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Legge

L.R. Calabria 41/2019

Integrazione e promozione della minoranza romanì e modifica alla legge regionale 19

Normativa regionaleL.R. Calabria 41/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove l’integrazione della minoranza romanì in Calabria, riconosce il 2 agosto (Porrajmos) e l’8 aprile come giornate di iniziative pubbliche, istituisce l’Osservatorio territoriale partecipativo e il Garante regionale per i diritti delle comunità romanì. Prevede una spesa iniziale complessiva di 15.000 euro per il 2019-2021 e, per gli esercizi successivi al 2021, nei limiti delle risorse di bilancio.

Integrazione e promozione della minoranza romanì in Calabria e istituzione di organismi regionali di tutela

Integrazione e promozione della minoranza romanì in Calabria

La legge regionale disciplina una serie di misure per favorire l’integrazione, la valorizzazione culturale e la tutela dei diritti della minoranza romanì nel territorio della Regione Calabria. Il provvedimento istituisce inoltre specifici organismi regionali di supporto, consultazione e garanzia.

Finalità generali

La Regione Calabria, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale e degli strumenti internazionali ed europei richiamati nel testo, si impegna ad adottare azioni opportune per l’integrazione e la promozione della minoranza romanì sul proprio territorio.

Iniziative pubbliche e ricorrenze riconosciute

La legge riconosce due giornate da dedicare a iniziative pubbliche di sensibilizzazione e memoria:

  • il 2 agosto, giorno del Porrajmos, per commemorare lo sterminio della minoranza romanì ad Auschwitz;
  • l’8 aprile, giornata internazionale della popolazione romanì, per diffondere la conoscenza della comunità romanì.

Gli oneri per tali iniziative sono quantificati entro il limite massimo di 5.000 euro.

Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romanì

Per promuovere l’integrazione della minoranza romanì presente in Calabria viene istituito l’Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romanì (OTP), con funzioni tecnico-conoscitive, di studio e di promozione.

L’OTP svolge in particolare attività di:

  • studio quantitativo e qualitativo sulla natura e sulla composizione della minoranza romanì;
  • analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali già attuate o in corso;
  • supporto conoscitivo alla programmazione di azioni regionali;
  • promozione di studi linguistici e culturali;
  • formazione sulla comunità romanì per favorirne la partecipazione attiva e qualificata;
  • sostegno alla partecipazione delle comunità romanì alla vita politica, amministrativa, culturale e sociale;
  • scambio e confronto con analoghi osservatori regionali o istituti di ricerca.

Struttura, composizione e durata dell’OTP

L’OTP ha natura tecnico-scientifica, con funzioni consultive e propositive verso gli organi politici regionali.

È composto da nove membri:

  • cinque esponenti del mondo accademico e della società civile con comprovata esperienza in materie attinenti alla minoranza romanì;
  • quattro membri delle comunità romanì.

La nomina spetta al dipartimento regionale competente sulla base dei curricula e di criteri oggettivi che, a parità di punteggio, privilegiano la qualità dei curricula, la parità di genere e la minore età del candidato.

L’OTP elegge al suo interno un Presidente nella prima seduta. I componenti restano in carica tre anni. In caso di assenza permanente per malattia, morte o dimissioni, si apre un nuovo procedimento di nomina, da concludere entro 60 giorni dall’accertamento dell’assenza da parte del Presidente.

Dal momento della prima seduta, il Presidente trasmette semestralmente al Garante una relazione dettagliata sulle attività svolte. L’incarico è gratuito e non dà diritto a rimborsi spese.

Garante regionale per i diritti delle comunità romanì

Il Consiglio regionale nomina, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Garante regionale per i diritti delle comunità romanì calabresi, previo avviso pubblico e con deliberazione a maggioranza assoluta, sulla base di curricula valutati secondo criteri oggettivi che, a parità di punteggio, privilegiano la qualità dei curricula, la parità di genere e la più giovane età.

Il Garante dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Deve essere una persona indipendente, terza, competente in materia di diritti umani e con esperienza pluriennale nel settore.

Compiti e incompatibilità del Garante

Il Garante svolge funzioni di tutela dei diritti fondamentali della comunità romanì e di mediazione rispetto alle segnalazioni dell’OTP, anche informalmente. Segnala inoltre alle autorità competenti i casi di violazione dei diritti umani.

Sono previste incompatibilità particolarmente ampie: il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, altri incarichi o uffici pubblici, svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata, né rivestire incarichi di responsabilità in partiti politici o organizzazioni no profit.

È prevista la sostituzione immediata in caso di dimissioni, incompatibilità, impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri o condanna penale definitiva. Il Garante ha inoltre l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria quando venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Relazione annuale e indennità

Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta dall’OTP nell’anno precedente, con indicazione degli interventi, dei risultati e delle proposte per migliorare l’integrazione culturale e la tutela dei diritti fondamentali. La relazione è trasmessa anche ai consigli comunali calabresi.

Al Garante spetta un’indennità annua pari a 10.000 euro, omnicomprensiva del rimborso spese.

Organizzazione amministrativa

Presso la struttura organizzativa della Giunta regionale è istituito l’Ufficio regionale dell’OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romanì.

Modifica alla legge regionale n. 19 del 1995

La legge modifica la disciplina regionale sulla partecipazione della Regione all’Istituto della Biblioteca Calabrese, prevedendo che il relativo sostegno possa avvenire anche mediante distacco funzionale temporaneo di personale dipendente.

Copertura finanziaria e limiti temporali

Gli oneri complessivi della legge sono quantificati in 15.000 euro e sono coperti con le risorse del bilancio 2019-2021, mediante riduzione del fondo speciale indicato nel testo e successiva allocazione alla missione 01, programma 07.

Per gli esercizi successivi al 2021, il contributo è consentito nei limiti delle risorse autonome stabilite dalla legge di bilancio regionale. La disciplina finanziaria, quindi, è collegata al bilancio 2019-2021 per la copertura iniziale e prosegue solo se e nei limiti delle risorse stanziate negli anni successivi.

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