pubblici, evidenziando che il trattamento è consentito se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR. Ha inoltre ricordato che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, compresa la pubblicazione su Internet, è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 2-ter Codice privacy.
Con specifico riguardo ai dati relativi a reati e procedimenti penali, l’Autorità ha evidenziato che il trattamento è consentito solo sotto il controllo dell’autorità pubblica o in presenza di una base normativa che preveda garanzie appropriate, ai sensi dell’art. 10 GDPR e dell’art. 2-octies Codice privacy.
Il Garante ha quindi concluso che la pubblicazione del documento, senza previo oscuramento dei dati personali, integrava una diffusione illecita e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati.
Violazioni accertate
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), GDPR;
- art. 10 GDPR;
- artt. 2-ter e 2-octies Codice privacy.
Ha ritenuto che il richiamo all’errore umano e al contesto pandemico non fosse sufficiente a escludere la responsabilità del titolare, anche perché il Garante, nel periodo emergenziale, aveva già fornito indicazioni volte a prevenire trattamenti non conformi.
Gravità della violazione e criteri di quantificazione
Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato che:
- si trattava di una diffusione online di dati particolarmente delicati, relativi a reati;
- la pubblicazione si era protratta per un arco temporale significativo;
- il documento era indicizzato dai motori di ricerca, con ampliamento dei rischi per gli interessati;
- la condotta non appariva isolata, poiché l’Ordine pubblicava sistematicamente ruoli e rinvii di udienza ricevuti dai Tribunali.
L’Autorità ha qualificato il livello di gravità come alto, richiamando anche le linee guida EDPB 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Sono state tuttavia valorizzate in senso attenuante:
- la buona cooperazione con l’Autorità;
- la tempestiva rimozione del contenuto non appena emersa la violazione;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
Sanzione e misure disposte
Il Garante ha ritenuto applicabile l’art. 83, par. 5, GDPR, in combinazione con l’art. 83, par. 3, e ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in euro 15.000, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È stata infine richiamata la facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro 30 giorni, della metà della sanzione comminata, nonché la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR relativo alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Latina, di un file PDF contenente dati personali del reclamante e di altri soggetti. Il documento, rintracciabile tramite motori di ricerca, riportava un elenco di procedimenti penali con dati identificativi degli imputati, dei difensori, dell’imputazione, dello stato del procedimento, della data di udienza e del giudice competente.
Difese dell’Ordine e contesto emergenziale
L’Ordine ha sostenuto che la pubblicazione era avvenuta nell’ambito della collaborazione con il Tribunale di Latina durante l’emergenza Covid-19, per rendere conoscibili rinvii e ruoli di udienza anche ai legali di altri fori. Ha inoltre affermato che la diffusione era frutto di un mero errore umano, verificatosi in un periodo di forte criticità organizzativa e con l’Ordine commissariato, e che il contenuto era stato rapidamente rimosso e deindicizzato.
Valutazione di liceità del trattamento
Il Garante ha ricondotto la condotta a un trattamento di diffusione online di dati personali effettuato da un soggetto pubblico senza idonea base giuridica. Ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 10 GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-octies del Codice privacy, evidenziando che la pubblicazione su Internet da parte di soggetti pubblici è consentita solo nei casi previsti dalla legge e che i dati relativi a reati richiedono specifiche garanzie e controllo pubblico.
Esito istruttorio e responsabilità
Pur prendendo atto della tempestiva rimozione del file e delle circostanze emergenziali rappresentate, l’Autorità ha ritenuto che tali elementi non escludessero la responsabilità dell’Ordine. È stato accertato che il documento è rimasto online per un periodo esteso e che, per un certo tempo, è rimasto anche indicizzato dai motori di ricerca, amplificando i rischi per gli interessati.
Sanzione, criteri e misure disposte
Il Garante ha ritenuto la violazione grave, ma ha valorizzato la collaborazione dell’Ordine e l’assenza di precedenti pertinenti. Ha quindi determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 15.000 euro, applicando i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR, e ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, oltre alla pubblicazione del provvedimento e all’annotazione nel registro interno. È stata inoltre indicata la possibilità di definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione.
Come è indicizzato
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