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Legge

L.R. Calabria 46/2019

Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre

Normativa regionaleL.R. Calabria 46/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 46/2019 modifica l’art. 14 della l.r. 17/2005, consentendo, nelle more dell’approvazione del PCS e in deroga al regime ordinario, il rilascio o comunque il rinnovo di concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimo l’art. 1; la legge è inoltre stata abrogata nel 2021.

Modifica alla disciplina del rinnovo delle concessioni demaniali marittime stagionali in Calabria

Modifica alla disciplina delle concessioni demaniali marittime stagionali

La legge regionale Calabria n. 46 del 2019 interviene sulla disciplina delle aree del demanio marittimo contenuta nella l.r. 17/2005, modificando le regole applicabili alle concessioni in attesa dell’approvazione del PCS. Il testo è però oggi privo di utilità pratica: l’art. 1 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e la legge è stata successivamente abrogata.

Contenuto della modifica normativa

La modifica riguarda il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, relativa all’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo. La disciplina risultante prevedeva che, nelle more dell’approvazione del PCS e in deroga al comma 1, potessero essere rilasciate o comunque rinnovate concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale.

In particolare, la legge:

  • estendeva la possibilità non solo al rilascio, ma anche al rinnovo delle concessioni;
  • sostituiva la precedente formula riferita alle sole “concessioni demaniali marittime stagionali” con quella più specifica di “concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”.

Ambito applicativo e presupposti

La disciplina operava esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e riguardava il regime delle concessioni sul demanio marittimo, limitatamente alla fase transitoria antecedente l’approvazione del PCS.

La deroga era quindi condizionata a due elementi:

  • la mancata approvazione del PCS;
  • il rispetto della previsione derogatoria rispetto al comma 1 dell’art. 14 della l.r. 17/2005.

Profili finanziari

La legge conteneva una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia attuale

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Tuttavia, ai fini pratici, l’atto è da considerarsi obsoleto/non applicabile perché:

  • l’art. 1 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2021;
  • la legge è stata successivamente abrogata dall’art. 1 della l.r. 25 maggio 2021, n. 11.

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