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Legge

L.R. Calabria 47/2019

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la

Normativa regionaleL.R. Calabria 47/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la liquidazione coatta amministrativa del CORAP, con nomina di commissario liquidatore e comitato di sorveglianza, possibile esercizio provvisorio e trasferimento di attività/personale a una futura Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali. Tuttavia l’art. 1 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, quindi la disciplina sulla liquidazione del CORAP non è più applicabile.

Liquidazione coatta del CORAP e istituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali

Liquidazione del CORAP e riordino del sistema regionale delle aree industriali

La legge regionale Calabria 25 novembre 2019, n. 47 interviene sul riordino del sistema regionale di sostegno alle imprese e sulle conseguenze della crisi del CORAP, prevedendo anche i principi per la futura costituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali. Va però considerato che l’articolo 1, recante le modifiche alla l.r. 24/2013 sulla liquidazione coatta amministrativa del CORAP, è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente; restano quindi rilevanti solo le parti non colpite da pronuncia di incostituzionalità, nei limiti della loro attuale applicabilità.

Liquidazione coatta amministrativa del CORAP

La disciplina introdotta prevedeva la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP in presenza di specifiche condizioni di crisi: gravi perdite di esercizio per due esercizi consecutivi, impossibilità di garantire la sostenibilità e le funzioni indispensabili, oppure impossibilità di pagare debiti liquidi ed esigibili verso terzi. Il provvedimento era adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta su proposta dei dipartimenti competenti.

Alla liquidazione seguivano:

  • la nomina di un commissario liquidatore;
  • la nomina di un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, preferibilmente scelti tra i creditori e comunque esperti del settore.

Dalla data del decreto cessavano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo quanto previsto dalla normativa fallimentare richiamata.

Poteri del commissario liquidatore e gestione della procedura

Il commissario liquidatore era incaricato di provvedere alla liquidazione del Consorzio e all’estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data di apertura della procedura o ricavabili dalla liquidazione del patrimonio. Gli era attribuito il potere di compiere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio.

Il decreto di liquidazione poteva disporre la prosecuzione provvisoria delle attività del CORAP, in relazione alle funzioni istituzionali e a presupposti anche economico-finanziari. In tal caso si prevedeva l’applicazione, con adattamenti, delle norme richiamate dalla legge fallimentare sugli esercizi provvisori.

La legge chiariva inoltre che:

  • la liquidazione non determinava automaticamente lo scioglimento dei contratti pendenti;
  • per gli appalti in corso si applicava la disciplina del codice dei contratti pubblici richiamata dalla norma;
  • ai processi pendenti si applicava la disciplina fallimentare richiamata.

Tutela del personale, continuità delle funzioni e rapporti contrattuali

Durante l’eventuale esercizio provvisorio era perseguita la salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo del CORAP, compatibilmente con la sostenibilità economico-finanziaria e con la normativa vigente.

La procedura liquidatoria doveva comunque mirare a soluzioni coerenti con:

  • l’interesse pubblico;
  • gli equilibri di bilancio;
  • le ragioni dei creditori;
  • la salvaguardia dell’occupazione, anche mediante trasferimento di funzioni e personale secondo le leggi nazionali e regionali.

Se il commissario liquidatore subentrava in contratti di durata o periodici, era tenuto a pagare integralmente le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura; i crediti relativi alle prestazioni antecedenti restavano crediti concorsuali.

Programma di liquidazione, controlli e compensi

Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore doveva presentare alla Giunta regionale un programma di liquidazione con l’indicazione dei tempi di attuazione; la Giunta lo approvava e ne monitorava l’esecuzione anche tramite relazioni semestrali.

La legge disciplinava anche i compensi:

  • al commissario liquidatore, determinato secondo il decreto ministeriale 3 novembre 2016, con eventuale limite massimo di 2.500 euro onnicomprensivi a carico della Regione se il Consorzio non disponeva di liquidità sufficiente;
  • ai componenti del comitato di sorveglianza, con determinazione secondo il medesimo decreto ministeriale e, in mancanza di liquidità, con eventuale limite massimo di 500 euro complessivi onnicomprensivi a carico della Regione.

Il bilancio finale di liquidazione era approvato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Costituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali

La legge individuava i principi generali per la costituzione di una nuova Agenzia regionale, ente pubblico economico, destinata a subentrare e a razionalizzare le funzioni di sostegno allo sviluppo industriale e all’attrazione di investimenti.

In caso di scioglimento o liquidazione coatta del CORAP, la Giunta regionale era chiamata, entro novanta giorni dal decreto di liquidazione e nel rispetto della disciplina della procedura e dei vincoli di bilancio, a istituire con legge regionale l’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali, sulla base di un piano economico-finanziario sostenibile che garantisse continuità aziendale.

Funzioni dell’Agenzia e governance

La disciplina prevedeva che l’Agenzia operasse per:

  • sostenere l’attrattività del territorio e lo sviluppo sostenibile;
  • limitare il consumo di suolo e di risorse naturali;
  • contrastare la dispersione insediativa e la delocalizzazione produttiva;
  • promuovere nuovi investimenti e lo sviluppo del sistema produttivo;
  • favorire occupazione e qualificazione;
  • semplificare i procedimenti a favore delle imprese;
  • programmare, progettare e gestire infrastrutture e impianti sostenibili;
  • sostenere l’innovazione tecnologica;
  • curare ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle APEA.

La Regione esercitava funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo; la Giunta approvava statuto, piano economico-finanziario, bilancio previsionale triennale e bilancio annuale. Erano inoltre previsti controlli del dipartimento competente e del revisore unico, con relazioni semestrali al Presidente della Giunta.

Gli organi dell’Agenzia erano il direttore generale e il revisore unico dei conti; fino alla loro nomina, l’amministrazione ordinaria era affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti di ruolo, senza compenso.

Trasferimento di attività e personale dal CORAP all’Agenzia

La legge prevedeva che, nell’ambito della liquidazione coatta del CORAP o al termine dell’eventuale esercizio provvisorio, le attività e il personale del CORAP coerenti con le finalità dell’Agenzia potessero essere trasferiti alla nuova struttura, ove sostenibile economicamente e compatibile con il piano economico-finanziario. In tal modo l’Agenzia avrebbe assunto la gestione delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi statutari.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Per l’annualità 2019 la legge quantificava gli oneri in 5.000 euro, coperti mediante il fondo speciale iscritto nel bilancio 2019-2021, con conseguenti variazioni di bilancio autorizzate alla Giunta regionale.

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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