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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con provvedimento -OMISSIS-, pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data -OMISSIS-, con cui è stata espressa Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) favorevole sul “Progetto per la costruzione e messa in esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 60 MW, con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboschimento e rivegetazione delle aree libere, da realizzare nel comune di -OMISSIS- (CB) in Contrada "-OMISSIS-"; 2) il parere n. -OMISSIS- della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC costituita presso l’allora Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data -OMISSIS- relativo al medesimo progetto e allegato alla predetta Determina della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) la nota prot. n. -OMISSIS- con cui Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alla Regione Molise ed altri, per il seguito di competenza, l’avvenuto rilascio della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzativo concernente il progetto di impianto agrivoltaico denominato -OMISSIS- 1, inclusa, ove esistente, l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero altro titolo abilitativo rilasciato per la costruzione e l'esercizio del progetto, anche formato tacitamente; nonché, in subordine, ove occorrer possa, per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS- di cui al doc. 1, ove interpretato nel senso di riconoscere l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 49 del D.L. 13/2023; dell’eventuale titolo abilitativo tacito alla costruzione dell’impianto, per la denegata e non creduta ipotesi in cui sia da ritenersi formato ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del D.L n. 13/2023; quanto ai motivi aggiunti dell’11.10.2024, per l’annullamento, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse della nota prot. n. -OMISSIS- emessa dalla Regione Molise in data 13 giugno 2024 della quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solo a seguito del deposito effettuato da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso in data 28 giugno 2024 nel giudizio RG -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante VIA favorevole per un impianto agrivoltaico da 60 MW, connesso parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e ulteriori atti del procedimento autorizzativo; motivi aggiunti contro una nota della Regione Molise

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la VIA favorevole rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto di impianto agrivoltaico, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla comunicazione ministeriale di trasmissione e agli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusa l'eventuale autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 o altro titolo abilitativo, anche tacito. In via subordinata è stato chiesto l'accertamento dell'inefficacia della delibera VIA e dell'eventuale titolo tacito, ove interpretati nel senso dell'applicabilità dell'art. 49 d.l. 13/2023. Con motivi aggiunti sono stati contestati, nei limiti dell'interesse, anche profili relativi a una nota della Regione Molise del 13 giugno 2024. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudice non procede all'esame del merito e dispone un adempimento interlocutorio volto a verificare la persistenza dell'interesse alla decisione, eventuali rinunce o sopravvenute ragioni di improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non decide le domande di annullamento né quelle subordinate di accertamento. Rilevata l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di fissare con priorità i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito, ha ordinato alle parti costituite di depositare dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di interesse persistente, sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La decisione sul merito è espressamente riservata al Collegio; la Segreteria deve comunicare l'ordinanza e procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e all'individuazione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti per la ragionevole durata del giudizio.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Richiamato nell'oggetto del ricorso quale disciplina dell'eventuale autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

  • art. 49 d.l. 13/2023

    Richiamato in relazione alla domanda subordinata di accertamento dell'inefficacia della VIA e dell'eventuale titolo abilitativo tacito, ove interpretati come applicabili al caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In funzione della ragionevole durata del processo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di procedere alla fissazione o alla trattazione effettiva della causa.
  • Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare le controversie da fissare con priorità.
  • La richiesta di dichiarazioni sulla persistenza dell'interesse e sulle sopravvenienze processuali costituisce un incombente interlocutorio e non comporta, di per sé, alcuna decisione sulle domande di annullamento o di accertamento dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliIstruttoria processuale
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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