Prescrizioni del Garante n. 612 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ordina a myCicero S.r.l. di inviare una nuova comunicazione agli utenti finali dell’app MooneyGo relativa a una violazione dei dati personali, ritenendo inadeguata la comunicazione del 22 agosto 2025. La comunicazione non avrebbe rispettato le prescrizioni già impartite con il provvedimento n. 473/2025: è stata inviata con un solo canale, in forma ritenuta ancora ipotetica, e senza indicare in modo completo tutte le categorie di dati coinvolte, inclusi quelli relativi ai servizi di mobilità. Viene inoltre ingiunto alla società di fornire al Garante un riscontro documentato sulle iniziative adottate.
myCicero S.r.l. – nuova comunicazione agli utenti MooneyGo della violazione dei dati personali e riscontro al Garante, per comunicazione incompleta e solo via e-mail
myCicero S.r.l. – nuova comunicazione agli utenti MooneyGo della violazione dei dati personali
Il provvedimento riguarda myCicero S.r.l., titolare del trattamento nell’ambito dell’app MooneyGo, e interviene dopo una violazione dei dati personali notificata il 4 aprile 2025 e già oggetto di un precedente ordine del Garante del 4 agosto 2025. L’Autorità valuta se la società abbia correttamente dato attuazione all’obbligo di comunicazione agli interessati previsto dall’art. 34 GDPR.
Origine del caso e dati coinvolti
L’attacco informatico ha comportato l’esfiltrazione di numerose categorie di dati personali, tra cui:
- dati del profilo utente (nome, cognome, e-mail, telefono, eventuale codice fiscale e partita IVA);
- dati relativi a sosta, sharing, taxi, biglietti e abbonamenti TPL, biglietti GT;
- credenziali di autenticazione, con password conservate sotto forma di digest MD5 o bcrypt2a.
L’istruttoria ha evidenziato che l’accesso iniziale è avvenuto sfruttando una vulnerabilità su un server di PluService S.r.l., con successivi movimenti laterali e recupero di dati anche da backup non cifrati.
Il precedente provvedimento del 4 agosto 2025
Con il provvedimento n. 473 del 4 agosto 2025, notificato il 12 agosto 2025, il Garante aveva ritenuto che la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e aveva ordinato alla società di:
- comunicare la violazione agli utenti finali dell’app MooneyGo senza ritardo;
- descrivere la natura e le possibili conseguenze della violazione con linguaggio semplice e chiaro;
- indicare le misure che gli interessati potevano adottare;
- utilizzare più canali di comunicazione;
- fornire riscontro documentato all’Autorità.
La comunicazione del 22 agosto 2025
Per eseguire il provvedimento, myCicero ha inviato agli utenti una e-mail il 22 agosto 2025, con oggetto relativo alla sicurezza dell’account. La società ha poi dichiarato di aver differenziato i messaggi per tipologia di utente e algoritmo di hashing, e di aver informato gli interessati della possibile presenza di dati anagrafici, di contatto e password crittografate.
Il Garante rileva però che la comunicazione:
- è stata effettuata con un solo canale, anziché con più canali;
- ha usato espressioni condizionali, lasciando intendere una violazione solo potenziale;
- non ha indicato tutte le categorie di dati coinvolte, omettendo i dati relativi ai servizi di mobilità.
Valutazioni del Garante sulle difese della società
L’Autorità non accoglie le argomentazioni di myCicero secondo cui gli utenti sarebbero già stati informati tramite avvisi pubblicati sui siti web tra il 9 aprile e il 21 maggio 2025. Tali avvisi non sono ritenuti sufficienti a soddisfare i requisiti di efficacia e trasparenza, soprattutto perché non raggiungevano adeguatamente gli utenti dell’app.
Il Garante chiarisce inoltre che non è ammissibile comunicare una violazione indicando solo una parte dei dati coinvolti: gli interessati devono poter comprendere l’effettiva natura dell’evento e le possibili conseguenze, anche in relazione ai servizi di mobilità. Viene anche osservato che i dati di sosta e di targa sono comunque dati personali identificabili, e che la separazione logica dei database non equivale, di per sé, a una vera pseudonimizzazione.
Il pixel di tracciamento nella e-mail
Nel corso dell’istruttoria è stata accertata la presenza di un pixel di tracciamento 1x1 nella e-mail inviata agli interessati, idoneo a rilevare aperture e informazioni tecniche sul dispositivo del destinatario. Il Garante ritiene che tale strumento non sia strettamente necessario per adempiere all’obbligo di comunicazione della violazione e che, pertanto, possa essere utilizzato solo previa acquisizione di un valido consenso, ai sensi dell’art. 122 del Codice privacy.
Dispositivo finale
Il Garante conclude che la comunicazione del 22 agosto 2025 non ha adempiuto correttamente agli obblighi informativi di cui agli artt. 34 e 58, par. 2, lett. e), GDPR. Perciò ingiunge a myCicero S.r.l. di:
- inviare una nuova comunicazione agli utenti finali di MooneyGo entro 7 giorni dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare più canali di comunicazione;
- descrivere in modo chiaro la natura e le conseguenze della violazione, indicando espressamente che l’esfiltrazione ha riguardato anche i dati dei servizi di mobilità;
- fornire all’Autorità un riscontro documentato entro 10 giorni.
Il provvedimento richiama, infine, la possibilità di sanzione per inosservanza dell’ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 83, par. 6, GDPR, e dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e violazione notificata
Il procedimento nasce dalla notifica ex art. 33 GDPR effettuata da myCicero S.r.l. il 4 aprile 2025, a seguito di un attacco informatico che ha esposto dati personali degli utenti finali dell’app MooneyGo trattati anche tramite sistemi di PluService S.r.l. L’istruttoria e gli accertamenti ispettivi svolti nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2025 hanno confermato l’esfiltrazione di molteplici categorie di dati, incluse credenziali di autenticazione e dati relativi a servizi di mobilità.
Provvedimento correttivo già adottato e obblighi impartiti
Con il provvedimento n. 473 del 4 agosto 2025 il Garante aveva ritenuto elevato il rischio per i diritti e le libertà degli interessati e aveva ingiunto alla società di comunicare senza ritardo la violazione agli utenti finali, con linguaggio semplice e chiaro e tramite più canali di comunicazione, oltre a fornire riscontro all’Autorità entro 30 giorni. Il presente provvedimento verifica l’attuazione di tali prescrizioni.
Valutazione della comunicazione del 22 agosto 2025
Il Garante ritiene che la comunicazione inviata via e-mail il 22 agosto 2025 non sia conforme all’art. 34 GDPR perché veicolata con un solo canale, formulata in termini condizionali che fanno apparire la violazione come solo possibile e non effettiva, e soprattutto priva dell’indicazione completa dei dati coinvolti. In particolare, non vengono esplicitati i dati relativi ai servizi di mobilità (titoli di sosta, TPL, GT, abbonamenti e altri dati connessi all’uso dell’app).
Inidoneità delle giustificazioni della società
L’Autorità respinge le argomentazioni della società, secondo cui le comunicazioni web precedenti avrebbero già informato gli interessati, la comunicazione del 22 agosto sarebbe solo integrativa, e i dati di mobilità sarebbero poco rilevanti o difficilmente re-identificabili. Il Garante osserva che i messaggi sui siti non erano sufficientemente efficaci per raggiungere gli utenti dell’app, che l’indicazione parziale dei dati non consente agli interessati di comprendere le conseguenze della violazione, e che i dati di mobilità, specie quelli di sosta e targa, sono comunque dati personali identificabili anche tramite PRA e database relazionali.
Pixel di tracciamento nella e-mail
Nel corso dell’istruttoria è stata rilevata la presenza di un pixel di tracciamento 1x1 inserito nella e-mail di comunicazione del data breach, idoneo a consentire la raccolta di informazioni su apertura del messaggio, orari e dispositivo utilizzato. Il Garante ritiene che tale tracciamento non sia strettamente necessario ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione ex art. 34 GDPR e che richieda pertanto un valido consenso, richiamando anche l’art. 122 del Codice privacy.
Ordini impartiti e termini
Il Garante ingiunge a myCicero di inviare una nuova comunicazione agli utenti finali di MooneyGo, senza ritardo e comunque entro 7 giorni dalla ricezione del provvedimento, usando più canali e includendo la natura e le conseguenze della violazione, le misure di protezione e il fatto che l’esfiltrazione ha riguardato anche i dati dei servizi di mobilità. In aggiunta, la società deve fornire all’Autorità un riscontro documentato entro 10 giorni. È richiamato l’art. 83, par. 6, GDPR sulla sanzione per l’inosservanza degli ordini dell’Autorità.
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