L.R. Lombardia 12/2012
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio 2012 e il pluriennale 2012/2014 della Lombardia, ridetermina residui, fondo di cassa e disavanzo 2011, adegua gli stanziamenti e introduce norme contabili sperimentali (fondo pluriennale vincolato e fondo svalutazione crediti). Contiene inoltre modifiche puntuali a leggi regionali, misure su TPL, fusioni comunali, riorganizzazione di società regionali, rinnovo di piccole derivazioni d’acqua e proroghe per soggetti colpiti dal terremoto del maggio 2012.
Assestamento al bilancio regionale 2012 e modifiche di leggi regionali
Assestamento al bilancio regionale 2012 e modifiche normative collegate
Il provvedimento riguarda la Regione Lombardia e interviene sul bilancio di previsione 2012 e sul pluriennale 2012/2014, aggiornando i saldi contabili e disponendo varie variazioni di entrata e di spesa. Accanto alla parte finanziaria, modifica alcune leggi regionali e introduce disposizioni transitorie e organizzative in materie specifiche.
Interventi sul bilancio 2012 e sui saldi contabili
La legge ridetermina i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011 sulla base dei dati definitivi del rendiconto 2011, con differenze riportate nelle tabelle allegate. Determina inoltre il fondo di cassa iniziale 2012 in € 1.552.948.468,31 e adegua di conseguenza le voci di bilancio, incrementando il fondo di riserva di cassa per il medesimo importo.
Viene anche determinato il disavanzo di amministrazione 2011 in € 1.863.401.185,22. In conseguenza di tale dato, l’indebitamento previsto per finanziare il disavanzo è rideterminato per il 2012 nello stesso importo. Gli oneri di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per il triennio 2012/2014. Sono inoltre disposte variazioni alle entrate e alle spese, compresa la riduzione della voce relativa ai mutui per disavanzi regionali e l’aggiornamento delle poste di saldo finanziario negativo.
Reiscrizioni di economie vincolate e spese in annualità
La legge regolarizza l’utilizzo anticipato di economie vincolate per € 21.723,00, già reiscritte con decreto dirigenziale sul fondo per il finanziamento di spese in annualità. Di conseguenza riduce per pari importo la voce di entrata relativa alle quote di economie dell’esercizio precedente da assegnazioni vincolate e la corrispondente dotazione di spesa.
In attuazione della disciplina sulle spese in annualità, gli stanziamenti di competenza e cassa relativi ai contributi in annualità sono variati secondo la tabella allegata. I minori oneri in capitale per il 2012 sono indicati in € 1.090.730,46.
Adeguamento alla sperimentazione contabile del d.lgs. 118/2011
Nell’ambito della sperimentazione prevista dal d.lgs. 118/2011, la legge istituisce nel bilancio regionale il fondo pluriennale vincolato, destinato a garantire la copertura di obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi rispetto a quello di accertamento delle risorse. Su tale fondo non possono essere assunti impegni né effettuati pagamenti; le risorse sono reiscrivibili secondo le procedure della contabilità regionale.
Per l’utilizzo del fondo o la riallocazione delle risorse tra fondo e capitolo di spesa è prevista una variazione di bilancio adottata con decreto del dirigente competente in materia finanziaria, entro la data fissata per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
La legge istituisce anche il fondo svalutazione crediti, con divieto di impegno e pagamento sulle relative risorse e con possibilità di reiscrizione secondo le regole contabili regionali. Per tale fondo è autorizzato l’accantonamento di € 21.000.000,00 per il 2012 e di € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli destinati alla copertura dei residui perenti non sono più impegnabili, ma solo prelevabili e riallocabili secondo le modalità previste dalla contabilità regionale.
Disposizioni specifiche per gli enti regionali in sperimentazione
Gli enti regionali individuati per la sperimentazione contabile applicano le norme regionali di adeguamento al d.lgs. 118/2011 anche in deroga ai rispettivi regolamenti. Le variazioni di bilancio per riallocare risorse tra fondo pluriennale vincolato e capitoli di spesa, nonché quelle compensative tra capitoli di entrata o di spesa dello stesso titolo necessarie all’adeguamento al piano dei conti integrato, sono adottate con decreto del dirigente competente e previa comunicazione al collegio dei revisori. Restano fermi i vincoli di destinazione eventualmente esistenti.
Modifiche in materia di enti sanitari, bilancio e altri assetti finanziari
La legge modifica la disciplina del fondo di rotazione per il sostegno agli investimenti in campo sanitario, precisando che esso finanzia interventi di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento alla sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari indicati e di ARPA.
Introduce inoltre un meccanismo sperimentale per l’eventuale impiego degli spazi finanziari assegnati alla Regione Lombardia, destinati a un plafond per interventi urgenti o rilevanti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali e sentita la commissione consiliare competente.
In tema di entrate urbanistiche, viene aggiornato dal 2012 il canale di contabilizzazione degli introiti derivanti da somme in precedenza disciplinate dalla l.r. 12/2005. È inoltre riformulata la disciplina del fondo per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari, ribadendo l’assenza di impegni e pagamenti sul fondo e la possibilità di prelievo con deliberazione di Giunta.
Trasporto pubblico locale e qualità del servizio ferroviario
In attuazione dell’Accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 dicembre 2011, la legge autorizza per il 2012 un incremento complessivo di entrata e di spesa di € 56.680.000,00, collegato a quote statali e al Patto per l’efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale.
In relazione alle sanzioni previste per la mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, è autorizzata per il 2012 l’iscrizione di € 1.135.149,36 da destinare al miglioramento della qualità del servizio ferroviario di interesse regionale.
Riduzioni, rifinanziamenti e coperture del triennio 2012/2014
La legge dispone riduzioni di autorizzazioni di spesa già previste da precedenti leggi regionali e rifinanzia altre leggi regionali, con variazioni di bilancio per il triennio 2012/2014 secondo le tabelle allegate. Sono aggiornate anche le spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi della normativa contabile regionale.
Vengono inoltre ridotti gli stanziamenti di mutui per il 2012, con autorizzazione alla contrazione rimessa alla legge di approvazione del bilancio e collegata alle effettive esigenze di cassa. La copertura degli oneri è indicata nelle tabelle finanziarie allegate.
La legge approva anche i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti e il prospetto relativo agli impegni già assunti al 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento.
Modifiche su fusioni comunali e società regionale
In materia di fusioni tra comuni, viene previsto che nei bandi regionali che concedono risorse ai comuni siano stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni contigui. Nel regolamento regionale attuativo vengono soppressi il riferimento all’incentivazione alla fusione dei piccoli comuni nel titolo, un comma dell’articolo 1 e l’articolo 21.
Sul versante societario, la Regione autorizza la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. per razionalizzare l’esercizio delle funzioni regionali. Dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, la legge regionale istitutiva di Cestec è abrogata e i riferimenti normativi a Cestec sono ricondotti a Finlombarda s.p.a. o a Infrastrutture Lombarde s.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa regionale successiva.
Riorganizzazione della centrale acquisti regionale
La legge disciplina il passaggio delle funzioni amministrative da Lombardia Informatica s.p.a. all’Agenzia regionale centrale acquisti, demandando alla Giunta regionale gli atti necessari per rendere effettivo il trasferimento, definire la decorrenza e stabilire il regime transitorio per le procedure in corso e per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi.
L’Agenzia subentra nei contratti di lavoro a tempo determinato e negli incarichi di collaborazione riferibili alla Centrale regionale acquisti. È inoltre previsto che la Giunta e gli organi competenti degli enti interessati adottino entro sessanta giorni gli atti necessari all’attuazione delle ulteriori disposizioni di riorganizzazione.
Semplificazione del rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterranea
Per le utenze di acqua pubblica sotterranea già regolarizzate con la disciplina amministrativa sulle piccole derivazioni, la legge prevede un rinnovo semplificato per le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012, purché la domanda sia presentata entro tale data. Le domande già depositate restano valide.
La Giunta regionale deve definire, entro sessanta giorni, le modalità operative semplificate, in deroga alla disciplina regolamentare ordinaria. Durante la pendenza del procedimento l’utilizzazione può proseguire oltre la scadenza, nei limiti della concessione originaria e con pagamento del canone. Le nuove concessioni hanno durata massima di 10 anni per uso industriale, 30 anni per uso irrigazione e 20 anni per gli altri usi.
Sospensione dei rimborsi per i soggetti colpiti dal terremoto del maggio 2012
Per i soggetti beneficiari di contributi a rimborso con sede o residenza nei comuni danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, la legge consente la sospensione della quota annuale di rimborso riferita al 2012 e la restituzione nei cinque anni successivi in quote uguali.
Analoga facoltà è riconosciuta ai comuni beneficiari di specifici finanziamenti regionali ricompresi nell’elenco dei comuni danneggiati, con differimento delle somme dovute nel 2012 ai cinque anni successivi e senza applicazione della maggiorazione degli interessi legali per tale periodo.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Diverse disposizioni hanno natura strettamente finanziaria o transitoria, riferite al solo esercizio 2012 o al triennio 2012/2014; numerosi articoli risultano inoltre espressamente abrogati o comunque superati da successive modifiche, sicché oggi la loro utilità applicativa è in larga misura limitata o venuta meno.
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