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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 586 del 09/10/2025

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Garante Privacy586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Ordine ha mantenuto online, sull’albo professionale, l’annotazione di una sospensione disciplinare nonostante il ricorso della professionista avesse effetto sospensivo, diffondendo così un dato personale non più corretto e senza base giuridica. Ha inoltre rilevato l’omessa designazione del Responsabile della protezione dei dati per un lungo periodo, con ulteriori criticità negli atti di nomina e nella comunicazione dei dati di contatto all’Autorità. Disposta l’illiceità del trattamento, il Garante ha irrogato una sanzione complessiva di 6.000 euro, ordinando anche la designazione del RPD, la comunicazione dei relativi contatti e la pubblicazione del provvedimento.

Ordine Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione AQ-CH-PE-TE: illecito trattamento per annotazione online di sospensione disciplinare non più efficace e omessa designazione del RPD

Ordine professionale: diffusione online di una sospensione disciplinare non più efficace e omessa designazione del RPD

Il Garante ha esaminato il trattamento effettuato da un Ordine professionale sanitario in relazione a una sospensione disciplinare annotata nell’albo online e alla mancata corretta designazione del Responsabile della protezione dei dati. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata e di accertamenti d’ufficio.

Origine del reclamo e istruttoria

La professionista ha lamentato che, pur avendo impugnato il provvedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, l’Ordine aveva mantenuto l’annotazione della sospensione nell’albo online. Ha inoltre contestato la comunicazione di alcuni suoi dati personali a esponenti della Federazione nazionale e, per iniziativa dell’Autorità, è stato esaminato anche il profilo relativo al RPD, poiché non risultava inizialmente comunicato il relativo contatto.

Durante l’istruttoria, l’Ordine ha riconosciuto l’annotazione online della sospensione, sostenendo però di aver agito in buona fede e di aver poi eliminato l’annotazione dopo un chiarimento del Ministero della Salute. Ha anche depositato successive delibere per dimostrare la designazione del RPD, ma le proprie affermazioni sono risultate inizialmente contraddittorie.

Diffusione online della sospensione disciplinare

Il Garante ha ricostruito la vicenda rilevando che:

  • l’Ordine aveva adottato un provvedimento disciplinare di sospensione e lo aveva annotato nell’albo online;
  • la professionista aveva poi notificato il ricorso alla C.C.E.P.S.;
  • il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 53, comma 2, prevede l’effetto sospensivo del ricorso avverso i provvedimenti disciplinari, salvo alcune eccezioni non ricorrenti nel caso di specie;
  • solo successivamente l’Ordine ha cancellato l’annotazione dall’albo online.

Secondo il Garante, nel periodo in cui l’annotazione è rimasta pubblicata, l’Ordine ha diffuso online un dato personale non più conforme alla realtà giuridica del momento, violando i principi di:

  • liceità, correttezza e trasparenza, ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • esattezza, ex art. 5, par. 1, lett. d), GDPR;
  • base giuridica del trattamento, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR;
  • art. 2-ter Codice privacy.

Comunicazione dei dati alla Federazione

Sulla diversa doglianza relativa alla condivisione di dati personali con esponenti della Federazione, il Garante ha ritenuto che, in base al quadro ordinamentale degli Ordini e delle Federazioni professionali e ai compiti di indirizzo e coordinamento attribuiti a queste ultime, non fosse allo stato dimostrata una violazione della normativa privacy. Per questo motivo, limitatamente a tale aspetto, il reclamo è stato archiviato.

Omessa designazione del RPD e criticità degli atti di nomina

L’Autorità ha poi esaminato il rispetto dell’art. 37 GDPR, che impone agli organismi pubblici la designazione sistematica del RPD e la comunicazione dei suoi dati di contatto al Garante.

Il Garante ha rilevato che l’Ordine:

  • aveva fornito indicazioni inizialmente errate, confondendo il RPD con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  • aveva poi prodotto delibere di designazione del RPD, ma con atti ritenuti incongrui e non pienamente idonei;
  • non aveva chiarito in modo sufficiente la continuità dell’incarico per tutto il periodo rilevante;
  • non aveva comunicato all’Autorità i dati di contatto del RPD, come richiesto dall’art. 37, par. 7, GDPR.

Il Garante ha quindi concluso che l’Ordine aveva violato l’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR.

Valutazioni finali del Garante

L’Autorità ha ritenuto che le dichiarazioni difensive dell’Ordine, pur considerate, non fossero sufficienti a giustificare l’archiviazione del procedimento. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 6, par. 1, lett. c) ed e), e 37, par. 1, lett. a), GDPR, nonché dell’art. 2-ter Codice privacy.

Sanzioni e criteri di quantificazione

Il Garante ha distinto le due condotte ai fini sanzionatori:

  • per la diffusione online della sospensione disciplinare ha applicato i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR, valorizzando durata della violazione, natura colposa, delicatezza delle informazioni e assenza di precedenti, e ha determinato la sanzione in euro 3.000;
  • per l’omessa designazione del RPD ha considerato la violazione dell’art. 37 GDPR, la sua durata, il carattere colposo, l’assenza di precedenti e le contraddizioni difensive dell’Ordine, fissando la sanzione in euro 3.000.

La sanzione complessiva irrogata è dunque pari a euro 6.000.

Misure correttive e prescrizioni

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato all’Ordine di:

  • designare il RPD;
  • comunicare all’Autorità i dati di contatto del RPD;
  • pubblicare sul sito istituzionale tali dati;
  • fornire entro 30 giorni un riscontro documentato sulle iniziative adottate.

È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, oltre all’annotazione nel registro interno previsto dal Regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazione

Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una professionista iscritta all’Ordine, che contestava: la permanenza nell’albo online dell’annotazione di una sospensione disciplinare nonostante l’impugnazione davanti alla C.C.E.P.S.; la comunicazione di propri dati personali a esponenti della Federazione nazionale senza base giuridica; e, per iniziativa dell’Ufficio, la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del RPD.

Illecito trattamento mediante annotazione online della sospensione

L’Ordine aveva adottato una sospensione disciplinare e l’aveva annotata nell’albo online. Tuttavia, una volta notificato il ricorso alla C.C.E.P.S., l’art. 53, comma 2, d.P.R. 221/1950 comportava l’effetto sospensivo del provvedimento disciplinare. Il Garante ha quindi ritenuto che il mantenimento dell’annotazione nel periodo intercorrente tra la notifica del ricorso e la cancellazione successiva abbia determinato diffusione online di un dato personale non più corretto e aggiornato, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e dell’art. 2-ter Codice privacy.

Valutazione sulla condivisione dei dati con la Federazione

Quanto alla comunicazione di dati personali nell’ambito del procedimento disciplinare a esponenti della Federazione, il Garante ha preso atto che le Federazioni nazionali svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs.C.P.S. 233/1946. In assenza di elementi sufficienti per comprovare una violazione della disciplina privacy su questo specifico profilo, il motivo di reclamo è stato archiviato.

Omessa designazione del Responsabile della protezione dei dati

L’Ordine ha fornito indicazioni contraddittorie sulla figura del RPD, confondendola inizialmente con il RPCT. Successivamente ha affermato che il RPD sarebbe sempre stato un avvocato esterno, depositando delibere di nomina. Il Garante ha però rilevato che almeno dal 25 maggio 2018 non risultava comprovata una designazione valida e continuativa conforme all’art. 37 GDPR, anche perché gli atti prodotti erano inidonei, incongrui e privi di chiara definizione dei compiti ex art. 39 GDPR. Inoltre, non era stata data comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del RPD, come richiesto dall’art. 37, par. 7.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure correttive

Il Garante ha applicato due sanzioni distinte da 3.000 euro ciascuna: una per l’illecito trattamento relativo alla diffusione online della sospensione disciplinare, l’altra per la violazione dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR. Per la quantificazione sono stati considerati, tra l’altro, durata della violazione, natura colposa, delicatezza delle informazioni disciplinari, assenza di precedenti e, per il RPD, le contraddizioni e la scarsa cooperazione dell’Ordine. Oltre alla sanzione complessiva di 6.000 euro, è stata ingiunta la designazione del RPD, la comunicazione e pubblicazione dei suoi contatti e l’invio di un riscontro documentato entro 30 giorni.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprpubblica amministrazionerapporti con ordini professionalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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