Deliberazione n. 604 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarne l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento ha quindi natura di ratifica di un intervento cautelare in materia di c.d. revenge porn, senza irrogazione di sanzioni.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 362 e 363 del 29 settembre 2025, adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si inserisce nella disciplina delle segnalazioni relative al c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e base normativa
Il procedimento trae origine da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, la quale ha dichiarato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il Garante richiama il quadro normativo del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, oltre alla disciplina speciale introdotta per i casi di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 144-bis del Codice e dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni. Le determinazioni dirigenziali sono state adottate il 29 settembre 2025 e trasmesse tempestivamente ai gestori delle piattaforme.
Misure disposte nei confronti delle piattaforme
Le determinazioni hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione del materiale in chiaro.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, nella riunione del 9 ottobre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente. La decisione ha natura cautelare e confermativa dell’intervento immediato finalizzato a prevenire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Il testo non reca un’ordinanza ingiunzione né una sanzione amministrativa, ma esclusivamente la ratifica delle misure preventive disposte in via d’urgenza.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazioni
Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni (nn. 362 e 363 del 29 settembre 2025) per ordinare a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di preservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori.
Contenuto delle misure prescrittive
Le società destinatarie sono state ingiunte a porre in essere misure immediate per evitare la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme. Inoltre, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 settembre 2025. Il testo non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma l’efficacia delle misure cautelari disposte per prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
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