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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2012

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo disciplina le modalità attuative dell’art. 21 l.r. 26/2003 per bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati: intervento sostitutivo del comune, esproprio delle aree, procedure ad evidenza pubblica per affidare gli interventi e contributi regionali ai comuni. Abroga i precedenti regolamenti regionali n. 1/2005 e n. 8/2005.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in Lombardia: procedure sostitutive, esproprio, evidenza pubblica e contributi ai comuni

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in Lombardia

Il regolamento detta, per la Regione Lombardia, le modalità operative di attuazione dell’art. 21 della l.r. 26/2003 in materia di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione di siti inquinati. La disciplina coordina intervento sostitutivo comunale, eventuale esproprio delle aree, procedure ad evidenza pubblica e finanziamenti regionali a favore dei comuni.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento si applica alle procedure relative ai siti inquinati presenti nel territorio regionale e mira a garantire l’esecuzione degli interventi quando il responsabile dell’inquinamento non provveda o non sia individuabile. La disciplina riguarda anche i casi in cui l’intervento sia assunto dal proprietario incolpevole o da un soggetto interessato titolare di un diritto sull’area tutelato dalla legge.

Intervento sostitutivo del comune

Ricevuta la comunicazione di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, il comune ingiunge al responsabile dell’inquinamento di adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. 152/2006, in particolare:

  • presentazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione;
  • redazione dei risultati dell’analisi di rischio e dell’eventuale monitoraggio;
  • presentazione ed esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, se superate le concentrazioni soglia di rischio.

Il comune fissa i termini degli interventi nel rispetto della tempistica del d.lgs. 152/2006. Se il responsabile non è individuabile o non provvede, il comune richiede al proprietario del fondo di attivarsi e di comunicare l’eventuale presenza di un soggetto interessato ex art. 245 del d.lgs. 152/2006.

Se nessuno provvede nei termini, e non vi è soggetto interessato, il comune procede d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006. Se il proprietario segnala un soggetto interessato tutelato dalla legge, il comune invita quest’ultimo a provvedere entro un termine; in mancanza, avvia il procedimento sostitutivo.

È sempre ammessa la volontà del soggetto tenuto agli adempimenti di intervenire in qualunque fase del procedimento d’ufficio, purché il comune non abbia già affidato gli adempimenti a terzi. In tal caso, gli oneri sostenuti dal comune restano a carico del soggetto obbligato. Chi intende eseguire gli adempimenti deve presentare anche un cronoprogramma degli interventi.

Le spese comunali per caratterizzazione, analisi di rischio, monitoraggio e progettazione/esecuzione della bonifica possono essere finanziate dalla Regione e, se anticipate dal comune, sono recuperabili nei confronti del responsabile e del proprietario; tali spese costituiscono inoltre operazione assistita da privilegio speciale immobiliare.

Fasi tecniche della bonifica e del monitoraggio

Il comune approva il piano di caratterizzazione secondo le procedure del d.lgs. 152/2006. Sulla base della caratterizzazione redige l’analisi di rischio, anch’essa approvata secondo la disciplina di legge.

Se l’analisi di rischio dimostra valori inferiori alle CSR, il comune predispone e approva un piano di monitoraggio del sito. Se invece i contaminanti risultano superiori alle CSR, il comune predispone il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, da approvare secondo le procedure dell’art. 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

Bonifica e valorizzazione urbanistica

Per favorire l’iniziativa dei soggetti privati interessati alla bonifica e alla riqualificazione territoriale, il comune può attivare le procedure previste dal regolamento. Quando le aree non presentano caratteristiche utili alla valorizzazione, il comune redige una specifica dichiarazione e procede alla bonifica d’ufficio.

Nei casi in cui sia possibile la riqualificazione, il comune approva un progetto di bonifica e una proposta di riqualificazione coerenti con le linee del piano di governo del territorio e affida gli interventi secondo le modalità di legge, potendo applicare, nei limiti indicati, le procedure dell’art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006, previa approvazione del progetto preliminare di bonifica.

Progetto preliminare, esproprio e acquisizione delle aree

Il comune redige, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, il progetto preliminare di bonifica secondo criteri progettuali che la Giunta regionale doveva determinare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Il progetto serve a definire i contenuti della progettazione necessaria per gli interventi.

Il comune approva il progetto preliminare sulla base dei pareri degli enti competenti, anche in conferenza di servizi, e contestualmente avvia l’acquisizione delle aree interessate, anche tramite esproprio. L’esproprio deve avvenire nel rispetto del d.P.R. 327/2001.

Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli interventi

Il comune esperisce la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003 per individuare il soggetto attuatore, secondo la disciplina del d.lgs. 163/2006.

Gli atti di gara devono indicare:

  • obiettivi di bonifica, sviluppo, miglioramento e recupero dell’area, con limiti e condizioni di sostenibilità ambientale ed economica;
  • criteri d’intervento per residenza e attività produttive, comprese quelle della distribuzione commerciale;
  • ambiti di trasformazione e relativi indici urbanistico-edilizi;
  • eventuali criteri di compensazione, perequazione e incentivazione;
  • spese e costi a carico dell’affidatario, inclusi costi di esproprio e spese per caratterizzazione e fasi progettuali;
  • tempi per la presentazione delle istanze, congrui con l’esame della documentazione tecnica e con eventuali integrazioni di indagini necessarie alla nuova analisi di rischio.

Per partecipare, i soggetti interessati devono presentare:

  • un progetto definitivo di bonifica, con i contenuti del progetto operativo previsto dal d.lgs. 152/2006;
  • un progetto di riqualificazione urbanistica avente le caratteristiche del piano attuativo e del piano integrato di intervento, secondo quanto richiesto dalla procedura o, in alternativa, secondo la deliberazione regionale 9 luglio 1999, n. VI/44161.

Il progetto definitivo deve comprendere l’analisi di rischio rispetto all’assetto urbanistico proposto e la stima del valore di esproprio, calcolata valorizzando le caratteristiche urbanistiche e deducendo i costi complessivi di bonifica. È ammessa anche la suddivisione in lotti esecutivi, purché sia presentato un progetto definitivo operativo globale con dettaglio per lotti.

Approvazione, esecuzione e cessione dell’area

Una volta individuato l’affidatario, il comune approva il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, unitamente all’analisi di rischio e al progetto di riqualificazione urbanistica.

Le opere edilizie possono essere avviate solo dopo esito favorevole del collaudo da parte degli enti di controllo. Se la bonifica è propedeutica alle fondazioni degli interventi edilizi, è ammessa la sovrapposizione degli interventi, purché sia trasmessa un’analisi di rischio sito-specifica a tutela dei lavoratori e degli addetti al cantiere.

Le stesse regole si applicano anche al soggetto interessato ex art. 245 del d.lgs. 152/2006 titolare di un diritto sull’area. Dopo l’approvazione del progetto operativo, il comune cede l’area da bonificare al soggetto affidatario in proprietà o in concessione pluriennale.

Intervento pubblico diretto

Se la procedura ad evidenza pubblica va deserta o se il sito non presenta caratteristiche idonee alla valorizzazione, il comune realizza direttamente gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, eventualmente utilizzando i finanziamenti regionali previsti dal regolamento.

Finanziamenti regionali: oggetto, limiti e beneficiari

La Regione può concedere contributi ai comuni che intervengono d’ufficio per misure urgenti di bonifica. Sono finanziabili, in presenza delle condizioni previste dal d.lgs. 152/2006:

  • interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
  • monitoraggio post-analisi di rischio;
  • caratterizzazione dell’area e indagini preliminari;
  • progettazione degli interventi, compreso il piano di monitoraggio post-bonifica.

Sono inoltre finanziabili gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza. Il contributo può coprire fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. Per il patrocinio legale è prevista una copertura massima dell’80% delle spese sostenute dai comuni che abbiano iscritto gli interventi a privilegio speciale immobiliare, con esclusione delle spese già finanziate alla data di entrata in vigore della modifica normativa richiamata nel testo consolidato.

Possono accedere ai finanziamenti:

  • i comuni con siti contaminati, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza, se hanno esperito senza esito la procedura di cui all’art. 21, commi 2 e 3, l.r. 26/2003 o se non possono dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica;
  • i comuni con siti potenzialmente contaminati per monitoraggio, caratterizzazione e progettazione, quando il sito non abbia caratteristiche utili alla valorizzazione;
  • i comuni che devono adottare interventi di messa in sicurezza d’emergenza per tutelare salute pubblica e ambiente.

Programmazione finanziaria e condizioni di accesso

La concessione dei finanziamenti dipende dall’approvazione della programmazione economico-finanziaria da parte della Giunta regionale, coerente con il bilancio di previsione. La Regione dà priorità al completamento di interventi già avviati e inseriti nelle precedenti programmazioni.

Per interventi pluriennali, la programmazione si basa sui fabbisogni di cassa. Per monitoraggio post-bonifica e messa in sicurezza d’emergenza la concessione è subordinata alla disponibilità di bilancio, tenendo conto del numero e dell’entità delle domande.

Domanda di finanziamento e documentazione richiesta

L’istanza va presentata alla competente Direzione generale regionale e deve indicare motivazione, importo richiesto comprensivo di IVA e impossibilità del comune di farvi fronte con fondi propri.

Se la documentazione è incompleta, la Regione richiede integrazioni fissando un termine a pena di decadenza. Gli uffici possono inoltre richiedere chiarimenti ulteriori.

L’istanza deve essere corredata, in generale, da:

  • ordinanza comunale di cui all’art. 2, comma 1;
  • dichiarazione di inadempienza alla diffida rivolta al proprietario incolpevole;
  • impegno del comune ad agire in rivalsa per il recupero delle somme.

Per i diversi tipi di intervento sono richiesti ulteriori atti, tra cui provvedimenti di approvazione dei progetti, atti sulla procedura infruttuosa o sull’impossibilità della procedura ad evidenza pubblica, certificato di destinazione urbanistica ed estratto del PGT attestante l’onere reale, determinazione di incarico del progettista e altri documenti specifici.

Documentazione progettuale e fabbisogni di cassa

Per l’ammissione al finanziamento, gli elaborati progettuali devono essere conformi al d.lgs. 152/2006. Piano di caratterizzazione, piano di monitoraggio e progetto operativo devono essere accompagnati da un quadro economico dettagliato e dal programma temporale dei fabbisogni di cassa. Se l’intervento è pluriennale, i fabbisogni devono essere distinti per esercizio finanziario.

Spese escluse dal finanziamento

Non sono finanziabili:

  • rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente ai fini dell’accertamento del superamento delle CSC;
  • attività di riqualificazione e recupero paesaggistico non connesse alla tutela delle matrici ambientali;
  • spese non direttamente connesse alle attività finanziabili;
  • spese di indizione e aggiudicazione dell’appalto in capo al comune;
  • onorari di terzi per ricorsi sulle procedure di affidamento;
  • pareri legali su controversie relative ad appalto ed esecuzione del contratto;
  • spese per le procedure ad evidenza pubblica dell’art. 21 l.r. 26/2003.

Erogazione dei contributi, rendicontazione e variazioni

I provvedimenti di impegno sono adottati dal dirigente regionale competente, dopo istruttoria tecnico-amministrativa, secondo la programmazione approvata dalla Giunta. L’erogazione segue la disciplina contabile regionale ed è subordinata alla presentazione della documentazione che prova la necessità dell’utilizzo delle somme.

Per i lavori devono essere prodotti stato avanzamento lavori, determina di impegno, certificato di pagamento e fattura; per le spese diverse servono determina di incarico, certificato di pagamento e fattura/parcella. Per la prima quota di fabbisogno di cassa occorre anche la documentazione dell’appalto, il contratto, l’assegnazione dei lavori e il certificato di inizio lavori.

Se l’appalto comporta revisione del quadro economico o del progetto esecutivo, la documentazione aggiornata e i nuovi fabbisogni di cassa vanno trasmessi alla Regione. Nei finanziamenti pluriennali, ritardi o avanzamenti diversi dal cronoprogramma possono determinare la modifica degli importi impegnati per singolo esercizio, nei limiti del bilancio. Per la progettazione è richiesta la fattura del progettista e la determina di impegno.

Per la messa in sicurezza d’emergenza, l’impegno è assunto contestualmente all’erogazione del contributo sulla base della documentazione presentata.

Rivalsa, restituzione e revoca

Il comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate. È però esonerato, in tutto o in parte, se il responsabile dell’ufficio comunale competente dichiara sotto la propria responsabilità che le somme non sono recuperabili; nella dichiarazione devono essere indicate le azioni mobiliari e immobiliari avviate per il recupero.

La Regione revoca il finanziamento, secondo la disciplina della l.r. 34/1978, in caso di difformità o incongruenza tra le spese rendicontate e gli obiettivi dell’intervento, nonché quando non risultino rispettati i principi di buona gestione della spesa.

Regola sulle concentrazioni soglia di contaminazione

Quando il soggetto obbligato, interessato o affidatario punta al raggiungimento delle CSC per la specifica destinazione d’uso, non è necessario presentare il documento di analisi di rischio. In tal caso, il progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza deve avere come obiettivo il raggiungimento delle CSC.

Abrogazioni e regime finale

Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 e il r.r. 2 dicembre 2005, n. 8, entrambi relativi alla medesima materia. Il testo richiama inoltre i coordinamenti con i precedenti regolamenti abrogati.

Obsolescenza pratica

Il regolamento contiene una disciplina ancora strutturalmente riferibile alla bonifica dei siti inquinati in Lombardia, ma richiama in modo centrale il d.lgs. 163/2006 e altri istituti superati o modificati. Per l’uso pratico odierno è quindi da considerarsi in larga parte datato, pur non emergendo dal testo una sua abrogazione integrale.

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