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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 593 del 09/10/2025

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Garante Privacy593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accerta che FT Solutions S.r.l., operando come titolare del trattamento e non come mero responsabile, ha gestito in modo illecito una piattaforma di liste anagrafiche per finalità promozionali. Le violazioni riguardano la mancanza di una valida base giuridica e di un consenso specifico per la cessione/comunicazione dei dati, l’omessa corretta trasparenza informativa, la mancata gestione adeguata delle istanze degli interessati, l’uso di dati non esatti o non aggiornati e l’adozione di misure di sicurezza e segregazione non adeguate. Il Garante vieta ulteriori trattamenti dei dati acquisiti e raccolti senza consenso valido, ingiunge misure correttive e applica una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

FT Solutions S.r.l.: divieto, ingiunzioni e sanzione per trattamenti di dati per marketing e liste anagrafiche tramite il sito cercanumeripro.it

FT Solutions S.r.l.: trattamento illecito di liste anagrafiche e marketing tramite CercanumeriPro

Il provvedimento riguarda FT Solutions S.r.l., cessionaria del ramo d’azienda relativo alla piattaforma telematica "CercanumeriPro" e al dominio www.cercanumeripro.it. L’istruttoria prende avvio da segnalazioni e reclami relativi a telefonate e comunicazioni promozionali indesiderate, nonché da un accertamento ispettivo svolto il 5 e 6 novembre 2024.

Origine del procedimento e quadro fattuale

L’Autorità ricostruisce una filiera di trattamento che coinvolge il fornitore MishLux Business LP, la società FT Solutions e i clienti/agenzie che acquistavano liste di numeri telefonici associati ad anagrafiche per attività promozionali, prevalentemente nel settore immobiliare e del recupero crediti. Al momento dell’ispezione risultavano presenti oltre 2.052.933 anagrafiche. Le utenze selezionate in base ai parametri indicati dai clienti erano rese visibili per 30 giorni, con verifica del Registro Pubblico delle Opposizioni e possibilità per i clienti di segnalare numeri inesistenti o non ricontattabili mediante una black list.

Correttezza del ruolo soggettivo: FT Solutions come titolare del trattamento

La società sosteneva di operare quale responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, in forza delle condizioni generali di servizio e dei contratti con i clienti. Il Garante respinge tale impostazione e afferma che FT Solutions ha determinato autonomamente finalità e mezzi del trattamento, qualificandosi quindi come titolare ai sensi dell’art. 4, punti 7 e 8, GDPR.

L’Autorità valorizza, tra gli altri elementi:

  • la scelta autonoma del list provider MishLux;
  • la selezione del fornitore già in fase di predisposizione tecnica della piattaforma, prima degli incarichi dei clienti;
  • la previsione di regole operative per i clienti, come la frequenza dei contatti promozionali e il divieto di occultare il numero chiamante;
  • la gestione autonoma delle operazioni di verifica nel RPO e di deduplica;
  • l’esclusività del rapporto commerciale della società con clienti e fornitore.

Ne consegue la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 24 GDPR.

Liceità del trattamento, consenso e comunicazione dei dati a terzi

Il Garante qualifica il passaggio dei dati da MishLux a FT Solutions e da FT Solutions ai clienti come una cessione/comunicazione tra autonomi titolari, effettuata senza i necessari presupposti di liceità. La società non ha dimostrato:

  • l’effettiva informativa resa agli interessati dal precedente titolare;
  • l’effettiva informativa resa da FT Solutions;
  • un consenso specifico per la comunicazione a terzi per finalità di marketing;
  • un controllo adeguato sulla libertà, specificità e documentazione del consenso.

Viene richiamato il principio, già affermato dal Garante, secondo cui il consenso prestato al primo titolare non può produrre effetti a catena nei successivi passaggi dei dati. È inoltre evidenziato che la documentazione esibita dalla società non era idonea a provare in modo oggettivo e immodificabile la volontà degli interessati.

Trasparenza, form online e base giuridica dei trattamenti

L’Autorità accerta l’omessa trasparenza e l’errata strutturazione dei form di raccolta dati sui siti www.cercanumeripro.it e www.ownersitalia.it. Nei moduli venivano accorpate finalità eterogenee, quali:

  • direct email marketing;
  • attività promozionali;
  • condivisione dei contatti con partner commerciali.

Il consenso risultava quindi non specifico e non libero, in contrasto con gli artt. 6 e 7 GDPR e con il principio di trasparenza di cui all’art. 12 GDPR. Il Garante osserva anche che l’informativa del sito cercanumeripro.it, fino all’ispezione, riportava ancora il precedente titolare e non FT Solutions, aggiornamento avvenuto solo il 5 novembre 2024.

Esattezza dei dati e gestione delle istanze degli interessati

La possibilità per i clienti di segnalare numeri inesistenti o non ricontattabili evidenzia, secondo il Garante, la presenza di dati inesatti o non aggiornati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.

Inoltre, FT Solutions non ha fornito un riscontro diretto alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, limitandosi a inoltrarle al fornitore. L’Autorità ritiene quindi integrata la violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 1 e 2, 21, par. 2, 24 e 25 GDPR.

Misure tecniche e organizzative: accessi non adeguatamente limitati

Il Garante contesta anche l’inadeguatezza delle misure di sicurezza. Gli amministratori di sistema della società potevano accedere alle aree riservate dei clienti mediante sessioni concorrenti e impersonificazione, con i medesimi privilegi del cliente, senza notifica all’utente.

Secondo l’Autorità, tale assetto non garantiva una segregazione sufficiente degli accessi, né consentiva di ricondurli a finalità specifiche e limitate. La violazione è qualificata in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. b) e f), 25 e 32 GDPR.

Provvedimenti adottati: divieti, ingiunzioni e termini

Il Garante dichiara illeciti i trattamenti e dispone:

  • il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti da MishLux in assenza di consenso libero, specifico e informato, anche mediante cancellazione dai database;
  • il divieto di trattare i dati raccolti direttamente tramite i siti della società senza preventivo consenso informato, libero e specifico, anche mediante cancellazione dai database;
  • l’ordine di adottare, per il futuro, procedure di verifica costante e a campione sulle liste di terzi, informative ex art. 14 GDPR, consensi specifici per ciascuna finalità, form di raccolta distinti per finalità, documentazione aggiornata sul corretto ruolo di titolare, misure per facilitare l’esercizio dei diritti e misure tecniche per limitare gli accessi.

La società deve comunicare al Garante, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate sulle misure di cui alle lett. a) e b), ad eccezione della misura relativa agli accessi; per quest’ultima, il termine è di 60 giorni.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice privacy, 18 della legge n. 689/1981 e 83, parr. 3 e 5, GDPR.

Nel quantificare la sanzione, l’Autorità richiama:

  • la gravità delle violazioni, anche per l’elevato numero di dati trattati e per il collegamento al fenomeno del telemarketing selvaggio;
  • la condotta colposa della società;
  • l’assenza di precedenti provvedimenti;
  • la natura dei dati, consistenti in dati comuni di contatto;
  • le limitate capacità economiche della società.

Viene disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammessa opposizione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nei termini previsti dagli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine dell’istruttoria e attività svolta

Il procedimento nasce da una più ampia istruttoria su segnalazioni di comunicazioni promozionali indesiderate e da un reclamo nei confronti della precedente società Tedor/Tempo dell’Oro. A seguito della cessione del ramo d’azienda relativo alla piattaforma CercanumeriPro a FT Solutions S.r.l., l’Autorità ha svolto un accertamento ispettivo il 5 e 6 novembre 2024, riscontrando oltre 2 milioni di anagrafiche gestite tramite il sito www.cercanumeripro.it.

Qualificazione di FT Solutions come titolare del trattamento

FT Solutions sosteneva di essere responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante respinge tale ricostruzione e ritiene che la società abbia determinato autonomamente finalità e mezzi del trattamento, scegliendo il list provider, fissando regole operative per i clienti e gestendo direttamente le operazioni di conservazione, elaborazione, verifica nel RPO e trasmissione delle anagrafiche. Ne deriva la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 24 GDPR.

Cessione e comunicazione dei dati senza base giuridica valida

L’Autorità qualifica le operazioni come cessioni di dati tra autonomi titolari, da MishLux a FT Solutions e da questa ai clienti/agenzie, prive dei necessari presupposti di liceità. FT Solutions non ha dimostrato la corretta informativa ex artt. 13 e 14 GDPR, né un consenso libero, specifico e documentato degli interessati anche per la successiva comunicazione a terzi per marketing. È richiamato il principio per cui il consenso non può produrre effetti a catena nei successivi passaggi dei dati.

Trasparenza, form online e consenso non specifico

I form presenti su www.cercanumeripro.it e www.ownersitalia.it richiedevano un consenso unico e promiscuo per finalità diverse, tra cui direct email marketing, attività promozionali e condivisione dei contatti con partner commerciali. Il Garante rileva l’assenza di consensi distinti e specifici, la mancata corretta indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari e l’inidoneità del consenso collegato alla mera registrazione dell’account. Viene inoltre osservato che l’informativa mostrava ancora il precedente titolare prima dell’aggiornamento del 5 novembre 2024.

Esattezza, diritti degli interessati e misure di sicurezza

La presenza di numeri inesistenti o non ricontattabili nella black list evidenzia dati inesatti o non aggiornati. Inoltre, FT Solutions non ha riscontrato direttamente le istanze di esercizio dei diritti, limitandosi a inoltrarle al list provider. Sul piano della sicurezza, il Garante contesta l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate: gli amministratori di sistema potevano accedere, con funzione di impersonificazione, alle aree riservate dei clienti e alle liste dei numeri, senza adeguata limitazione rispetto alle finalità perseguite.

Dispositivo, prescrizioni e sanzione

Il Garante vieta ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti da MishLux senza consenso valido e dei dati raccolti tramite i siti della società senza preventivo consenso libero, specifico e informato, anche mediante cancellazione dai database. Impone inoltre una serie di misure correttive: verifiche costanti e a campione sui dati di terzi, acquisizione di consensi specifici per ciascuna finalità, adeguamento dei form online, integrazione della documentazione con il corretto ruolo di titolare, adozione di misure per limitare gli accessi e facilitare l’esercizio dei diritti. È ordinato il pagamento di una sanzione di 5.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprmarketing e telemarketingdiritti dell'interessatomisure di sicurezzapubblica amministrazione

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