Ordinanza n. 687/2026 - Roma, Sezione 2T
per la sostituzione del commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza n. 15947 del 27 ottobre 2023, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9550 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Commissario ad acta già nominato, della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento di somme dovute dal Ministero della Giustizia
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo nell’ambito dell’incidente di esecuzione, deducendo che il Commissario ad acta nominato con la sentenza di ottemperanza non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme riconosciute in suo favore e poste a carico del Ministero della Giustizia, in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell’esecuzione di Roma. Ha quindi chiesto la revoca del Commissario ad acta e la nomina di un diverso commissario, al fine di accelerare l’esecuzione del dictum giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo. Ha revocato la nomina del Commissario ad acta precedentemente individuato nel responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia. In applicazione dell’art. 5-sexies l. 89/2001, nel testo novellato dall’art. 1, comma 817, lett. m), l. 20/2024, ha disposto che il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia individui, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il funzionario destinato a svolgere le funzioni di nuovo Commissario ad acta, il quale dovrà portare a esecuzione il giudicato nei successivi sessanta giorni. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 5-sexies l. 89/2001
La disposizione, nel testo novellato, è utilizzata come base per individuare il funzionario destinato a svolgere le funzioni di nuovo Commissario ad acta e per fissare i termini di individuazione e di esecuzione del dictum giudiziale.
art. 1, comma 817, lett. m), l. 20/2024
La novella legislativa ha modificato l’art. 5-sexies l. 89/2001, incidendo sulla procedura di esecuzione del pagamento affidata al Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nell’ambito dell’ottemperanza, quando il Commissario ad acta già nominato non provvede all’esecuzione del dictum giudiziale entro un termine ragionevole, il giudice dell’ottemperanza può revocarne la nomina e disporre la designazione di un nuovo commissario, per assicurare l’effettività e la tempestività dell’esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’organo amministrativo competente di individuare il nuovo Commissario ad acta entro un termine determinato e può stabilire un ulteriore termine perentorio o comunque vincolante entro il quale il commissario deve portare a esecuzione il giudicato.
- La disciplina vigente dell’art. 5-sexies l. 89/2001, come modificata dalla l. 20/2024, costituisce la base normativa per l’individuazione del funzionario incaricato di eseguire il pagamento dovuto in sede di ottemperanza.
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