L.R. Calabria 45/2019
Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sostituisce nel 2016 il soggetto gestore della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, attribuendo le funzioni all’associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale e prevedendo la partecipazione degli enti locali interessati. Non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Modifica della gestione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe
Modifica della gestione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe
La legge regionale della Calabria interviene sull’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016, che disciplina la Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, aggiornando il soggetto gestore e precisando il coinvolgimento degli enti locali nella gestione della riserva.
Soggetto gestore e riparto delle funzioni
La disciplina risultante attribuisce all’associazione Legambiente Calabria, riconosciuta a livello nazionale, le funzioni che in precedenza erano assegnate al Comune di Sersale. Il riferimento al soggetto incaricato viene quindi sostituito nel testo della legge istitutiva della riserva.
Partecipazione degli enti locali interessati
È introdotto un nuovo comma che impone all’ente gestore di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 394/1991. La norma rafforza dunque il coinvolgimento istituzionale nella governance dell’area protetta.
Aggiornamento della disciplina interna della legge istitutiva
Viene anche aggiornato il richiamo al soggetto da cui dipendono alcune attività previste dal comma 2 dell’articolo 6, sostituendo il Comune di Sersale con l’associazione nazionale Legambiente Calabria. Il provvedimento non modifica altri profili sostanziali della riserva, ma si limita a ridefinire l’assetto soggettivo della gestione.
Clausola finanziaria
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria. Poiché riguarda l’organizzazione della gestione della riserva, ha efficacia nell’ambito territoriale della Regione Calabria e continua a rilevare finché permane vigente la disciplina della legge regionale n. 41/2016.
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